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servizi extra nei Bed & breakfast

#1
buongiorno, volevo sapere se è possibile fornire ai turisti che alloggiano nel mio Bed Breakfast anche altri servizi a pagamento come ad esempio le biciclette o una cena in un ristorante convenzionato, il pick up dalla stazione ferroviaria, corso di cucina casalinga ecc.

se è possibile si puo fare intutte le regioni o ogni regione ha un suo regolamento ? io mi trovo in Piemonte
 
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Dottor X

Guest
#2
In genere non é possibile. Molte, forse tutte, le regioni hanno disciplinato, in materia di attività saltuaria, inclusi i B&B nel 2000.
DAL SITO DELLA REGIONE PIEMONTE. RITENGO QUESTA NORMA REGIONALE ASSOLUTAMENTE OBSOLETA. L'AVVENTO DELL'INTERMEDIAZIONE DELLE OTA HA CAMBIATO RADICALMENTE IL MERCATO RICETTIVO. LA PRESENZA SULLE OTA DETERMINA ATTIVITA' D'IMPRESA IN QUANTO SI TRATTA DI ATTIVITA' ORGANIZZATA. RICORDO CHE LE OTA SONO AGENZIE DI VIAGGI ON LINE. INFATTI LA LEGGE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 31/1985 prevede l'attivita' di B&B, ESCLUSIVAMENTE, IN MODO SALTUARIO. DITEMI VOI CHI OGGI NON OPERA SU BOOKING, EXPEDIA, AIR B&B?
LEGGE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 31/1985. ART. 15 - BIS Definizione
Con la denominazione Bed & Breakfast, la cui traduzione letterale dall’inglese significa “letto e colazione”, si identifica l’esercizio (anche saltuario) del servizio di ospitalità che consente ad un privato, avvalendosi della normale organizzazione familiare, di accogliere gli ospiti nella propria abitazione, mettendo a disposizione dei clienti alcune stanze dell’appartamento. Gli ospiti convivono pertanto con i padroni di casa che offrono così un soggiorno di tipo familiare, ma dotato di ogni comfort.


Garanzia di tranquillità ed economicità
Il B&B ha incentrato la sua filosofia sull’ospitalità ed è anche garanzia di cordialità, calore, tranquillità e ottimo servizio.
E’ adatto ad una clientela che desidera sentirsi a proprio agio e che alle strutture professionalmente organizzate come gli alberghi, preferisce una esperienza più semplice, a diretto contatto con il titolare dell’esercizio e le tradizioni locali.

E’ una soluzione economica, adatta soprattutto ai più giovani, ma può assumere connotati per così dire esclusivi quando viene svolta in dimore storiche o di particolare pregio.


Cosa offre al turista
Offre la possibilità di entrare strettamente a contatto con la realtà del luogo in cui si soggiorna.
Se in Irlanda al mattino vi offrono uova e pancetta o un piatto di salmone affumicato, in Piemonte è tutt’ora viva nelle campagne l'abitudine di servire la colazione a base di “polenta” abbinata ai salumi e formaggi del luogo. E per chi ama la colazione classica: marmellate, miele, crostate di mele o squisite torte alle nocciole.
I turisti vengono accolti con cordialità dai padroni di casa che potranno fornire preziose informazioni sulle tradizioni, la cultura, l’arte, le bellezze naturalistiche e folkloristiche e, perché no, suggerimenti sui ristoranti e le enoteche dove trovare raffinati prodotti della ricca enogastronomia piemontese.
E ancora, indicheranno i luoghi da visitare, le feste e le sagre paesane, i prodotti dell’artigianato locale, i mercatini locali, i musei e tutto ciò che sia lontano dagli itinerari turistici più classici.

Alla fine della giornata, arricchita di emozioni e nuove esperienze, essi verranno nuovamente accolti in un’atmosfera rilassante che li farà sentire sempre "a casa”.


Modulistica
Con Determina Dirigenziale n°184 del 22 aprile 2015 della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, si è provveduto ad approvare i nuovi modelli SCIA per l’avvio dell’attività, per le variazioni, per le cessazioni e sospensioni. Gli stessi dovranno essere usati in sostituzione dei precedenti.

La modulistica per l'apertura/avvio (compresa la "Denuncia attrezzature, caratteristiche e prezzi") è rinvenibile all'interno delle sezioni sottostanti “Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività”, “Somministrazione alimenti e bevande” e “Denuncia di classificazione”.

Il cartellino prezzi e la tabella prezzi sono rinvenibili all'interno della sezione "Pubblicità dei prezzi". La modulistica denominata "Comunicazione delle caratteristiche e dei prezzi" è rinvenibile all'interno della sezione "Obblighi del titolare".

AVVISO
I modelli di "Denuncia delle attrezzature, delle caratteristiche e dei prezzi" e "Comunicazione delle caratteristiche e dei prezzi", sono stati pubblicati e sono disponibili (scaricabili) in questa pagina.

Numero di locali che possono essere adibiti all’uso del Bed & Breakfast

Periodi di apertura

Quali sono i doveri di chi offre l’ospitalità?

Caratteristiche che deve possedere l’unità abitativa in cui si esercita l’attività

Residenza

Classificazione

Requisiti tecnici ed igienico-sanitari

Superfici delle camere da letto

Altezza e volume

Servizi igienico-sanitari

Abbattimento barriere architettoniche

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività

Somministrazione alimenti e bevande

Denuncia di classificazione

Sanzioni

Diffida, sospensione, revoca e cessazione

Logo distintivo dell’attività

Obblighi del titolare

Liberalizzazione dei prezzi

Pubblicità dei prezzi

Applicazione dei prezzi

Altre sanzioni

Funzioni di vigilanza e di controllo

Trattamento fiscale del Bed & Breakfast
In merito al trattamento fiscale dell’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast, il Ministero delle Finanze con Risoluzione n° 180/E del 14/12/98 in cui fa presente che ai sensi dell’art.4 D.P.R. n° 633/72, il presupposto soggettivo di imponibilità al tributo dell’I.V.A. sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali e cioè rientranti in un’attività esercitata per professione abituale.
Pertanto il carattere saltuario dell’attività di fornitura di alloggio e prima colazione peraltro richiamato fortemente nella normativa regionale, che si identifica sostanzialmente con quello della occasionalità, ne consente in via generale l’esclusione dal campo di applicazione dell’I.V.A.

Ciò sempreché tale attività, pur se esercitata periodicamente, non sia svolta in modo sistematico, con un carattere di stabilità evidenziando una opportuna organizzazione di mezzi che è indice della professionalità dell’esercizio dell’attività stessa.

Non trattandosi di redditi conseguiti nell’esercizio di un’impresa, i proventi devono sicuramente essere inquadrati tra i “redditi diversi” di cui all’art.81, D.P.R.n° 917/86 (nel Quadro RL del Modello Unico o nel Quadro D del Modello 730).

In base all’art. 85 del DPR n° 917/86, i redditi diversi sono determinati come differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione, opportunamente documentate.

Il titolare (non in possesso della partita I.V.A.) al fine di documentare la riscossione delle somme deve rilasciare una semplice ricevuta di quietanza (in commercio si possono trovare blocchetti prestampati di queste ricevute), redatta in duplice copia, corredata di documentazione progressiva, data di emissione, corrispettivo incassato, quantità di giorni di permanenza del cliente, timbro e firma.
 
#3
E' un pò come per l'espressione "locazione turistica" che a mio parere è ormai una voce letteraria non più tecnica, accade infatti che semplicemente non riescano più parole vecchie a descrivere le nuove attività legate all'Ospitalità residenziale. Così quando si parla di "attvità saltuaria" precisando che "..tale attività, pur se esercitata periodicamente, non sia svolta in modo sistematico, con un carattere di stabilità evidenziando una opportuna organizzazione di mezzi che è indice della professionalità dell’esercizio dell’attività stessa."
ecc... Effettivamente nell'attivita di AIRBNB model il legislatore ha più recentemente definito nel limite quantitativo di 3 appartamenti la discriminante tra privato ed imprenditore. Nel caso del B&B la discriminante dovrebbe essere la residenza stessa del titolare, altri limiti quantitativi sono di difficile attuazione o, come nel caso del TAR Lazio verso la normativa emanata proprio a questo scopo, non sempre difendibili proprio rispetto alla legge medesima.
Tutto il settore alberghiero, paralberghiero ed affini probabilmente necessita di una riorganizzazione storica e tecnica, ma una volta tanto la legge dovrebbe saggiamente attendere che si depositi il polverone per vedere la nuova forma che ha preso, prima di aggiungere confusione a quella già esistente.
 
D

Dottor X

Guest
#4
Le discipline di riferimento per le strutture turistico- ricettive sono: a) le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, (competenze residuali o innominate delle regioni); b) l’art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e dall’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo).
• Per quanto riguarda le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, si fa presente che il titolare dell’attività turistico ricettiva deve avviare e gestire l’impresa, nel caso specifico la stessa viene definita “ricettività turistica aperta al pubblico”, tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), competente territorialmente. In questo caso sono obbligatori “i servizi turistici o servizi alle persone” (cambio biancheria da bagno e lenzuola, pulizia e sistemazione delle camere, durante il periodo di presenza degli ospiti).
• L’altra tipologia di gestione di immobili turistici riguarda la “locazione turistica privata” disciplinata dall’art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e dall’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo - che ha disposto l'applicazione dell'art. 1571 del codice civile previsto per tutti i tipi di locazione con finalità turistica). Dette norme prevedono la predisposizione di contratti per finalità turistica, redatti in forma scritta ai sensi dell’art. 1 comma 4, della citata legge n431/1998. La durata del contratto deve essere determinata computando tutti i rapporti di locazione anche di durata inferiore a trenta giorni intercorsi nell’anno con il medesimo locatario (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 16 gennaio 1998).


Se la durata del contratto, in tal modo determinata, è inferiore a 30 giorni nell’anno è previsto l’obbligo della registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5 del TUR e dell’articolo 2-bis della tariffa, parte seconda, allegata al TUR. In questo tipologia ricettiva non possono essere forniti “i servizi turistici o servizi alle persone” (cambio biancheria da bagno e lenzuola, pulizia e sistemazione delle camere, durante il periodo di presenza degli ospiti). Come disposto dalla Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza n. 10671 del 4 febbraio 1987, che ha delineato una netta differenza tra: il contratto d’albergo e la locazione. Nel contratto d’albergo al godimento dell’immobile si accompagna la fornitura di servizi aggiuntivi, quali la pulizia dell’alloggio o il cambio della biancheria; nel rapporto di locazione nessuna prestazione accessoria alla concessione in godimento è possibile. (l’art. 1786 del codice civile ha equiparato la disciplina relativa agli alberghi alle altre strutture ricettive).

I PARAMETRI PER DEFINIRE L'ATTIVITA' D'IMPRESA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO (ANCHE UNO SOLO DI QUESTI REQUISITI DETERMINA ATTIVITA' D'IMPRESA:ORGANIZZAZONE (PERSONALE- PRESENZA DI INTERMEDIARI BOOKING, EXPEDIA-AIRB&B); FORNITURA DI SERVIZI ALLE PERSONE/SERVIZI TURISTICI (CAMIO LENZUOLA E BIANCHERIA, PULIZIA E SISTEMAZIONE CAMERE, IN PRESENZA DELL'OSPITE); REDDITO PRINCIPALE (SE IL REDDITO DA LOCAZIONE PURA SUPERA ALTRI REDDITI, L'ATTIVTA' NON PUO' ESSERE CONSIDERATA SALTUARIA MA PREVALENTE); PERIODO APERTURA NON SUPERIORE A 180 GIORNI PER ANNO (ALCUNE REGIONI HANNO DISCIPLINATO, IN QUALCHE MODO, PER QUELLE CHE NON HANNO DISCIPLINATO VALGONO I 180 GIORNI COME DISPOSTO DALLE NORME GENERALI SULL'ATTIVITA' D'IMPRESA).

TUTTI COLORO CHE NON RISPETTANO, QUANTO SOPRA CITATO, SONO SOGGETTI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA E/O PENALE. AMMINISTRATIVA SE SI TRATTA DI ATTIVITA' ABUSIVA D'IMPRESA (POCO PIU' DI MILLE EURO) - PENALE SE SI TRATTA DI EVASIONE DELL'IVA (ART. 5 DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74)

 

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