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portale turistico case vacanze

#1
Ciao avrei necessità di avere qualche suggerimento/chiarimento in merito ad un'iniziativa che vorremmo portare avanti. Abbiamo una srl in Sicilia, codice ateco 799019 e, avendo tanti contatti in giro per il mondo, vorremmo creare un portale prevalentemente di case vacanze, appunto in tutto il mondo ( o quasi). Pensi sia una cosa che possiamo fare? Come ci si comporta con le varie autorizzazini? e da un punto di vista fiscale? Per darti un'idea qualcosa simile a http://www.wimdu.it/....
 
D

Dottor X

Guest
#2
Il codice ateco 799019 riferito alle agenzie di viaggi non è sufficiente a svolgere l'attività di intermediazione turistica se il soggetto che lo ha attivato non presenta la SCIA per avviare l'attività al SUAP. Infatti, il Dispositivo dell'art. 2084 Codice Civile - LIBRO QUINTO - DEL LAVORO → Titolo II - Del lavoro nell'impresa (Artt. 2082-2221) → Capo I - Dell'impresa in generale "La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa". Per la Regione Siciliana la norma di riferimento è l'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 27.<br />
<br />
La norma statale di riferimento è il "Decreto Legislativo recante il codice della normativa statale in materia di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della normativa 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio e Corte Costituzionale sentenza n. 80 del 2 aprile 2012".<br />
IMPRESE TURISTICHE ART. 4 (Imprese turistiche)<br />
1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione,l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabi-limenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.<br />
2. L’iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e succes-sive modificazioni, e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 di-cembre 1995, n. 581, e successive modifica-zioni, ovvero al repertorio delle notizie econo-miche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi ge-nere ed a qualsiasi titolo riservate all’impresa turistica.<br />
3. Fermi restando i limiti previsti dall’Unione europea in materia di aiuti di Stato alle impre-se, alle imprese turistiche sono estesi i contri-buti, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incen-tivi e i benefici di qualsiasi generi previsti dalle norme vigenti per l’industria, così come definita dall’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in condor-mità ai criteri definiti dalla normativa vigente.<br />
4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali, nonché dalle linee guida di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.<br />
<br />
La commercializzazione dei Pacchetti turistici è disciplinata dall'art. 32 all'art. 51 del predetto Decreto legislativo, detto anche "Codice del turismo". In particolare:<br />
ART. 35 (Forma dei contratti turistici)<br />
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o venditore.<br />
2. Il venditore si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio.
 
#3
Ciao e grazie della risposta tecnica. Le vorrei chiedere se può rispondere in maniera più semplificata alla domanda se è possibile realizzare questo progetto di un portale di case vacanza tipo wimdu.it in Italia, o meglio con la sede in Italia ma che possa commercializzare case vacanze in tutto il mondo, considerando il fatto che tutti i portali che ho visitato hanno sede all'estero ( tipo wimdu.it, homelidays). grazie
 
D

Dottor X

Guest
#4
Preg.mo Luca, le risposte serie e competenti sono tecniche. Comunque, se non presentate la SCIA allo Sportello Unico per avviare l'attività di agenzia di viaggi presso la Provincia non potete operare, sotto qualunque forma come impresa di INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE TURISTICA.
 

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