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sono obbligato a presentare SCIA? Dipende se ..

#1
..sceglie di operare come locazione turistica/breve, in questo caso no, se intende operare come casa per va

Buonasera sono Monica e con piacere sono entrata in questo forum! Potete spiegarmi la differenza tra locazione turistica/breve e Casa vacanze? grazie
 
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Dottor X

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#2
Gent.ma Monica,
come già scritto, via e.mail, le rispondo in merito a quanto richiesto, in quanto svolge attività saltuaria di LOCAZIONE TURISTICA/BREVE:
premetto che lei deve operare ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017;
1- rilascio le ricevute semplici quando i clienti mi prenotano direttamente ma devo farlo anche se mi prenotano attraverso Booking.com o Airbnb?- LA RICEVUTA VA RILASCIATA SE LEI INCASSA IL CORRISPETTIVO - SE L'IMPORTO SUPERA EURO 77,47 DEVE APPORRE SULLA RICEVUTA UNA MARCA DA EURO 2 (SOSTITUISCE IL REGIME IVA);
2- ho l'assicurazione e l'agibilità ma sono obbligata ad aprire una SCIA? NON DEVE PRESENTARE LA SCIA PERCHE' LE LOCAZIONI TURISTICHE/ BREVI SONO DISCIPLINATE DAL CODICE CIVILE E RIENTRANO TRA LE COMPETENZE DELLO STATO IN MATERIA DI LOCAZIONI;
3- Posso fornire una colazione? ASSOLUTAMENTE NO OFFRENDO LA COLAZIONE SVOLGEREBBE ATTIVITA' ABUSIVA D'IMPRESA - PUBBLICITA' INGANNEVOLE E CONCORRENZA SLEALE - CIO' COMPORTEREBBE: EVASIONE IVA E CONTRIBUZIONE INPS;
4- non ho ben capito come funziona la denuncia dei documenti dei clienti - DAL GIORNO 1 DICEMBRE 2018 (DECRETO SICUREZZA SALVINI) ANCHE LE LOCAZIONI TURISTICHE/BREVI SONO SOGGETTE ALL'ART. 109 DEL TULPS - PERTANTO SI RECHI IN QUESTURA E SI FACCIA ACCREDITARE AL SERVIZIO ALLOGGIATIWEB - A QUESTO PUNTO ENTRO 24 ORE DALL'ARRIVO DOVRA' COMUNICARE LE PRESENZE IN QUESTURA;
5- se viene un controllo in cosa mi possono contestare? SE SEGUIRA' LE MIE INDICAZIONI NULLA - PURCHE' GNI ANNO PRESENTI LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI INSERENDO GLI INTROITI DA LOCAZIONI TURISTICHE/BREVI COME REDDITI FONDIARI.

Per ulteriori informazioni, se lo desidera, le proporrò una consulenza dedicata.

Allego due mie ricerche che potrà mostrare, in caso di controlli, a testimonianza del rispetto della disciplina vivente.

Buona giornata

Dott. X
 

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Dottor X

Guest
#4
Le case per vacanze sono strutture ricettive, le locazioni turistiche/brevi sono locazioni private. Comprenderà meglio la distinzione:
Le discipline di riferimento per le attività ricettive sono: a) per le strutture ricettive le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, (competenze residuali o innominate delle regioni); per le locazioni brevi/turistiche: b) art. 1571 del codice civile, art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e dall’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione .

STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE: per quanto riguarda le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, si fa presente che il titolare dell’attività turistico ricettiva deve avviare e gestire l’impresa, nel caso specifico la stessa viene definita “ricettività turistica aperta al pubblico”, tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), competente territorialmente. In questo caso sono obbligatori “i servizi turistici o servizi alle persone” (cambio biancheria da bagno e lenzuola, pulizia e sistemazione delle camere, durante il periodo di presenza degli ospiti). • L’altra tipologia di gestione di immobili turistici riguarda la “LOCAZIONE BREVE/TURISTICA PRIVATA”, ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", dell’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); trattandosi di competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione. Dette norme prevedono la predisposizione di contratti per finalità turistica, per l’intero immobile o per parti di esso redatti in forma scritta ai sensi dell’art. 1 comma 4, della citata legge n. 431/1998. Non è prevista la registrazione del contratto se questo non supera i 30 giorni: la durata del contratto deve 2 essere determinata computando tutti i rapporti di locazione intercorsi nell’anno con il medesimo locatario (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 16 gennaio 1998 e n. 26/2011)
 
#5
Le case per vacanze sono strutture ricettive, le locazioni turistiche/brevi sono locazioni private. Comprenderà meglio la distinzione:
Le discipline di riferimento per le attività ricettive sono: a) per le strutture ricettive le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, (competenze residuali o innominate delle regioni); per le locazioni brevi/turistiche: b) art. 1571 del codice civile, art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e dall’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione .

STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE: per quanto riguarda le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, si fa presente che il titolare dell’attività turistico ricettiva deve avviare e gestire l’impresa, nel caso specifico la stessa viene definita “ricettività turistica aperta al pubblico”, tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), competente territorialmente. In questo caso sono obbligatori “i servizi turistici o servizi alle persone” (cambio biancheria da bagno e lenzuola, pulizia e sistemazione delle camere, durante il periodo di presenza degli ospiti). • L’altra tipologia di gestione di immobili turistici riguarda la “LOCAZIONE BREVE/TURISTICA PRIVATA”, ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", dell’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); trattandosi di competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione. Dette norme prevedono la predisposizione di contratti per finalità turistica, per l’intero immobile o per parti di esso redatti in forma scritta ai sensi dell’art. 1 comma 4, della citata legge n. 431/1998. Non è prevista la registrazione del contratto se questo non supera i 30 giorni: la durata del contratto deve 2 essere determinata computando tutti i rapporti di locazione intercorsi nell’anno con il medesimo locatario (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 16 gennaio 1998 e n. 26/2011)
Ma si possono promuovere sui siti come casa vacanza la locazione breve turistica?
 
#7
Ho capito quindi come dicitura posso scrivere appartamento, affitto breve turistico, ma per esempio sul portale casa vacanza lo posso inserire sempre con la dicitura appartamento? AIRNB? Booking?
E poi per ultimo siccome internamente al mio appartamento con le relative certificazioni e tutto l ho suddiviso in due bilocali indipendenti di cucina e bagno solo antingresso che porta dal condominio è in in comune, io posso affittare i due bilocali separatamente sempre indicando nei contrattattini le porzioni interessate ai singoli affittuari? Tanto in comune hanno solo un ingresso che conduce ai 2 bilocali?
 

Sergio Lombardi Taxbnb

Dottore Commercialista - Fondatore taxbnb.it
#9
La locazione turistica è consentita sia a corpo (intero appartamento), che a porzione (stanze).
Come dicitura non conosco le varie scelte del portale, ma sicuramente appartamento o affitto breve turistico è una descrizione corretta
 
#10
Un altra info, quindi riepilogando per affitti brevi occasionali devo:
- posso registrare su portali come appartamento
- deve registrare sul portale polizia di stato
- ho chiesto al comune devo pagare la tassa soggiorno 1 euro, ma è una tassa che controllano? nel mio comune è di 1 euro a notte va comunicata ogni 3 mesi
- per la ricevuta posso crearmene una io su Word ? Inserendo il mio codice fiscale e i dati dovuti, se avete un file è possibile averlo? Essendo comproprietario basta inserire solo il nome di un proprietario?
Siccome opto per la cedolare secca chi fattura dichiara ho entrambi proprietari dobbiamo dichiarare l incasso di questo immobile?
Grazie ancora molto gentile
 

Sergio Lombardi Taxbnb

Dottore Commercialista - Fondatore taxbnb.it
#11
L'imposta di soggiorno va riscossa, versata e dichiarata con regolarità. Non solo controllano, ma multano e condannano, quindi molta attenzione.
Le ricevute sono ammesse anche in forma libera per i non imprenditoriali, quindi gli elementi sono:
- nome, cognome e codice fiscale del titolare
- nome, cognome e codice fiscale dell'ospite (se ha il codice fiscale italiano)
- prezzo lordo totale
- date
- numero di ospiti.

Naturalmente i redditi da locazione breve vanno dichiarati, anche se fossero minimi (esempio 1.000 euro all'anno).
Non ci sono esenzioni, nè esoneri dalla dichiarazione dei redditi
 
#12
Ok per la tassa di soggiorno è stato molto chiaro.
La casa è in comproprietà con mia sorella che è in un altro nucleo familiare, se faccio io la ricevuta lei deve portarla in dichiarazione? Essendo comproprietaria dell'immobile..
 
#14
Buongiorno, mi aggancio a questa conversazione dove ho trovato la risposta a molte mie domande.
e vorrei sapere se alla data attuale è ancora tutto valido.
Inoltre vorrei sapere se:
1) la locazione breve/turistica privata può essere praticata per l'appartamento di proprietà prima casa, nel quale si ha la residenza/dimora abituale nei periodi in cui si è fuori casa (per esempio x lavoro, per viaggio, ecc...);
2) se tale tipologia di locazione prevede dei periodi di chiusura (ad esempio tipo il B&B familiare che deve essere aperto necessariamente x soli 270 giorni l'anno);
3) ho fatto una prova a registrare il mio immobile sul sito SPOT della regione Puglia, quello per comunicare il flusso di turisti, e mi chiedono di indicare i "periodi di apertura". Come faccio ad indicarli a priori considerato che organizzerò le mie partenze o uscite dall'immobile nel momento in cui riceverò prenotazioni e queste possono avvenire nell'arco di tutto l'anno?
Grazie
 
#15
Gent.ma Monica,
come già scritto, via e.mail, le rispondo in merito a quanto richiesto, in quanto svolge attività saltuaria di LOCAZIONE TURISTICA/BREVE:
premetto che lei deve operare ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017;
1- rilascio le ricevute semplici quando i clienti mi prenotano direttamente ma devo farlo anche se mi prenotano attraverso Booking.com o Airbnb?- LA RICEVUTA VA RILASCIATA SE LEI INCASSA IL CORRISPETTIVO - SE L'IMPORTO SUPERA EURO 77,47 DEVE APPORRE SULLA RICEVUTA UNA MARCA DA EURO 2 (SOSTITUISCE IL REGIME IVA);
2- ho l'assicurazione e l'agibilità ma sono obbligata ad aprire una SCIA? NON DEVE PRESENTARE LA SCIA PERCHE' LE LOCAZIONI TURISTICHE/ BREVI SONO DISCIPLINATE DAL CODICE CIVILE E RIENTRANO TRA LE COMPETENZE DELLO STATO IN MATERIA DI LOCAZIONI;
3- Posso fornire una colazione? ASSOLUTAMENTE NO OFFRENDO LA COLAZIONE SVOLGEREBBE ATTIVITA' ABUSIVA D'IMPRESA - PUBBLICITA' INGANNEVOLE E CONCORRENZA SLEALE - CIO' COMPORTEREBBE: EVASIONE IVA E CONTRIBUZIONE INPS;
4- non ho ben capito come funziona la denuncia dei documenti dei clienti - DAL GIORNO 1 DICEMBRE 2018 (DECRETO SICUREZZA SALVINI) ANCHE LE LOCAZIONI TURISTICHE/BREVI SONO SOGGETTE ALL'ART. 109 DEL TULPS - PERTANTO SI RECHI IN QUESTURA E SI FACCIA ACCREDITARE AL SERVIZIO ALLOGGIATIWEB - A QUESTO PUNTO ENTRO 24 ORE DALL'ARRIVO DOVRA' COMUNICARE LE PRESENZE IN QUESTURA;
5- se viene un controllo in cosa mi possono contestare? SE SEGUIRA' LE MIE INDICAZIONI NULLA - PURCHE' GNI ANNO PRESENTI LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI INSERENDO GLI INTROITI DA LOCAZIONI TURISTICHE/BREVI COME REDDITI FONDIARI.

Per ulteriori informazioni, se lo desidera, le proporrò una consulenza dedicata.

Allego due mie ricerche che potrà mostrare, in caso di controlli, a testimonianza del rispetto della disciplina vivente.

Buona giornata

Dott. X
A parte l'obbligo di registrarsi sul sito ALLOGGIATIWEB della questura è obbligatoria anche la registrazione al sito regionale del turismo della propria regione per ottenere il CIS (codice identificativo struttura) e comunicare il flusso turistico?
 

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Amministratore
Staff Forum
#16
ciao @ANNA CIRILLO non ci sono modifiche sostanziali sugli obblighi previsti.

Il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere è un elenco, a formazione progressiva ed aggiornato quotidianamente, contenente tutte le strutture ricettive non alberghiere, ossia le strutture ricettive extra alberghiere (villaggi turistici, campeggi, mini - aree di sosta, ostelli della gioventù, residenze turistiche o residence, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, esercizi di affittacamere, attività agrituristiche con ricettività, attività ricettive di Bed and Breakfast, sia a conduzione familiare sia in forma imprenditoriale) e gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità̀ turistiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 431/1998 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".

La Legge Regionale 57/2018 obbliga tutti i soggetti destinatari a riportare il CIS in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali utilizzati a scopo di pubblicità, promozione o commercializzazione dell'offerta ricettiva.

Idem per Alloggiati WEB.
 
#17
ciao @ANNA CIRILLO non ci sono modifiche sostanziali sugli obblighi previsti.

Il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere è un elenco, a formazione progressiva ed aggiornato quotidianamente, contenente tutte le strutture ricettive non alberghiere, ossia le strutture ricettive extra alberghiere (villaggi turistici, campeggi, mini - aree di sosta, ostelli della gioventù, residenze turistiche o residence, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, esercizi di affittacamere, attività agrituristiche con ricettività, attività ricettive di Bed and Breakfast, sia a conduzione familiare sia in forma imprenditoriale) e gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità̀ turistiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 431/1998 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".

La Legge Regionale 57/2018 obbliga tutti i soggetti destinatari a riportare il CIS in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali utilizzati a scopo di pubblicità, promozione o commercializzazione dell'offerta ricettiva.

Idem per Alloggiati WEB.
Vi ringrazio per la risposta. Vorrei porre un altro quesito: in caso di locazione breve turistica esistono dei limiti temporali di apertura e/o chiusura? Es. per i B&B famigliari la normativa prevede un'apertura massima di 270 gg (quindi obbligo di chiusura per 95 gg). Per le locazioni brevi turistiche invece?
Grazie
 

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