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RICHIESTA INFORMAZIONI LEGISLAZIONE ITALIANA

#1
Buon giorno,<br />
siamo una ditta della Bosnia Herzegovina con licenza di agenzia di viaggio e tour operator.<br />
Svolgiamo attività di incoming, desideriamo sapere se è possibile promuovere i nostri pacchetti turistici direttamente a privati nel territorio italiano.<br />
Qualora ci fossero normative da seguire preghiamo di elencarle.<br />
Rimango in attesa di una sua cortese risposta<br />
ringraziando per la disponibilità porgo cordiali saluti.<br />
Patrizio
 
D

Dottor X

Guest
#2
Preg.mo Patrizio, come lei sicuramente saprà la Bosnia Herzegovina è un potenziale candidato per l'ingresso nell'Unione Europea. Pertanto, riguardo alla sua richiesta, suggerisco di prendere contatti con qualche agenzia di viaggi italiana che possa garantire i vostri pacchetti in Italia.<br />
La norma di riferimento va riscontrata nell'ambito del "Codice del turismo" decreto legislativo n. 79/2011 dall'articolo 32 all'articolo 51, che ha recepito le disposizioni dell'Unione Europea per la tutela dei turisti consumatori.<br />
Sicuramente la FIAVET (la principale associazione di agenti di viaggi italiana) potrà assistervi e suggerire eventuali partners italiani per i vostri progetti.
 
#3
Preg.mo dottor Saverio,<br />
ringraziando per la sua disponibilità, vorrei se possibile continuare il nostro dialogo.<br />
Entrando nello specifico desidero venga analizzata una nostra proposta tipo di viaggio.<br />
PACCHETTO VIAGGIO<br />
-punto di partenza dei partecipanti da città italiana,<br />
-mezzo di trasporto AUTOBUS fornito da agenzia italiana con regolari licenze,<br />
-polizze assicurative: RC ,medico sanitario, bagaglio e annullamento viaggio stipulate con primaria compagnia assicurativa italiana.<br />
-affissione di locandine (pagando la tassa) indicando a tutela del turista consumatore:<br />
- nostri dati societari<br />
- codice identificativo della nostra ditta<br />
- codice Pdv (IVA)<br />
- il numero di licenza della nostra agenzia viaggi e tour operator in BIH<br />
- numero delle polizze assicurative<br />
- istituto bancario per le transizioni<br />
<br />
con quanto premesso, che obblighi abbiamo nei confronti dello stato italiano per non incorrere in sanzioni?<br />
Possiamo promuovere e pubblicizzare il nostro pacchetto viaggio come sopra descritto in Italia senza l'appoggio di Agenzie, considerando che la Bosnia Herzegovina è un potenziale candidato per l'ingresso nell' Unione Europea?<br />
<br />
Rimaniamo in attesa di una sua cortese risposta.<br />
Cordiali saluti<br />
Patrizio
 
D

Dottor X

Guest
#4
Preg.mo Patrizio, le trascrivo alcuni articoli relativi ai contratti da stipulare ai sensi del decreto legislativi n. 79/2011. Se consulta il mio sito istituzionale nella pubblicazione in PDF "Libro completo" troverà un modello di contratto a pagina 252 (Modello ASTOI). Vada sul sito. DIPARTIMENTO TURISMO REGIONE SICILIANA - INFO E DOCUMENTI - RACCOLTA DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA TURISTICA.<br />
ALL'INTERNO DEL LIBRO - I COMMENTI SU TUTTA LA DISCIPLINA DEI PACCHETTI TURISTICI.<br />
<br />
Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.<br />
TITOLO I CONTRATTI CAPO I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO<br />
ART. 32<br />
(Ambito di applicazione)1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34,<br />
venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o<br />
dall’intermediario, di cui all’articolo 33.<br />
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali<br />
o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto<br />
l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di<br />
recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre<br />
2005, n. 206.<br />
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n. 206.<br />
ART. 33<br />
(Definizioni)<br />
1. Ai fini del presente capo si intende per:<br />
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario,<br />
a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo<br />
34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di<br />
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;<br />
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si<br />
obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 34 verso un corrispettivo<br />
forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;<br />
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare,<br />
purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il<br />
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.<br />
2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un<br />
intermediario.<br />
ART. 34<br />
(Pacchetti turistici)<br />
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere<br />
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno<br />
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:<br />
a) trasporto;<br />
b) alloggio;<br />
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che<br />
costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte<br />
significativa del pacchetto turistico.<br />
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o<br />
il venditore agli obblighi del presente capo.<br />
ART. 35<br />
(Forma dei contratti turistici)<br />
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al<br />
turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o<br />
venditore.<br />
2. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico<br />
disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua<br />
firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il<br />
servizio.<br />
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare,<br />
purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il<br />
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.<br />
2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un<br />
intermediario.<br />
ART. 34<br />
(Pacchetti turistici)<br />
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere<br />
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno<br />
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:<br />
a) trasporto;<br />
b) alloggio;<br />
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che<br />
costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte<br />
significativa del pacchetto turistico.<br />
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o<br />
il venditore agli obblighi del presente capo.<br />
ART. 35<br />
(Forma dei contratti turistici)<br />
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al<br />
turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o<br />
venditore.<br />
2. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico<br />
disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua<br />
firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il<br />
servizio.<br />
a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato,<br />
durata del medesimo con relative date di inizio e fine;<br />
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o<br />
dell’intermediario che sottoscrive il contratto;<br />
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio,<br />
sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista;<br />
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della<br />
prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di<br />
caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso<br />
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento<br />
della controparte;<br />
e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista;<br />
f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di<br />
posto assegnato;<br />
g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non<br />
conformità alla regolamentazione dell’Unione europea;<br />
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il<br />
livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche,<br />
la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;<br />
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di<br />
accompagnatori e guide turistiche;<br />
l) termine entro cui il turista deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata<br />
adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;<br />
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o<br />
l’intermediario e il turista al momento della prenotazione;<br />
n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo;<br />
o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione<br />
del contratto;<br />
p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle<br />
condizioni contrattuali di cui all’articolo 41.
 
#5
Preg.mo Dott. Saverio<br />
Buon giorno,<br />
come consigliato ho consultato il sito istituzionale e letto i commenti sulla disciplina dei pacchetti turistici.<br />
Non riscontrando limiti di operatività territoriale per le agenzie di viaggio e tour operator, presumo che:<br />
operando nel rispetto della direttiva, decreto Leg N° 79/2011, redando (con l'aiuto di un consulente) un corretto contratto di vendita (tipo Astoi), possiamo proporre i nostri pacchetti turistici direttamente ai cittadini italiani.<br />
Ho capito bene?<br />
La ringrazio di nuovo per la sua paziente e gentile disponibilità.<br />
Un cordiali saluto.<br />
<br />
Patrizio
 

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