Ritengo di no, l'immobile non può essere distolto da quelle che sono le prerogative imposte dalla legge che riassumo:
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate.
Pertanto non è possibile avviare una delle seguenti tipologie caratterizzate dal codice ATECO 55.20.51. (case/appartamenti per vacanze - affittacamere - B&B) codice ATECO 68.20.01. (locazioni turistiche in forma imprenditoriale).
L'unica possibilità, a mio avviso, è quella di svolgere attività di locazone breve ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017 che riporto in sintesi:
Art. 4 Regime fiscale delle locazioni brevi - 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali,
stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ((ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare)).
Nel caso in cui sua moglie dovesse gestire l'attività di locazione breve dovreste stipulare un comodato gratuito da registrare presso l'Agenzia delle Entrate; richiedere, in ogni caso, l'accredito al servizio ALLOGGIATIWEB della Questura.
Per assistenza, potete contattarmi alla mia e.mail
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Allego 2 mie relazioni
Dott. X