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Servizio Navetta Ristorante Milano

#1
Buonasera
Gradirei avere informazioni sulla possibilità per un ristorante situato a milano di attivare un servizio navetta gratuita per la propria clientela.
Ovvero andare a prendere i clienti portarli al ristorante e riportarli indietro il tutto a titolo gratuito senza nessuna incidenza economica sul conto finale con un mezzo intestato alla società del ristorante e guidato da un collaboratore del ristorante munito di delega.

So che per gli alberghi e le agenzie di viaggio è consentito.

Mi fareste un grosso piacere nel darmi delle informazioni esaustive e chiare.
Grazie Mille
Ludovico
 
#2
Ciao, in realtà anche per gli hotel la questione è controversa. Si va avanti a colpi di sentenze e regolamenti vari che finiscono per creare confusione.

Tra l'altro di mezzo c'è anche una sorta di "guerra" con i tassisti e noleggiatori - che vedono così ridursi il bacino di potenziali clienti.

In ogni caso, sebbene quello proposto sia una servizio gratuito, di cortesia, bisogna tener presenti determinati aspetti.

Chi guida ha le carte in regola? è un autista a tutti gli effetti? C'è un'assicurazione che copre adeguatamente tutti i rischi? Il mezzo è dotato di revisione?

Insomma: la questione è meno semplice di quanto possa sembrare.

Mi rendo conto di non averti dato una risposta precisa, tuttavia mi premeva farti notare che nemmeno la situazione degli alberghi (ai quali equiparerei i ristoranti) è così tranquilla.

Se non ricordo male (ma prendi queste affermazioni con le molle) alcune sentenze favorevoli agli albergatori sono state ribaltate nei successivi gradi di giudizio.
 
D

Dottor X

Guest
#3
Preg.mo Ludovico,
il trasporto navetta e altri servizi di trasporto per i clienti di un'impresa è assolutamente legittimo, a condizione che non venga pagato come servizio al di fuori dell'attività dell'impresa stessa.
In proposito si è espresso il Consiglio di Stato con due sentenze nel 2004 e nel 2010. Il contenzioso riguardava il trasporto di clienti da parte di un'agenzia di viaggi. Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, non può essere impedita la libertà d'impresa.
Affinché le imprese possano utilizzare dei mezzi, propri o in leasing (affitto), devono rispettare le disposizioni del decreto del ministero dei Trasporti e della Navigazione del 4 novembre 1994, in attuazione del codice della strada. Pertanto, il mezzo dovrà essere intestato alla stessa impresa e guidato da personale dipendente dell'impresa.
Si allegano: le sentenze del Consiglio di Stato e il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
CONSIGLIO DI STATO - Codice della strada Autobus uso proprio - Sentenze: N.4898/09 - ANNO 2004 e 14 aprile 2010 n. 2085
 

Allegati

#4
Ciao Grazie Mille
Dal punto di vista tutti gli aspetti sono in regola:
Auto intestata alla società del ristorante munita di revisione e assicurazione magari calibrata anche per il servizio svolto
Guidatore collaboratore della società munito di delega dalla stessa società

L'aspetto determinante è che pur essendo un servizio gratuito da questo servizio il ristorante ottiene coperti ovviamente a pagamento.

A chi mi potrei rivolgere ai vigili?
Grazie
 
#5
Preg.mo Ludovico,
il trasporto navetta e altri servizi di trasporto per i clienti di un'impresa è assolutamente legittimo, a condizione che non venga pagato come servizio al di fuori dell'attività dell'impresa stessa.
In proposito si è espresso il Consiglio di Stato con due sentenze nel 2004 e nel 2010. Il contenzioso riguardava il trasporto di clienti da parte di un'agenzia di viaggi. Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, non può essere impedita la libertà d'impresa.
Affinché le imprese possano utilizzare dei mezzi, propri o in leasing (affitto), devono rispettare le disposizioni del decreto del ministero dei Trasporti e della Navigazione del 4 novembre 1994, in attuazione del codice della strada. Pertanto, il mezzo dovrà essere intestato alla stessa impresa e guidato da personale dipendente dell'impresa.
Si allegano: le sentenze del Consiglio di Stato e il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
CONSIGLIO DI STATO - Codice della strada Autobus uso proprio - Sentenze: N.4898/09 - ANNO 2004 e 14 aprile 2010 n. 2085
Gentile Dott. X quindi da quello che lei mi sta dicendo è fattibile anche per un ristorante.
Ringraziandola
Attendo un suo feedback
 
D

Dottor X

Guest
#6
Ludovico, tutte le imprese possono operare con proprio mezzo. Lei non ha bisogno di rivolgersi a nessuno, se qualcuno dovesse crearle dei problemi mostri le sentenze del Consiglio di Stato. Come suggerisco, sempre, tenetele a portata di mano.
 
#7
Ludovico, tutte le imprese possono operare con proprio mezzo. Lei non ha bisogno di rivolgersi a nessuno, se qualcuno dovesse crearle dei problemi mostri le sentenze del Consiglio di Stato. Come suggerisco, sempre, tenetele a portata di mano.
Gentile Dott. X la ringrazio davvero tanto.
Quindi il nostro ristorante ottemperando le modalità ovvero mezzo intestato alla società e guidato da un dipendente se ci dovessero fermare con a bordo clienti e con le sentenze nel cluscotto non dovremmo incombere in spiacevoli situazioni anche se il trasporto ha il fine di portare la gente a mangiare. a pagamento ma Il Servizio Navetta gratuito.
 
#10
Corretta interpretazione!
Corretta interpretazione!
Gentile Dott. X
Ho provato a sottoporre le due sentenze ovvero 4898 del 2004 e la 2085 del 14.4.10 al reparto delle Frecce della Polizia Municipale di Milano specializzate in questo tipo di controllo e mi hanno scritto che le sentenze si parla solo di agenzie viaggio e di autobus e che non possono essere generalizzate anche ai Ristoranti pur avendo il mezzo intestato alla società e guidata da un dipendente e soprattutto a titolo gratuito Le chiedo un consiglio ed un aiuto per poter far partire questo servizio per il nostro ristorante.
Attendo fiducioso una sua risposta.
Cordialmente
Ludovico
 
#11
Corretta interpretazione!
Gentile Dott. X
Ho provato a sottoporre le due sentenze ovvero 4898 del 2004 e la 2085 del 14.4.10 al reparto delle Frecce della Polizia Municipale di Milano specializzate in questo tipo di controllo e mi hanno scritto che le sentenze si parla solo di agenzie viaggio e di autobus e che non possono essere generalizzate anche ai Ristoranti pur avendo il mezzo intestato alla società e guidata da un dipendente e soprattutto a titolo gratuito Le chiedo un consiglio ed un aiuto per poter far partire questo servizio per il nostro ristorante.
Attendo fiducioso una sua risposta.
Cordialmente
Ludovico
 
D

Dottor X

Guest
#12
Provi a dire alla polizia Municipale di leggere bene le sentenze nello specifico, perché non è affatto vero che le stesse sentenze sia state espresse, esclusivamente, per le agenzie di viaggi. Riporto la parte che riguarda, in generale, le imprese:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV sentenza 14 aprile 2010 n. 2085


Risultava nella specie quindi sussistere anzitutto il requisito della "strumentalità" su cui poggia l’art. 83 del codice stradale, il quale, come ben evidenziato dallo stesso appellante, ha proprio lo scopo di agevolare quegli imprenditori o le collettività di persone che, al fine di svolgere un’attività principale diversa da quella che concerne il trasporto di persone su strada, hanno anche tale necessità. ‘E evidente quindi, come ha rilevato lo stesso TAR, che il rilascio della immatricolazione ex art. 83 è consentito proprio alla condizione che, in forza di detta strumentalità, l’attività complementare (trasporto di persone) sia strettamente necessaria per svolgere quella tipica dell’agenzia e non si risolva in una non consentita autonoma attività di trasporto, per la quale debbono invece sussistere le condizioni più stringenti indicate dal DM n. 448/1991.

La giurisprudenza amministrativa più risalente aveva già affermato la legittimità dell’immatricolazione rilasciata (al tempo ex art. 58 vecchio codice della strada) per autobus ad uso proprio di un imprenditore e per attività rientranti in quelle dell’impresa (Cons. di Stato, sez. IV, n 1358/1978).

Inoltre al fine di verificare la sussistenza della strumentalità espressamente prevista dal Codice, lo stesso prevede lo specifico "accertamento effettuato dal Dipartimento per i trasporti terrestri …….secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali" (art. 83, comma 1, del Codice della strada).

Peraltro ad assicurare il rispetto di condizioni e limiti dell’immatricolazione rilasciata, provvedono le sanzioni previste dal quarto comma del citato articolo. 3.2 La soluzione affermata dal Collegio trova infine conferma nella stessa normativa richiamata dall’appellante, poiché il DM n. 448/1991 (in applicazione dell’art.1 della direttiva CEE 562/74) esclude, con riferimento all’art. 58 del Codice stradale, l’applicabilità delle più restrittive condizioni imposte alle attività di trasporto esercitate in via professionale, confermando perciò la rilasciabilità dell’immatricolazione ad uso proprio per attività strettamente strumentali all’esercizio dell’impresa.
 
#13
Gentile Dott. X prima di tutto molte grazie per la risposta e la disponibilità.
Qual'è la parte fondamentale che ci permette di farlo scritta nel documento che mi ha appena mandato riesce ad evidenziarmelo?

Altro aspetto nel caso dovessero fare delle multe o addirittura sequestrare il mezzo come si potrebbe fare? Visto che ho sentito casi

Attendo un suo riscontro
Grazie Ancora per la disponibilità
Ludovico
 
#15
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV sentenza 14 aprile 2010 n. 2085 - Allego sentenza
Seconda pagina
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Gentile Dott. X
Come al solito molte grazie della celere risposta.
Quindi lei dice che anche se siamo un Ristorante possiamo farlo. Nel caso dovessero fermarci e pur mostrando la seguente sentenza, il mezzo intestato al ristorante, il conducente dipendente del ristorante e il servizio gratuito ci dovessero fare una multa oppure peggiore ipotesi come già successo sequestrare il mezzo come ci dobbiamo comportare.
In attesa
Grazie
Ludovico
 
D

Dottor X

Guest
#16
Preg.mo Ludovico, non lo scrivo io ma lo afferma il Consiglio di Stato. Se vi fermano, fate leggere il dispositivo normativo che vi ho evidenziato che, potete aggiungere, è stato scritto nel rispetto:

1) dell'articolo 41 della Costituzione ( L'iniziativa economica privata è libera [2082 ss. c.c.] (1). Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [2087c.c.] (2). La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica (3) e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (4) (5).

2) dell'articolo 2082 del codice civile (È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi).

QUINDI E' DEMENZIALE PENSARE CHE LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, SEBBENE PUBBLICATA PER LE AGENZIE DI VIAGGI, NON SIA APPLICABILE A TUTTE LE ATTIVITA' D'IMPRESA.
 
#17
Preg.mo Ludovico, non lo scrivo io ma lo afferma il Consiglio di Stato. Se vi fermano, fate leggere il dispositivo normativo che vi ho evidenziato che, potete aggiungere, è stato scritto nel rispetto:

1) dell'articolo 41 della Costituzione ( L'iniziativa economica privata è libera [2082 ss. c.c.] (1). Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [2087c.c.] (2). La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica (3) e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (4) (5).

2) dell'articolo 2082 del codice civile (È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi).

QUINDI E' DEMENZIALE PENSARE CHE LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, SEBBENE PUBBLICATA PER LE AGENZIE DI VIAGGI, NON SIA APPLICABILE A TUTTE LE ATTIVITA' D'IMPRESA.
Gentile Dott. X
Io la ringrazio molto.
Il problema rappresenta che se anche faccio vedere la sentenza a mio avviso potrebbero creare dei problemi quello di cui sono più preoccupato rappresenta il sequestro del mezzo e quindi relativa inattività danno di immagine e danno economico.
Poteri provare a farmi fare una manleva dalla società di leasing che tra parentesi ho spiegato le possibili problematiche.Le chiedo gentilmente un consiglio su come venire fuori da questo grattacapo normativo. Ps potrei avere un suo contatto
Ludovico
 
#18
Preg.mo Ludovico, non lo scrivo io ma lo afferma il Consiglio di Stato. Se vi fermano, fate leggere il dispositivo normativo che vi ho evidenziato che, potete aggiungere, è stato scritto nel rispetto:

1) dell'articolo 41 della Costituzione ( L'iniziativa economica privata è libera [2082 ss. c.c.] (1). Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [2087c.c.] (2). La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica (3) e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (4) (5).

2) dell'articolo 2082 del codice civile (È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi).

QUINDI E' DEMENZIALE PENSARE CHE LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, SEBBENE PUBBLICATA PER LE AGENZIE DI VIAGGI, NON SIA APPLICABILE A TUTTE LE ATTIVITA' D'IMPRESA.
Gentile Dott. X
Ecco cosa mi scrivono in merito a quello che lei gentilmente mi ha risposto

1. L'’attività di trasporto non è strumentale/essenziale all’attività di ristorazione (es. io al ristorante posso venirci a piedi, in taxi, in macchina, con i mezzi pubblici, in bici), sarebbe cosa diversa se il ristorante fosse raggiungibile solo con un fuori strada (per rendere l’idea) e Voi prendeste in leasing esso fuoristrada;

2. nel caso in cui vigili o forze dell’ordine competenti Vi controllassero dubito che potreste opporgli gli artt. del cc. ivi citati, comunque provvederebbero all’emanazione di un verbale di contestazione e sarebbe necessario un contenzioso;

3. secondo me l’attività di trasporto prevede un’autorizzazione (magari) comunale, quindi è opportuno e necessario, prima di ogni cosa, chiedere info all’Ufficio Comunale competente;

4. se Voi concludeste il contratto con La Soc. di Leasing senza disporre delle dette autorizzazioni e le autorità competenti Vi verificassero contestandoVi la mancanza di essa autorizzazione a ciò e se questa autorizzazione non riusciste ad ottenerla successivamente, non avreste comunque titolo per recedere dal contratto di leasing (che diverrebbe un costo inutile);

5. il veicolo dovrebbe essere guidato da un dipendente della società a ciò (previsione in contratto di lavoro) deputato;

6. sarebbe opportuno (per il caso di leasing) azzerare tutte le franchigie per danni ai passeggeri e prevedere massimali elevati, in quanto il trasporto, seppur gratuito, non esime il trasportatore da responsabilità verso il trasportato.

Attendo un suo parere
 
#19
E' incredibile questo ingarbugliamento....cose che accadono solo in Italia, per fare impresa e adeguare i propri servizi :-(
p.s. scusate l'intromissione, buona continuazione
 
D

Dottor X

Guest
#20
Mi scusi Ludovico le scrivono chi??????????????????????
Io starò sempre dalla parte del diritto. Dica a chi le scrive che le sentenze del Consiglio di Stato rientrano nel contesto della giurisprudenza di legittimità, nella speranza che conoscano questi termini.
Per quel che mi riguarda mi sono già espresso.
 

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