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spaccato costi pacchetti?

#1
Buongiorno a tutti, vi scrivo dal Cile, lavoro come agente di viaggio qui con il mercato italiano. Ho una domanda se volete aiutarmi, io ho sempre lavorato qui in questo campo, quindi molte leggi italiane mi sfuggono. Quando vendiamo un pacchetto turistico noi diamo al cliente la specifica di ogni elemento incluso ed il totalone finale, ma mai ci sogneremmo di dover dare una lista elemento per elemento con il costo di ogni servizio. Invece da quando ho iniziato a lavorare con gli italiani me lo stanno chiedendo sempre di piú. Vorrei capire se secondo voi le agenzie italiane lo fanno, perché qui non esiste!! Se qualcuno mi potesse aiutare a risolvere questo mistero ve ne sarei molto grata!
 
D

Dottor X

Guest
#2
Gent.ma Valentina,
in effetti il codice del turismo (decreto legislativo n. 79/2011 non prevede l'elencazione dei servizi, i pacchetti turistici vengono venduti con il metodo forfettario (insieme dei servizi senza alcuna specifica del costo). A seguire gli articoli, aggiornati, sui pacchetti turistici. Allegato tutto il decreto legislativo n. 62/2018 che ha aggiornato il "Codice del turismo, allegato I".
Per assistenza dedicata contattatemi alla mia e.mail ****

Art. 1 DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 62
Modifiche all'Allegato 1 al decreto legislativo
23 maggio 2011, n. 79

1. Il Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo
23 maggio 2011, n. 79, e' sostituito dal seguente:

«Capo I

Contratti del turismo organizzato

Sezione I

Pacchetti turistici e servizi turistici collegati

Art. 32 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente
Capo si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da
professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui
offerta o vendita a viaggiatori e' agevolata da professionisti.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a:
a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia
inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;
b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita
a viaggiatori e' agevolata dalle associazioni di cui all'articolo 5,
laddove agiscano occasionalmente, comunque non piu' di due volte
l'anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di
viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono
comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni
adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati
non sono soggetti alla presente disciplina;
c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito
di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura
professionale concluso tra un professionista e un'altra persona
fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attivita'
commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
3. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le
disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206.
Art. 33 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente Capo s'intende
per:
a) "servizio turistico":
1) il trasporto di passeggeri;
2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di
passeggeri e non e' destinato a fini residenziali, o per corsi di
lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente
di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 2;
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3),
e non sia un servizio finanziario o assicurativo;
b) "servizio turistico integrativo": servizi accessori quali, tra
gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del
trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito
delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi
distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una
struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi;
l'organizzazione di attivita' di intrattenimento o sportive; la
fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito
dell'alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni
della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali
piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali,
incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio
integrativo tipico anche secondo la prassi locale;
c) "pacchetto": la combinazione di almeno due tipi diversi di
servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa
vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima
che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con
singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima
che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o
globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o
denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il
professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione
di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso
professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione
per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del
pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal
professionista con cui e' concluso il primo contratto a uno o piu'
professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi
professionisti sia concluso al piu' tardi 24 ore dopo la conferma
della prenotazione del primo servizio turistico;
d) "contratto di pacchetto turistico": il contratto relativo
all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto e' fornito in base a
contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi
turistici inclusi nel pacchetto;
e) "inizio del pacchetto": l'inizio dell'esecuzione dei servizi
turistici inclusi nel pacchetto;
f) "servizio turistico collegato": almeno due tipi diversi di
servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della
stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano
la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di
servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:
1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio
punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni
servizio turistico da parte dei viaggiatori;
2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo
presso un altro professionista quando tale acquisto e' concluso entro
le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio
turistico;
g) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula
un contratto o e' autorizzato a viaggiare in base a un contratto
concluso, nell'ambito di applicazione del presente Capo;
h) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica
o privata che, nell'ambito della sua attivita' commerciale,
industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti
oggetto del presente Capo, anche tramite altra persona che opera in
suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore,
professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore
di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
i) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li
vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un
altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati
relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla
lettera c), numero 2.4);
l) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che
vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
m) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
n) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore
o al professionista di conservare le informazioni che gli sono
personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per
un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e
che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
o) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori
dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui
conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le
ragionevoli misure;
p) "difetto di conformita'": un inadempimento dei servizi turistici
inclusi in un pacchetto;
q) "minore": persona di eta' inferiore ai 18 anni;
r) "punto vendita": qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito
alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o
analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web
di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati
ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio
telefonico;
s) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad
altro luogo concordato dalle parti contraenti.
2. Non e' un pacchetto turistico una combinazione di servizi
turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di
cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), combinati con uno o
piu' dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4),
se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore
al 25 per cento del valore della combinazione e non sono
pubblicizzati, ne' rappresentano altrimenti un elemento essenziale
della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo
l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1,
lettera a), numeri 1), 2) o 3).
3. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto
di cui al comma 1, lettera b), non sottrae l'organizzatore o il
venditore agli obblighi del presente Capo.
4. Non costituisce un servizio turistico collegato l'acquisto di
uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a),
numeri 1), 2) o 3), con uno o piu' dei servizi turistici di cui al
comma 1, lettera a), numero 4), se questi ultimi servizi non
rappresentano una porzione significativa pari o superiore al 25 per
cento del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come
un elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne
costituiscono, comunque, un elemento essenziale.

Sezione II

Obblighi di informazione e contenuto
del contratto di pacchetto turistico

Art. 34 (Informazioni precontrattuali). - 1. Prima della
conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta
corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia
venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al
viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui
all'allegato A, parte I o parte II, al presente codice, nonche' le
seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i
periodi di soggiorno con relative date e, se e' incluso l'alloggio,
il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i
luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la
localita' di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui
l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del
caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario
approssimativo di partenza e ritorno;
3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la
categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del
paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo
totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di
un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilita'
ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise
sull'idoneita' del viaggio o della vacanza che tenga conto delle
esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico
dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti
telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi
non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del
contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalita' di pagamento, compresi l'eventuale importo o
percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario
per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il
viaggiatore e' tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il
termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima
dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto
in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni
in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per
l'ottenimento dei visti e le formalita' sanitarie del paese di
destinazione;
g) le informazioni sulla facolta' per il viaggiatore di recedere
dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto
dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle
spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi
dell'articolo 41, comma 1;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria
di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal
contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso
il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e
3.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all'articolo 33,
comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l'organizzatore o il
professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di
cui all'allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni
di cui al comma 1.
3. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti
distinti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), numero 2.4),
l'organizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati
garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore
sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, le
informazioni elencate al comma 1, nella misura in cui esse sono
pertinenti ai rispettivi servizi turistici offerti.
Contemporaneamente, l'organizzatore fornisce inoltre le informazioni
standard del modulo di cui all'allegato A, parte III, al presente
codice.
4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fornite in modo
chiaro e preciso e, ove sono fornite per iscritto, devono essere
leggibili.
Art. 35 (Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e
conclusione del contratto di pacchetto turistico). - 1. Le
informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dell'articolo 34, comma
1, lettere a), c), d), e) e g), formano parte integrante del
contratto di pacchetto turistico e non possono essere modificate
salvo accordo esplicito delle parti contraenti.
2. L'organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore tutte
le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed
evidente prima della conclusione del contratto di pacchetto
turistico.
3. Se l'organizzatore e il venditore non hanno ottemperato agli
obblighi in materia di informazione sulle imposte, sui diritti o su
altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c),
prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, il
viaggiatore non e' tenuto al pagamento di tali costi.
Art. 36 (Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti
da fornire prima dell'inizio del pacchetto). - 1. I contratti di
pacchetto turistico sono formulati in un linguaggio semplice e chiaro
e, ove in forma scritta, leggibile.
2. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto
turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il
venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del
contratto su un supporto durevole.
3. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il
contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla
contemporanea presenza fisica delle parti.
4. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali
commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma
del contratto di pacchetto turistico e' fornita al viaggiatore su
carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
5. Il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma riportano
l'intero contenuto dell'accordo che contiene tutte le informazioni di
cui all'articolo 34, comma 1, nonche' le seguenti:
a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate
dall'organizzatore;
b) una dichiarazione attestante che l'organizzatore e' responsabile
dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel
contratto ai sensi dell'articolo 42 ed e' tenuto a prestare
assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficolta' ai sensi
dell'articolo 45;
c) il nome e i recapiti, compreso l'indirizzo geografico, del
soggetto incaricato della protezione in caso d'insolvenza;
d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di
posta elettronica e, se presente, il numero di fax del rappresentante
locale dell'organizzatore, di un punto di contatto o di un altro
servizio che consenta al viaggiatore di comunicare rapidamente ed
efficacemente con l'organizzatore per chiedere assistenza o per
rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformita'
riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto;
e) il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare, senza
ritardo, eventuali difetti di conformita' rilevati durante
l'esecuzione del pacchetto ai sensi dell'articolo 42, comma 2;
f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra
persona autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di
pacchetto turistico che include l'alloggio, le informazioni che
consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il
responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;
g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento
dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle
controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente,
all'organismo ADR da cui il professionista e' disciplinato e alla
piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del
regolamento (UE) n. 524/2013;
h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto
a un altro viaggiatore ai sensi dell'articolo 38.
6. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti
distinti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2.4), il
professionista a cui i dati sono trasmessi informa l'organizzatore
della conclusione del contratto che portera' alla creazione di un
pacchetto e fornisce all'organizzatore le informazioni necessarie ad
adempiere ai suoi obblighi. L'organizzatore fornisce tempestivamente
al viaggiatore le informazioni di cui al comma 5 su un supporto
durevole.
7. Le informazioni di cui ai commi 5 e 6 sono presentate in modo
chiaro e preciso.
8. In tempo utile prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore
fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari,
le informazioni sull'orario della partenza previsto e il termine
ultimo per l'accettazione, nonche' gli orari delle soste intermedie,
delle coincidenze e dell'arrivo.
Art. 37 (Onere della prova e divieto di fornire informazioni
ingannevoli). - 1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli
obblighi di informazione di cui alla presente sezione e' a carico del
professionista.
2. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli
sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri
elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette
informazioni vengono comunicate al viaggiatore.
 

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