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regolamentazione per una casa vacanze/studio in puglia

#1
Buonasera a tutti,<br />
vorrei organizzare una vacanza studio per ragazzi in Puglia e visto che possiedo una casa li molto grande pensavo di organizzare questa vacanza studio nella mia abitazione. E' possibile? che tipo di documenti o permessi devo avere per ospitare ragazzi in casa mia in modalità vacanza studio? dove posso recuperare questa documentazione?<br />
Grazie a tutti anticipatamente<br />
<br />
Veronica
 

giorg10

Membro Senior
#2
Se non sbaglio dipende molto dal tipo di servizi che intendi offrire e dalal permanenza che i ragazzi avranno in questa casa. Se non erro per vacanza "lampo" di meno di un mese è possibile fare un contratto privato.
 
D

Dottor X

Guest
#3
L'unico sistema per ospitare, senza offrire ulteriori servizi turistici che per legge sono riservati ESCLUSIVAMENTE ALLLE AGENZIE DI VIAGGI, è il seguente, già da me riportato in altre sezioni del forum:<br />
<br />
Locazioni con finalità turistiche.<br />
<br />
Aspetti e adempimenti della locazione<br />
Gli obblighi del conduttore comunque restano identificati nella custodia del bene immobile, l’obbligo del rispetto delle regole di buon vicinato e di condominio e la responsabilità di eventuali danni che si dovessero arrecare all’ immobile agli arredi e agli impianti durante il periodo della locazione turistica e comunque di vigenza del contratto stesso. Ove la locazione di seconde case non costituisca per il proprietario o per il titolare di contratto di affitto una vera e propria attività imprenditoriale, l’imposizione diretta dei canoni di locazione segue le regole dei redditi fondiari in dichiarazione dei redditi in riferimento all’ art 37 Tuir (testo unico imposte sul reddito).<br />
<br />
Si ricorda comunque che il contratto di locazione in genere ed in particolare anche quello con finalità turistica, dovendo rispettare sempre la forma scritta, è assoggettato in ogni caso al rispetto della normativa sull’ imposta di bollo di cui al Tuib (testo unico imposta di bollo) ovvero contrassegno telematico pari a euro 14,62 ogni quattro facciate scritte massimo 100 righe con impostazione pagina uso bollo.<br />
<br />
L’art. 1, comma 2, lett. c), della l. 431/1998 recita: “Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano: … c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche”. Le finalità turistiche di un immobile possono essere intese in due sensi: a) legate alla vocazione turistica dell’immobile, dovuta alle sue caratteristiche oggettive, e come tali destinati a essere locati stabilmente a quei fini; b) pare la tesi più consigliabile, le finalità turistiche non devono essere intese nella finalità propria dell’immobile, ma nell’agire del contraente, proprietario del bene, il quale si è risolto a mettere sul mercato l’immobile con la specifica finalità di destinarlo a un utilizzo non continuativo, ma sfruttando l’ubicazione e la necessità del conduttore di occuparlo per un periodo limitato e legato a esigenze contingenti di riposo e di vacanza. Le finalità turistiche corrispondono a esigenze proprie del conduttore. A questo punto, bisogna domandarsi cosa significa turismo. Anche se turismo non corrisponde a villeggiatura, in quanto la prima presuppone un conduttore in movimento e la seconda un conduttore stanziale per un certo periodo di tempo, lontano dalla propria abituale dimora, tuttavia nelle “finalità turistiche” sono ricompresi ambedue gli aspetti, in quanto la villeggiatura è pur sempre una forma di turismo seppur con maggior stanzialità. Il turismo deve essere inteso come spostamento di una persona dalla propria residenza abituale per motivi di piacere, con l’esclusione della contemporaneità di esigenze di carattere professionale. Un aspetto particolare di turismo può essere considerato il “contratto per il weekend”. È il contratto che le parti stipulano dal venerdì sera al lunedì mattina o alla domenica sera. Viene forfettariamente determinato un canone di locazione pagato anticipatamente, comprensivo di spese accessorie e condominiali (luce acqua, gas, telefono ecc.).<br />
Il locatore concede in locazione al conduttore il solo godimento dell’immobile compresi suppellettili e arredi. È esclusa la fornitura da parte del locatore di pasti e bevande e dei servizi di sorveglianza, custodia e ripulitura, riassetto e manutenzione dei locali e degli arredi, ai quali tutti il conduttore provvede direttamente.<br />
A scelta del locatore può essere richiesta una garanzia per i danni che il conduttore dovesse provocare durante l’uso dell’immobile locato.<br />
<br />
Se la locazione in genere è stipulata per un periodo superiore a 30 giorni con un cittadino UE il locatore è tenuto a comunicare la presenza, entro 48 ore dalla consegna e / o dalla sottoscrizione, all’ autorità di pubblica sicurezza tenendo presente che se il conduttore è un cittadino extracomunitario tale comunicazione va fatta sempre entro 48 ore indipendentemente dalla durata del contratto stesso allegando meglio anche la copia del permesso di soggiorno.<br />
Art. 12 legge . n. 191/1978<br />
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. omissis.....<br />
<br />
Art. 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)<br />
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, [o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze] (1) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.<br />
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.<br />
<br />
MODELLO -<br />
CONTRATTO PER FINALITA' TURISTICA ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), legge 9 dicembre 1998, n. 431<br />
<br />
Addi_____________ del mese_______________ dell’anno__________ In __________________ con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, le parti:<br />
Sig._______________nato a________ il ________________ e residente in _____________________ nella via __________ Codice fiscale _____________ d’ora in poi denominato LOCATORE Sig. ____________________________ nato a ____________________ il ______________ e residente in __________________nella Via _______________ n°______ Codice fiscale _________________________<br />
documento d’identità n°_________________ rilasciato dal __________________ di ________________in data_________________ d’ora in poi denominato CONDUTTORE;<br />
convengono e stipulano quanto segue:<br />
<br />
1. Il locatore concede in locazione al conduttore il fabbricato sito in ___________ nella Via _______________________, per uso di civile abitazione e con divieto di sub-locazione, anche parziale, e/o concessione in comodato d’uso a terzi estranei, censito al C.U. di _____________ al foglio __________ particella ____________;<br />
2. La locazione del fabbricato di cui al precedente articolo 1 viene concessa per uso turistico per il solo periodo dal ___________ al __________. Non è previsto il tacito rinnovo;<br />
3. Il canone complessivo di locazione dell’appartamento viene convenuto in Euro (/00) da corrispondere, al netto dell’eventuale caparra confirmatoria precedentemente corrisposta al locatore, in unica soluzione alla consegna dell’appartamento o comunque entro e non oltre, il termine del periodo di locazione di cui all’art.2 all’atto del pagamento del canone verrà rilasciata separata quietanza, soggetta a imposta di bollo ed in esenzione da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R.633/72.<br />
4. L’appartamento locato è completamente arredato. Il Conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti all’uso convenuto, in buono stato di manutenzione e s’impegna a riconsegnarli nel medesimo stato in cui li ha ricevuti. Con il ritiro delle chiavi. Il Conduttore prende in consegna l’appartamento costituendosi custode dello stesso.<br />
5. Il Conduttore s’impegna a rilasciare il Locatore, per eventuali danni a immobili e/o mobili.<br />
6. Le spese relative a luce, acqua, gas e tutti eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a completo carico del Locatore, senza rivalsa alcuna sul Conduttore.<br />
7. Il pagamento del canone di locazione non potrà essere sospeso o ritardo da pretese o eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato pagamento nei termini, costituisce in mora il Conduttore.<br />
8. Le parti si danno atto che il conduttore è fornito di propria biancheria da bagno e da letto e che provvede a propria cura il rassetto giornaliero dell’immobile locato. E’ esclusa, da parte del locatore, la fornitura di biancheria, pasti e bevande, dei sevizi di sorveglianza,custodia e ripulitura dei locali.<br />
9. E’ facoltà del locatore ispezionare l’immobile, previo avviso del conduttore.<br />
10. Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo,e non può essere provata, se non mediante atto scritto. Per eventuali controverse sarà competente il Foro di _________.<br />
11. Le parti prendono conoscenza che, ai sensi delle Legge 449/97 e succ. mod., il presente Contratto di Locazione non è soggetto a registrazione poiché redatto con scrittura privata non autenticata per durata inferiore a 30 giorni.<br />
12. Il Conduttore autorizza il Locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione agli adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.lgs n. 196 del 2003 - Privacy).<br />
13. Per quanto qui non menzionato si rinvia al Codice Civile nonché alle norme vigente in materia di locazione ed agli usi locali.<br />
LETTO,APPROVATO E SOTTOSCRITTO in tutti i suoi tredici articoli che lo compongono.<br />
IL LOCATORE IL CONDUTTORE<br />
<br />
La Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza n. 10671 del 4 febbraio 1987 ha delineato una netta differenza tra: il contratto d'albergo (art. 1786 del codice civile, le norme relative agli alberghi si estendono alle altre strutture ricettive) e la locazione. Nel contratto d’albergo al godimento dell’immobile si accompagna la fornitura di servizi aggiuntivi, quali la pulizia dell’alloggio o il cambio della biancheria; nel rapporto di locazione nessuna prestazione accessoria alla concessione in godimento è possibile.: “Il contratto d'albergo, e quello affine di residence, si differenziano dal contratto di locazione d'immobile arredato…perché in quest'ultimo l'oggetto della prestazione si esaurisce nel godimento del bene (ancorché il concedente possa eventualmente fornire prestazioni accessorie rientranti comunque nel novero dei normali servizi condominiali), mentre nel contratto di albergo e di residence il godimento dell'immobile, avente di regola carattere temporaneo e transitorio, si accompagna e si integra con una serie di servizi, di natura genericamente alberghiera, riconducibili sinallagmaticamente al contratto di somministrazione od al contratto di opera, che assumono una rilevanza paritetica rispetto alla prestazione dell'alloggio.”<br />
<br />
La legge della regione siciliana 6 aprile 1996 n. 27 disciplina le "case e appartamenti per le vacanze" con l'art. 3 punto 11. Pertanto, dette strutture ricettive, con i successivi articoli 4,5,6 della stessa legge, sono soggette alle disposizioni, in merito alla classifica, da parte delle Province Regionali e successivi adempimenti previsti dalla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). I relativi parametri di classifica sono stati determinati con il decreto 11 giugno 2001, dell'Assessorato<br />
Turismo, Comunicazioni e Trasporti ( Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo) i cui termini di scadenza sono stati prorogati dal decreto dello stesso Assessorato del 12 febbraio 2008.<br />
<br />
Oggi le seconde case — vacanza in Italia rappresentano più di 3 milioni di immobili, ed offrono più di 12 milioni di posti letti. Le case vacanze sono ormai sempre più una risorsa per l’intero Sistema Italia che si rafforza anche grazie ad un’offerta più completa e qualitativa di servizi per coloro che decidono di soggiornare in un’abitazione presso una località turistica o una città d’arte.
 

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