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Pubblicizzarsi con le locazioni turistiche

#1
Buongiorno a tutti, ho un quesito a cui non riesco a trovare risposta.

Ho una locazione turistica (LT) nella regione Lazio, e fra pochi mesi una in partenza in Toscana... Ad ora non ho partita Iva.

Vorrei creare dei profili social su Facebook ed Instagram, o in alternativa un piccolo sito vetrina.

La domanda è ... E' possibile pubblicizzarsi con le locazioni turistiche.. e magari mettere il link diretto a booking.. Oppure creare un sito da cui si possa prenotare??

Oppure questa opportunità è data, è permessa, solo ai b&b e case vacanze??

Al SUAP.. Mi avevano detto una volta che è lecito pubblicizzarsi inserendo link booking e poter anche vendere la camera con un sito in proprio... Ma una seconda volta che ci sono andata mi hanno detto che le locazioni turistiche non possono farlo.

Ma non ho nessun articolo di legge di riferimento.

Qualcuno di voi ha informazioni al riguardo? Voi come vi comportereste??

Grazie
 
D

Dottor X

Guest
#2
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE: per quanto riguarda le norme emanate dalle regioni, ai


sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, si fa presente che il titolare dell’attività turistico


ricettiva deve avviare e gestire l’impresa, nel caso specifico la stessa viene definita “ricettività


turistica aperta al pubblico”, tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare


allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), competente territorialmente. In questo caso


sono obbligatori “i servizi turistici o servizi alle persone” (cambio biancheria da bagno e lenzuola,


pulizia e sistemazione delle camere, durante il periodo di presenza degli ospiti).


• L’altra tipologia di gestione di immobili turistici riguarda la “LOCAZIONE BREVE/TURISTICA


PRIVATA”
, ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9


dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso


abitativo", dell’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); trattandosi


di competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione. Dette norme


prevedono la predisposizione di contratti per finalità turistica, per l’intero immobile o per parti di


esso redatti in forma scritta ai sensi dell’art. 1 comma 4, della citata legge n. 431/1998. Non è


prevista la registrazione del contratto se questo non supera i 30 giorni: la durata del contratto deve


essere determinata computando tutti i rapporti di locazione intercorsi nell’anno con il medesimo


locatario (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 16 gennaio 1998 e n. 26/2011).

Allego 2 mie relazioni.
 

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