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Quesito tecnico giuridico

#1
Gentili esperti,<br />
vendere ad un tour operator pacchetti turistici acquistati e gestiti da altro tour operator è una operazione da intermediario, ADV o cosa?<br />
Posso farlo come comune cittadino con partita iva?<br />
<br />
Se fosse una intermediazione turistica cosa bisogna essere per rispondere a questa figura professionale - <em>"intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati"-</em>;<br />
chiedo questo per capire anche il senso di "non professionalmente" e "senza scopo di lucro", definizioni che mi lasciano perplesso.<br />
Se posso offrire l'intermediazione "anche non professionalmente" potrei anche essere un idraulico che nel tempo libero intermedia?<br />
<br />
Mille grazie per l'attenzione,<br />
mi trovo occasionalmente tra richiesta e offerta ma non mi occupo di turismo e non vorrei fare in alcun modo "abuso di professione".<br />
Andrea
 
D

Dottor X

Guest
#2
La sua domanda è estremamente: interessante e stimolante. Bisogna innanzitutto distinguere la figura del mediatore, così come definita dal codice civile: non professionale e professionale, come appresso specificato nella Enciclopedia TRECCANI, di cui si riporta una sintesi. Va inoltre considerato che occorre osservare scrupolosamente:<br />
decreto legislativo n. 206/2005 "Codice del consumo", per la tutela dei turisti consumatori;<br />
decreto legislativo n. 79/2011 "Codice del turismo", in particolare i pacchetti turistici dall'articolo 32 all'articolo 51, regola l'intermediazione turistica, con particolare attenzione alla tutela del turista consumatore (tale disciplina era precedentemente inserita nel "Codice del consumo");<br />
l'articolo 2084 del codice civile che detta disposizioni sull'esercizio d'impresa, nel caso in cui si operi come intermediatore turistico professionale (agente di viaggi), per cui non basta essere iscritti alla camera di Commercio nelle categorie specifiche ma bisogna ottemperare, tramite SCIA da presentare ai SUAP, agli adempimenti previsti dalla direttiva Bolkenstein recepita in Italia dal decreto legislativo n. 59/2010.<br />
<br />
<br />
<br />
Enciclopedia|Vocabolario|Sinonimi|Dizionario Biografico degli Italiani<br />
<br />
Home/Enciclopedia/ Mediazione Diritto Civile<br />
<br />
Mediazione. Diritto civile<br />
Enciclopedie on line<br />
Mediazione. Diritto civile<br />
È l’attività svolta da un soggetto (mediatore) e consistente nel porre in relazione due o più persone interessate alla conclusione di un affare, di un contratto e nel prestare a esse la sua assistenza nel corso delle trattative. Il codice civile dedica alla mediazione gli art. 1754-1765 c.c..<br />
Il mediatore non è legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (anche se, in relazione a quest’ultima, può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento). Ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento (la misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti sono determinate, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, dal giudice secondo equità), anche se il contratto poi stipulato è sottoposto a condizione sospensiva (in questo caso il diritto sorge nel momento in cui si verifica la condizione) o risolutiva (in questo caso il diritto non viene meno con il verificarsi della condizione). Se, invece, il contratto è annullabile o rescindibile, il mediatore ha diritto alla provvigione solo se non conosceva la causa di invalidità; se è nullo, non ha diritto alla provvigione. Inoltre, ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite, anche se l’affare non è stato concluso. Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.<br />
Mediatore professionale. - La figura del mediatore professionale è disciplinata soprattutto da leggi speciali. Presso ciascuna camera di commercio è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere tale attività, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale; detto ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici e una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione. L’iscrizione nel ruolo è a titolo personale: l’iscritto non può delegare le funzioni relative all’esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari iscritto nel ruolo. Rilievo crescente, con disciplina di volta in volta specifica, finalizzata a salvaguardare interessi del consumatore o dell’utente di servizi, hanno ricevuto recentemente figure di mediatore come il broker di assicurazione, l’intermediario nei viaggi organizzati, il promotore finanziario; figure regolate tenendo conto di una asimmetria informativa e di una disparità di potere delle parti che sono collegate dal mediatore per stipulare il contratto. Da ultimo, la figura del mediatore professionale è stata estesa anche alla composizione di controversie tra privati. Il mediatore, in questo caso, assiste le parti nella ricerca di un accordo e propone una soluzione alla controversia medesima, senza il potere di rendere giudizi o lesioni vincolanti per i destinatari. I mediatori che svolgono tale funzione sono iscritti in un apposito registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia.<br />
L’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03, ha disposto l’iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio2004, dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.<br />
<br />
Dal sito INPS -<br />
Alla luce delle disposizioni dell’art. 2222 del Codice Civile sul contratto d’opera, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.<br />
Rispetto alla co-co-co, a progetto e non, il lavoro autonomo occasionale si distingue quindi per:<br />
la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente;<br />
la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto episodico dell’attività lavorativa;<br />
il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.<br />
Com’è noto il D.Lgs 276/03, disciplinando il campo delle collaborazioni coordinate e continuative, ha istituito la disciplina del progetto per quei rapporti lavorativi che superano i 30 giorni e/o i 5000 euro nel corso dell’anno solare con lo stesso committente.<br />
A tal proposito il Ministero del Lavoro ha precisato che la disciplina del progetto non ha abrogato le disposizioni di cui all’art. 2222 e seg. del Codice Civile, per cui, anche qualora una prestazione lavorativa dovesse superare uno dei suddetti limiti, non necessariamente questo configurerebbe una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o a programma, poiché si potrebbe essere semplicemente in presenza di uno o più contratti d’opera resi al committente (v. circ. 1 del 08/01/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).<br />
<br />
<br />
BASE IMPONIBILE<br />
<br />
I primi 5.000 euro annui costituiscono una soglia di esenzione dall’obbligo contributivo.<br />
<br />
I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati fra i “redditi diversi”, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. l del TUIR.<br />
L’art. 71, c. 2 del TUIR dispone che l’imponibile sia ricavato per differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.<br />
<br />
Quindi l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.<br />
<br />
<br />
ADEMPIMENTI<br />
<br />
I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione, a meno che non si tratti di collaboratori o soggetti assimilati già iscritti. Qualora tale soglia fosse superata col concorso di più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso ed il totale di quelli erogati nel mese, secondo la regola già esposta nella circ. 56/04 per l’aliquota aggiuntiva dell’1%, in vigore dal 2004 al 2006 (v. es. di calcolo in Aliquota aggiuntiva).<br />
<br />
<br />
CONTRIBUTO, VERSAMENTO, DENUNCIA<br />
<br />
Ai lavoratori autonomi occasionali si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale ed accredito contributivo.<br />
<br />
Se viene superato il tetto massimo di 5000 euro netti, la prestazione non é più occasionale e scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, per il pagamento dei contributi previdenziali.<br />
<br />
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE<br />
<br />
Fonti normative.<br />
<br />
- Art. 2222 e ss. c.c.<br />
- D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003<br />
- Art. 67 c.1, lett l. e art. 71 c. 2 TUIR (D.P.R n. 917 del 22 Dicembre 1986)<br />
- Art. 74 DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. (GU n.229 del 2-10-2003 - Suppl. Ordinario n. 157 )<br />
note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2003. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 (in SO n.181, relativo alla G.U. 25/11/2003, n.274).<br />
- Art. 71 c. 2 TUIR<br />
- Messaggio INPS 22 maggio 2007 n. 12768<br />
<br />
Sintesi - Riforma Fornero, lavoro occasionale accessorio: prime indicazioni INPS , circolare 29.03.2013 n° 49 - OGGETTO: Articolo 1, commi 32 e 33 della legge 28 giugno 2012, n. 92- Riforma del mercato del lavoro- di modifica degli articoli 70 e 72 D. Lgs. 29 settembre 2003, n. 276 “Lavoro occasionale accessorio” : prime indicazioni.<br />
<br />
SOMMARIO:<br />
Premessa<br />
1) Nuovo quadro normativo;<br />
2) Tipologie di prestatori e attività;<br />
2.1 Studenti, pensionati, disoccupati;<br />
2.2 Lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito;<br />
2.3 Lavoratori stranieri;<br />
3) Imprenditori commerciali e professionisti;<br />
3.1 Settore agricolo;<br />
3.2 Committenti pubblici;<br />
3.3 Impresa familiare;<br />
4) Limite economico<br />
5) I nuovi buoni lavoro;<br />
6) Fase transitoria: art. 1, comma 33;<br />
7) Precisazioni e ulteriori chiarimenti.<br />
<br />
Premessa<br />
<br />
La legge 28 giugno 2012, n. 92, di Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, in vigore dal 18 luglio 2012, all’articolo 1, commi 32 e 33, e la legge n. 134 del 7 agosto 2012, all’articolo 46-bis, hanno apportato una significativa innovazione nella disciplina del lavoro occasionale accessorio. (all.1)<br />
<br />
La novità legislativa consiste nell’integrale sostituzione dell’articolo 70 e parziale modificazione dell’articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni.<br />
<br />
Sulla materia sono intervenute le circolari del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 18 luglio 2012 e n. 4 del 18 gennaio 2013.<br />
<br />
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alle suddette innovazioni normative.<br />
<br />
1. Nuovo quadro normativo<br />
<br />
Il primo comma dell’articolo 70 del Decreto leg.vo 276 come modificato dall’articolo 1, comma 32 citato, definisce l’ambito di applicazione dell’istituto del lavoro occasionale accessorio, indicando come prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura “meramente occasionale” che non danno luogo a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Il compenso annuale riferito al singolo prestatore, pertanto, come indicato anche dalla circolare n. 4 del Ministero del lavoro, delinea oggettivamente la fattispecie del lavoro occasionale accessorio, in quanto il rispetto del limite di carattere economico per prestatore definisce la legittimità del ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio.<br />
<br />
Si prevede inoltre che, fermo restando il limite dei compensi fissato in linea generale a 5.000 euro, le prestazioni di natura meramente occasionale svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, non possono comunque superare i 2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente.<br />
<br />
La nuova disciplina prevede che i compensi siano annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.<br />
<br />
Si modifica quindi, sostanzialmente, la previgente disciplina che prevedeva un tetto reddituale di 5.000 euro nell’anno solare nei confronti del medesimo committente, (nonché di 10.000 euro nell’anno fiscale per le sole imprese familiari).<br />
<br />
Considerato che il nuovo limite economico è sensibilmente più basso rispetto alla normativa previgente, diventa importante per il committente non superare l’importo massimo consentito con riferimento a ciascun prestatore. A tale proposito è in fase di completamento una nuova funzionalità finalizzata al monitoraggio in ordine ai suddetti limiti economici.<br />
<br />
Le disposizioni di cui al comma 32 dell’articolo 1 della legge 92 intervengono significativamente anche con riferimento all’impiego dei buoni lavoro nel settore delle attività agricole.<br />
<br />
Il nuovo comma 2 dell’articolo 70 prevede che, nell’ambito dei limiti economici previsti al comma 1, è possibile ricorrere al lavoro occasionale accessorio in agricoltura con riferimento:<br />
<br />
- ad attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;<br />
<br />
- alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.<br />
<br />
Il comma 3 del nuovo articolo 70 conferma la possibilitàdel ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.<br />
<br />
Infine il comma 4 del novellato articolo 70 introduce una novità prevedendo che i compensi percepiti dal lavoratore siano computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
 
#3
Gent.mo Saverio,<br />
<br />
la ringrazio sentitamente per l'accuratezza e la precisione della sua risposta; ha ampiamente soddisfatto la mia richiesta di chiarezza in merito alla figura professionale "meramente occasionale" nella quale mi verrei a trovare.<br />
Nel rispetto di quanto specificato dagli articoli di legge riportati e senza superare il tetto massimo imponibile di 5000 € annui mi sembra di capire che la risposta non sia ... negativa.<br />
<br />
Molto cordialmente,<br />
Andrea
 
D

Dottor X

Guest
#4
In realtà il problema sorge a causa della congiunzione "e" che lascia intendere che: sebbene "intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati"-; in realtà lei no dovrebbe trarre lucro. Ritengo che, probabilmente l'intera definizione si riferisca agli intermediari del "Turismo sociale", che operano nell'ambito dell'intermediazione turistica. Pertanto la risposta alla sua domanda, ripeto interessantissima e stimolante, è che lei possa operare per conto di un'agenzia di viaggi autorizzata, in regime di prestazione occasionale, non superando i 5.000,00 euro netti annui. Se supera tale tetto, sempre lavorando per l'agenzia di viaggi autorizzata, deve cambiare il tipo di rapporto, come specificato nella precedente risposta.
 
#6
Spero di non tediarla e che questa mia ulteriore richiesta di chiarimento risulti di interesse per chi legge.<br />
<br />
Spiegato chiaramente l'ultimo punto mi "invita" ad una domanda diretta:<br />
"Il turismo sociale, attività ancora poco diffusa e a definizione molto ampia, è di pertinenza di Onlus e Ong che operano per loro natura e obbligatoriamente senza fini di lucro; queste ultime sono quindi in diritto di intermediare nel settore?<br />
Possono operare a tutti gli effetti come tour operator?"<br />
<br />
Grazie ancora.
 
D

Dottor X

Guest
#7
Anche questa è una domanda estremamente interessante. Per rispondere in modo esaustivo mi comunichi in quale regione intende operare e le invierò il testo dell'articolo di legge regionale che disciplina l'attività di intermediazione per il turismo sociale.
 
#9
Gentile Saverio,<br />
prima che mi cassi dal Forum...prometto di concludere con un'ultima domanda, non certo frutto di mera fantasia ma perchè corrisponde ad un reale bisogno di chiarezza; quanto segue nel quesito pur sembrando inverosimile rappresenta altresì un'evenienza reale dal momento che alcuni operatori esteri hanno "difficoltà" a relazionarsi con i propri colleghi italiani - e viceversa - o semplicemente preferiscono come spesso accade nei rapporti di lavoro, una figura professionale di fiducia come "intermediario".<br />
Dalla risposta capirò come muovermi sempre nel pieno rispetto della legge.<br />
<br />
D.:<br />
Se "A" acquista da un Tour Operator o Agenzia italiani un servizio turistico per l'Italia che rivende – maggiorato di una quota di guadagno - a un Tour Operator o agenzia giapponese (come senegalese, etc.) che acquistati i passaggi aerei per i propri turisti li manda in vacanza a totale cura del T.O. italiano,<br />
secondo la nostra legislazione "A" è:<br />
<br />
a) un mediatore che non ha nulla a che fare con il turismo<br />
(acquisto e vendita sono solo fatture tra le parti, non esiste alcuna forma di contratto se non la fiducia reciproca);<br />
<br />
b) un tour operator;<br />
<br />
c) altro?<br />
<br />
Ancora un sentito ringraziamento,<br />
Andrea
 
D

Dottor X

Guest
#10
Articolo 39 - L.R. 06 Agosto 2007, n. 13 Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento<br />
amministrativo) e successive modifiche (1) (1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 2007, n. 22, s.o. n. 5 Modificata da leggi regionali: 6 agosto 2007, n. 15; 28 dicembre 2007, n. 26; 10 agosto 2010, n. 3;<br />
19 aprile 2011, n. 5; 13 agosto 2011, n. 10; 13 agosto 2011, n. 12; 13 agosto 2011, n. 13; 13 agosto 2011 n. 14; 16 dicembre 2011, n. 17;<br />
<br />
<br />
Articolo 22 -Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 19 BUR 7 Novembre 2008, n. 41, S/130 Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle agenzie sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale.
 
D

Dottor X

Guest
#11
Preg.mo Andrea alla:<br />
D.:<br />
Se "A" acquista da un Tour Operator o Agenzia italiani un servizio turistico per l'Italia che rivende – maggiorato di una quota di guadagno - a un Tour Operator o agenzia giapponese (come senegalese, etc.) che acquistati i passaggi aerei per i propri turisti li manda in vacanza a totale cura del T.O. italiano,<br />
secondo la nostra legislazione "A" è:<br />
Rispondo senza esitazioni:<br />
a) un mediatore che non ha nulla a che fare con il turismo<br />
(acquisto e vendita sono solo fatture tra le parti, non esiste alcuna forma di contratto se non la fiducia reciproca)
 

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