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Tariffa not refundable

#1
Salve
vorrei delle delucidazioni in merito a una prenotazione effettuata a un cliente per un hotel.
La tariffa era in promozione agevolata ma con una penale del 100% in caso di annullamento.

ci tengo a precisare che il cliente è stato più volte informato, prima della conferma, di questo particolare.

Per agevolare il cliente ho chiesto un acconto e il saldo un mese prima dalla partenza.
Adesso mi ritrovo una lettera di un avvocato dove il Sign cliente vuole in dietro l'acconto e lo storno del restante che se lui non paga devo pagare io.
in questo caso io sono parte lesa??? visto che il fornitore vuole essere pagato da me ??
Come dovrei procede in questo caso ?
resto in attesa di una vostra gentile risposta
 
#2
Al momento della prenotazione e del pagamento dell'acconto, il cliente ha accettato un contratto.

Quindi non può avanzare alcuna richiesta. L'avvocato sta solo sostenendo il suo cliente, ma per legge tu sei nel giusto.

Per caso aveva firmato qualcosa per accettazione? Oppure ci sono delle mail che confermano il tutto?
 
#3
Se c'è scritto non può fare niente, a meno che non sia tua la colpa dell'annullamento tardivo della sua prenotazione.
Ad ogni modo, per le prossime volte ti consiglio di parlare sì coi clienti di anticipo, ma a scanso di rivalse o di pretese, negli scritti sostituisci la parola acconto con la parola caparra, c'è una gran bella differenza per te ;-)
 
#4
Ciao ti ringrazio per la tua gentile risposta
Il cliente ha firmato solo il contratto e lui era consapevole di tutto.
Ho provveduto a fargli rimborsare il volo ma per l'hotel come ho detto non e stato possibile.
ho cercato di rivenderlo con un cambio nominativo e tanto altro per farlo rientrare nelle spese sostenuto ma niente.
Alla fine questo mio impegno non e stato apprezzato dal cliente e mi ha mandato questa raccomandata dal suo avvocato chiedendo lo storno della restante quota come da contratto e in piu il rimborso di quello che aveva gia pagato.
Ma il peggio e che entro fine settembre devo pagare io l'hotel.
l'unica cosa che c'e sono delle email che io ho mandato all'hotel al promotore ad alcuni miei colleghi il quale chiedevo di aiutarmi per agevolare il cliente per non fargli perdere questi soldi.
tutto qua
 
#5
Purtroppo, se nel contratto fra te e il cliente non sono riportate le condizioni che ha fatto l'albergo a te, allora ti tocca rimoborsarlo di tasca. Questo anche se tu l'avevi avvisato e dichiari che fosse consapevole. Comunque, a prescindere da quello che c'é scritto, dovresti vedere se a normativa aiuta
 
F

fmongiello

Guest
#8
chiamiamo in cuasa @Saverio10 se ha qualche indicazione da darti.

in altra discussione aveva postato questi riferimenti http://www.formazioneturismo.com/discussione/annullamento-senza-permesso-da-parte-dell-agenzia/

dell'altro lo trovi in quest'altra discussione
http://www.formazioneturismo.com/discussione/check-in-in-hotel/
 
D

Dottor X

Guest
#9
MI SEMBRA DI CAPIRE CHE ALE SIA UN AGENTE DI VIAGGI ALTRIMENTI NON CAPISCO A QUALE TITOLO PONE LA QUESTIONE. PER GLI AGENTI DI VIAGIO E PER I TOUR OPERATOR COMUNICO CHE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SI TROVA ALL'INTERNO DEL "CODICE DEL TURISMO" DECRETO LEGISLATIVO N. 79/2011 DALL'ARTICOLO 32 AL 51 -TITOLO I

CONTRATTI CAPO I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO
ART. 32 (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34,
venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o
dall’intermediario, di cui all’articolo 33.
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali
o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto
l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di
recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206.

ART. 35
(Forma dei contratti turistici)
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al
turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o
venditore.
2. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico
disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua
firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il
servizio.

PER I RESTANTI ARTICOLI ALLEGO IL CODICE DEL TURISMO IN ORIGINALE E COPIA DELLO STESSO CODICE CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONELA N. 80/2012. GLI ARTICOLI RELATIVI AI PACCHETTI TURISTICI NON SONO STATI DICHIARATI INCOSTITUZIONALE E PERTANTO SONO VIGENTI.

SE NON E' STATO REDATTO IL CONTRATTO SCRITTO RITENGO CHE IL CLIENTE ABBIA RAGIONE. ANCHE PERCHE' IL CONTRATTO AVREBBE DOVUTO CONTENERE LE ASSICURAZIONI PER LE PERSONE TITOLARI DEI CONTRATTI E LE COSE DA LORO PORTATE.
 
#10
Buongiorno sign.Saverio
grazie per la gentile e dettagliata risposta
sono un agente di viaggi ma da poco collaboro in agenzia di viaggi.
ti rispondo di "Si" il contratto e' stato redatto e firmato dal cliente.
Il problema che non vuole pagare la restante parte del viaggio che lui non ha usufruito e ha deciso di rivolgersi a un avvocato.
Io ho gia provveduto a rispondergli per iscritto spiegando che non è a me che deve pagare ma al fornitore ed io non posso assolutamente farci niente e che ho fatto il possibile per farlo rientrare nella spesa sostenuta.
grazie ancora
 

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