Buongiorno anche a lei, come le ho già risposto in un altro POST, ritengo che una locazione breve di cui all'articolo 4 delD.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017, possa fruire del superbonus al 110% in quanto si tratta di attività svolta, esclusivamente, da persone fisiche, pertanto non rientrante nell'attività d'impresa, come disposto dall'articolo 2082 del c.c. che definisce la figura dell'imprenditore.
Infatti, in sintesi, la risposta dell'AdE citata così si esprime: "Con riguardo all'ambito di applicazione soggettivo del Superbonus, la citata circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che con la locuzione «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. "beni relativi all'impresa" (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR). Sulla base di tale documento di prassi il Superbonus spetta alle persone fisiche Pagina 4 di 7 che svolgono attività di impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito "privatistico" e, dunque, diversi: − da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni; − dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività; − dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa".