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Organizzazione Gite Giornaliere

Spett. Sig. Saverio,
sono nuovo della discussione ma vorrei capire alcune cose. Stiamo valutando l'idea di subentrare all'impresa di famiglia. Un piccolo hotel in un paesino caratteristico ma abbastanza piccolino.
La possibilità di trasportare persone a titolo gratuito è stata da lei ampiamente discussa e quindi attuabile. Quello che invece focalizza la mia curiosità è questa: come è possibile regolarizzare l'attività di escursionismo(semplici camminate o trekking) gestita direttamente dalla nostra struttura? Magari organizzando pranzi in agriturismi selezionati e/o pranzi al sacco. Purtroppo in zona non ci sono agenzie che potrebbero offrire questo tipo di servizio e vorrei capire quale potrebbe essere la soluzione visto che siamo un paese molto piccolo e ovviamente chiedere a un'agenzia "lontana" di quantificarci economicamente sarebbe sicuramente un salasso per i clienti.
Grazie
 
la butto lì: e se si prova a cercare un'agenzia sul web che magari ha contatti e pacchetti che riguardano la tua zona? a mio avviso potrebbe essere un'ipotesi praticabile.

e ancora: nel vostro paese (o nei dintorni) non ci sono guide con tanto di tesserino che possono proporre escursioni?

Non dico che il tesserino deve prenderlo qualcuno di voi in famiglia e tagliare la testa al toro (gestire un hotel, piccolo che sia, assorbe tante energie, richiede impegno), ma una sorta di accordo con guide credo si possa fare.

Sicuramente Saverio saprà dirvi in quale direzione muovervi e con quali costi. sono curioso anch'io. nell'attesa ti ringrazio gingiungian, perché hai sollevato un quesito che dovrebbe interessare molti, visto che l'Italia è piena di piccole e medie imprese e piccoli paesi spesso dimenticati da dio e dal mondo. eppure... qualcosa se po fa...
 
D

Dottor X

Guest
Rispondo per tutti, l'attività di intermediazione turistica, da voi proposta, può essere svolta solamente dalle agenzie di viaggi che devono garantire i turisti consumatori tramite appositi contratti coperti da assicurazioni (art. 32-51 -codice del turismo.
Purtroppo, per voi, le vostre aspirazioni non sono supportate dalle norme vigenti in materia.
 
La ringrazio cmq per la sua celere risposta tuttavia mi lascia un po' basito questa cosa. Poichè trovare una agenzia in una città o una località rinomata è molto semplice, ma trovarla in posti, che seppur caratteristici e a vocazione turistica, sono dimenticati da dio è difficile o, se non difficile, a dei costi improponibili.
Io come struttura vorrei offrire un servizio migliore che dargli in mano un cartina e dargli delle informazioni vaghe. Fondamentalmente avrei voluto unire la mia passione per la corsa in montagna a un servizio per la nostra struttura ma a quanto lei dice non è fattibile se non "diventando" un'agenzia che non è il mio scopo.
L'unico modo sarebbe diventare io stesso una guida?
Grazie comunque

 
D

Dottor X

Guest
Preg.mo Franco,
due soluzioni che garantiscano tutti i partecipanti: 1) vi rivolgete ad una società di "Nolo con autista" se avete bisogno solo del mezzo di trasporto; 2) se oltre il bus vi servono altri servizi turistici tipo: alloggio, ristorazione, rivolgetevi ad una agenzia di viaggi seria e chiedete il contratto per tutti i partecipanti con le assicurazioni come disposto dal codice del turismo (dall'art. 32 all'art. 51).
 
D

Dottor X

Guest
Legge regione Veneto - Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33

Art. 75 - Elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di lucro.
1. Presso ciascuna provincia è tenuto un elenco speciale delle associazioni di cui all'articolo 64 comma 1; l'elenco è pubblico e
le sue risultanze sono pubblicate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto a
cura della provincia.
2. L'iscrizione nell'elenco e l'eventuale cancellazione avvengono a richiesta dell'organismo interessato.
3. Condizione per richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è che le associazioni possiedano, per disposizione
statutaria, organi democraticamente eletti. Alla domanda di iscrizione nell'elenco speciale deve essere allegata la seguente
documentazione o relative dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge:
a) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”; (93)
b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
c) polizza assicurativa di responsabilità civile, con massimale non inferiore a due milioni di euro, stipulata a copertura dei rischi
derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione
internazionale (CCV) di cui alla legge n. 1084/1977, nonché dal decreto legislativo n. 111/1995. La documentazione
comprovante l'avvenuto pagamento del premio deve essere inviata annualmente;
d) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, concernente l'indicazione, del responsabile delegato per le attività
turistiche svolte dall'associazione medesima, che deve risultare iscritto all'albo provinciale dei direttori tecnici di cui all'articolo
78.
4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 consente lo svolgimento delle attività finalizzate al conseguimento dello scopo
sociale nei limiti e secondo le modalità indicate nell'articolo 64.
 
Gent.mo Dott.Saverio,
dopo aver letto tutti i post, ho ancora qualche dubbio.
Sono titolare di un agenzia di viaggi regolarmente iscritta nella provincia di potenza, ora Le pongo questo quesito, vorrei acquistare un minivan 9 posti per poter offrire alla clientela un servizio di trasporto + biglietto concerto in un prezzo forfettario ad esempio biglietto + Viaggio a/r a €. 65,00.

Se il minivan è intestato alla mia adv posso effettuare questo tipo di servizio...???

...se io nel pacchetto offro 2 o più servizi ho bisogno solo di quella famosa scritta sul libretto...???

...c'è bisogno solo della patente B e possono guidarlo tutti i dipendenti dell'ADV...???...

Ultima domanda, se invece un gruppo di persone vorrebbero noleggiarlo per essere accompagnati da un punto x ad un punto y a/r, in quel caso avrei bisogno della licenza di NCC...???

...in questo caso la licenza NCC viene concessa all'adv oppure a me come privato...???...

La ringrazio anticipatamente, augurando a tutti un sereno Natale.

Maurizio
 
D

Dottor X

Guest
Preg.mo Maurizio, per agire in modo legittimo, segua le indicazioni del D.M. 4-7-1994, allegato, a questa risposta.
Pertanto se il mezzo é intestato all'Agenzia, secondo quanto disposto dal predetto decreto, può vendere il pacchetto turistico senza specificare le singole voci, come disciplinato dal "Codice del turismo". Il tipo di patente dipende, solo dal tipo del mezzo, come disciplinato dal "Codice della strada". Se un gruppo di persone dovesse chiederle il noleggio del mezzo per essere accompagnati ciò non sarebbe possibile, perché tale attività rientrerebbe nel NCC.

Noleggio con Conducente
Servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, nonché autoveicoli attrezzati per il trasporto specifico di infermi o soggetti portatori di handicap costituisce autoservizio pubblico non di linea:
Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.
Normativa di riferimento
Legge 27 febbraio 2009, n. 14 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"
Legge 15 gennaio 1992 n. 21. “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
Legge Regionale 9 agosto 1994 n. 42 “Direttive per l’esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.
Norme e disposizioni comunali
Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
L’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente è rilasciata a seguito di pubblico concorso bandito dalle singole Amministrazioni comunali, ed è rivolta a coloro che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo. La gestione può essere in forma singola o associata. L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. E’ invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
 
Gentile dott. Saverio, la mia società (trattasi di consorzio multiservizi che affida alle consorziate i servizi che ha in appalto) ha sede e lavora nella regione Emilia-Romagna e svolge prevalentemente pulizie, rifacimento camere, facchinaggio, servizio lavapiatti e sala colazioni negli alberghi.
Di recente stiamo lavorando per una società di case vacanza che, oltre al servizio di pulizia degli appartamenti, ci chiede, quale servizio di cortesia ai propri clienti, quello di navetta (non con minibus ma con normale automobile) dall'aeroporto o dalla stazione dei treni ai relativi appartamenti e viceversa.
Di che tipo di permessi avrei bisogno per poter svolgere questo tipo di servizio?
Grazie mille.

Un saluto cordiale

Massimiliano
 
D

Dottor X

Guest
Preg.mo Massimiliano,
l'attivita' da lei ipotizzata rientra nella disciplina NCC.

Noleggio con Conducente

Servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, nonché autoveicoli attrezzati per il trasporto specifico di infermi o soggetti portatori di handicap costituisce autoservizio pubblico non di linea.

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.

L’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente è rilasciata a seguito di pubblico concorso bandito dalle singole Amministrazioni comunali, ed è rivolta a coloro che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo. La gestione può essere in forma singola o associata. L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. E’ invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento n. 3/09 Regione Emilia Romagna­ SITO http://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=701&IDSezione=19296


LEGGE REGIONALE 02 ottobre 1998, n. 30

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Legge 11 agosto 2003, n. 218

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE.


LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 29

NORME REGIONALI IN MATERIA DI TRASPORTO PASSEGGERI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DELTRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE)

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998 )

REGOLAMENTO (CE) N. 1071/2009 DEL 21 ottobre 2009

NORME COMUNI SULLE CONDIZIONI DA RISPETTARE PER ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI TRASPORTATORE SU STRADA E ABROGA LA DIRETTIVA 96/26/CE DEL CONSIGLIO.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 291 DEL 25 novembre 2011 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DISPOSIZIONE TECNICHE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL REG. CE 1071/2009 CHE STABILISCE NORME COMUNI DA RISPETTARE PER ESERCITARE L'ATTIVITA' DI TRASPORTATORE SU STRADA.

CIRCOLARE N. 2 DEL 02 dicembre 2011 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1071/2009 IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE SU STRADA – NCC AUTOBUS.

CIRCOLARE prot. 0011551 del 11 maggio 2012 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE SU STRADA - CHIARIMENTI SULLA DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DELL'IDONEITA' FINANZIARIA.

CIRCOLARE prot. 0012374 del 23 maggio 2012 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CHIARIMENTI. PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA PER IL TRASPORTO DI PERSONE. ACCESSO ALLA PROFESSIONE. REGOLAMENTO (CE) N. 1071/2009 CHE STABILISCE NORME COMUNI SULLE CONDIZIONI DA RISPETTARE PER ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI TRASPORTATORE SU STRADA E ABROGA LA DIRETTIVA 96/26/CE DEL CONSIGLIO.
 
Buon giorno a tutti. Vorrei chiedere consigli per avviare un tour 7 giorni , posto a definire in Italia sicuramente regionale, percorso circolare, con minibus 9 persone. La modalità l'ho scoperta viaggiando anni fà in questo modo nel Regno Unito. Il turista paga per il tour, e l'autista fa alla stessa volta di guida sul percorso suggerito, fermandosi a fare sentieri o città d'arte o altro in giornata,fino l'arrivo in serata al B&B, albergo u ostello. Pasti e pernottamento, pagati da ogni turista separato dalla quota del tour 7 giorni.
Una volta studiato il percorso settimanale, i luoghi d'interesse dove fare le gite e contattate le strutture alberghiere, cosa chi vuole (oltre il mezzo minibus) per svolgere questa attività?
Permessi, brevetti, iscrizioni, costruzione sito internet, contattare agenzie viaggi o enti regionali ?
Ringrazio in anticipo i suggerimenti di esperti e ascolto dei suggerimenti e commenti di ogni interessato in questa impresa.
 
Buona sera dott. Saverio! Io sto cercando di farmi strada nel mondo del turismo, ma devo dire che in Italia le norme sono tutt'altro che semplici.

Ho il patentino di Guida turistica ottenuto da poco (che ora ha valenza nazionale) e ho vinto un bando per gestire un posto tutto mio in un'area molto turistica. Ho aperto la mia partita IVA che ha come codice ATECO sia somministrazione cibo e bevande che attività di guida. Sto organizzando vari tours tra cui uno enogastronomico, il quale prevede il trasporto dei turisti da una cantina all'altra.

Qui sorgono le mie domande:
1. Si può noleggiare un van da 9 posti per trasportare turisti e farlo guidare da una persona con patente B senza incorrere in violazioni di vario genere?
2. In caso di incidente, che responsabilità vanno in capo a me e quali all' agenzia di noleggio?

Aspetto i suoi suggerimenti in materia.
Grazie!

Serena
 
Buonasera Dott. Saverio. Ho letto le precedenti discussioni del forum e come da lei espresso più volte che solo le agenzie possono vendere questi tour.

Io ho una mia ditta individuale e vorrei acquistare un pulmino 9 posti per organizzare escursioni nella regione Marche, come dovrei fare se volessi vendere i miei tour tramite agenzia viaggi?

Ad esempio potrei appoggiarmi attraverso un franchising ad una agenzia viaggi?

Eventualmente mi servirebbe una patente speciale per guidarlo e prendere il brevetto da guida turistica?

Grazie molte Linda
 
Buonasera Dott. Saverio. Ho letto le precedenti discussioni del forum e come da lei espresso più volte che solo le agenzie possono vendere questi tour. Io ho una mia ditta individuale e vorrei acquistare un pulmino 9 posti per organizzare escursioni nella regione Marche, come dovrei fare se volessi vendere i miei tour tramite agenzia viaggi? Ad esempio potrei appoggiarmi attraverso un franchising ad una agenzia viaggi? Eventualmente mi servirebbe una patente speciale per guidarlo e prendere il brevetto da guida turistica? Grazie molte Linda
 
D

Dottor X

Guest
Per la Gent.ma Serena Cristofori,
il noleggio, per lo svolgimento dell'attività di guida turistica, é possibile a condizione che sia lei a guidare il mezzo o un suo dipendente, anche con contratto co.co.pro. Non può chiedere supplemento per il trasporto ma il prezzo deve rientrare in quello per il servizio di guida turistica. L'assicurazione di riferimento é quella prevista dalla ditta che le noleggerà il mezzo, pertanto verifichi i massimali per la responsbilità civile auto (RCA):

Che cosa è la RCA - Responsabilità civile auto?
La polizza RCA (acronimo di responsabilità civile auto) è il contratto assicurativo stipulato con la compagnia di assicurazione che copre i danni involontariamente causati agli altri quando usate l'auto. Le polizze auto coprono danni fino ad un massimale prestabilito e hanno tariffe diverse a seconda delle varie compagnie assicurative e servizi offerti.

L'assicurazione auto è obbligatoria e copre un veicolo anche quando è in sosta o senza guidatore . In altri termini possiamo dire che se la vostra auto è assicurata, cosa che deve sempre essere per legge, in caso di incidente automobilistico al posto vostro pagherà i danni la compagnia di assicurazione alla quale vi siete affidati. ll danneggiato verrà risarcito nei limiti previsti dal massimale di polizza.

Una polizza RCA protegge non solo voi ma chiunque sia alla guida della vostra auto e ha un sinistro. La RCA non "protegge” necessariamente solo il proprietario del mezzo, ma chiunque, salvo diversamente scritto nel contratto assicurativo, sia alla guida dello stesso, salvo eccezioni (se vi hanno rubato la macchina e lo avete denunciato alla pubblica autorità ad esempio la copertura assicurativa non è valida).

La RCA di per sé non copre invece il guidatore che ha provocato l'incidente anche nel caso dovesse subire lui stesso dei danni fisici. Se volete una polizza che tuteli anche il conducente dell'auto occorre una copertura ad hoc chiamata “Infortuni del conducente” che preveda tali eventi.

Mentre la polizza R.C. Auto è obbligatoria, esistono altre garanzie che possono essere stipulate per il proprio veicolo che sono facoltative. Un esempio è quello delle polizze che tutelano il veicolo da eventi come il furto, l'incendio o gli eventi atmosferici.
Buon lavoro.
X
 
D

Dottor X

Guest
Per la Gent.ma Linda,
per potere lavorare con il mezzo deve rispettare la disciplina normativa seguente:

Noleggio con Conducente
Servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, nonché autoveicoli attrezzati per il trasporto specifico di infermi o soggetti portatori di handicap costituisce autoservizio pubblico non di linea:
Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.
Normativa di riferimento
Legge 27 febbraio 2009, n. 14 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"
Legge 15 gennaio 1992 n. 21. “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
leggi regionali di riferimento.

Norme e disposizioni comunali
Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

L’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente è rilasciata a seguito di pubblico concorso bandito dalle singole Amministrazioni comunali, ed è rivolta a coloro che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo. La gestione può essere in forma singola o associata. L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. E’ invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
OTTENUTA L'AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA POTRA' LAVORARE, ESCLUSIVAMENTE, CON LE AGENZIE DI VIAGGI.
In bocca al lupo.
X
 
F

fmongiello

Guest
Pubblichiamo qui il messaggio di un utente che ci ha messaggiato sulla nostra pagina facebook avendo difficoltà a registrarsi e pubblicare il suo quesito qui nel forum.

da Sig. Arturo S.

<blockquote>
Dovrei acquistare un catamarano di m 12,5 × 5,5 capienza 33 persone che può essere omologato come natante o come trasporto persone con l'iscrizione al Rina . La mia domanda è : che tipo di equipaggio devo avere per poter fare gite turistiche sotto costa con eventuali attività snorkeling.

Da premettere che già ho una Società di noleggio ma senza conducenteDesideravo qualche delucidazioni a riguardo.
 
Buongiorno a gli appassionati di questa discussione ed al grande Saverio che ci illumina.

Credo di avere un quesito che non è ancora stato affrontato e che potrebbe interessare a tutti ...

Io come molti di voi sono titolare di un'autorizzazione NCC e con il mio mezzo sto esercitando normalmente la mia attività di noleggio. Parto dalla mia rimessa , porto il cliente a destinazione, e torno alla mia rimessa.

Nel mio ultimo viaggio in USA ho visto però una formula molto interessante e mi domando se questa possa essere riproposta da un NCC.

In questa formula il pulmino NCC parte dalla rimessa ( verosimilmente senza nessuno a bordo )
ed inizia a girare per le cantine della zona , facendo sempre lo stesso giro , fino alle 8 di sera, quando torna alla sua rimessa.
I clienti sanno che la mattina potranno prendere il pulmino NCC presso qualche "meeting point" .. poi visitare la cantina che piu gli piace ... e poi aspettare il pulmino che ripassi per portarli alla cantina successiva..
visitata anche questa cantina, aspettano il pulmino che ripassi per andare a quella seguente.
Fino alla sera in cui vengono riaccompagnati al meeting point ed il pulmino torna alla rimessa.
( ATTENZIONE: ovviamente i wine tasting o eventuali escursioni se li pagano per conto proprio, il vettore offre solo ed esclusivamente il servizio di trasporto !)

Secondo voi in base alla normativa italiana , questo è fattibile con la semplice autorizzazione NCC ???
Oppure si tratta di un servizio "di linea" ??
Oppure ancora , occorre avere un tour operator ??

Spero che il mio quesito sia utile ... Buon anno a tutti!

Niccolò
 
D

Dottor X

Guest
Per Niccolò,
ritengo che con l'autorizzazione NCC non ci siano problemi nello svolgere il servizio di accompagnamento nell'ambito dei tours. La fatturazione deve essere separata, "a ciascuno il suo". Per il resto mi sembra opportuno citare l'art. 41 della Costituzione sulla libertà dello svolgimento dell'attività d'impresa.

P.s. Grazie per i complimenti.
 
D

Dottor X

Guest
Per il Sig. Arturo S, FONTE https://www.nautica.it/norme-nautica-diporto/noleggio/

LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO
1 luglio 2016
Informazioni su locazione, charter e noleggio di unità da diporto tratte dalla Guida del Diportista, con i documenti, le dotazioni di sicurezza, lo scadenzario, leggi, decreti e tutto quanto serve sapere per navigare tranquilli nei mari italiani

Con l’emanazione del regolamento che stabilisce le qualifiche professionali per la nautica, l’attività di locazione e di noleggio ha avuto finalmente una completa disciplina organica. L’art.1 della legge n. 172 dell’8 luglio 2003 di riforma della nautica, modificando la precedente normativa, prevede che le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio, per l’insegnamento della navigazione da diporto nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo. Secondo le direttive ministeriali, la stessa unità può essere impiegata anche in più attività commerciali, ma le medesime devono risultare annotate sulla licenza di navigazione. Esaminiamo da vicino cosa si intende per attività di locazione e di noleggio.Per locazione si intende il contratto con cui una delle parti si obbliga in cambio di un corrispettivo a far godere all’altra parte per un dato periodo di tempo l’unità da diporto. In tal caso l’unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità. In tale regime l’unità è condotta con la patente nautica, se prescritta, e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella licenza di navigazione.
Per noleggio, invece, si intende il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte l’unità per un determinato periodo di tempo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio. Per comandare le unità impiegate nell’attività di noleggio la patente nautica non è valida ma è necessario possedere un’apposita qualifica, di cui al decreto n. 121 del 10 maggio 2005 recante la disciplina dei titoli professionali del diporto, che stabilisce anche i requisiti necessari e le modalità per conseguirli.

I titoli per comandare le unità da diporto nell’attività di charter sono i seguenti:

a) per i servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto, capitano del diporto, comandante del diporto;
b) per i servizi di macchina: ufficiale di macchina del diporto, capitano di macchina del diporto e direttore di macchina del diporto.

La norma transitoria, di cui all’art. 15 del decreto, prevede che i vecchi titoli professionali di “conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime” conservano la loro validità e la specie di navigazione. Con tale titolo si possono comandare soltanto le unità da diporto di bandiera italiana. Il personale della nautica da diporto, in analogia ai marittimi tradizionali imbarcati a bordo delle navi commerciali, è iscritto nelle matricole di prima categoria della gente di mare e munito del libretto di navigazione, che costituisce a tutti gli effetti il documento di lavoro necessario per imbarcare a bordo delle unità da diporto. Passiamo ora all’esame dei requisiti necessari per conseguire i vari titoli e l’attività che ciascuno di essi può svolgere a bordo.

L’ufficiale di navigazione da diporto si può imbarcare in qualità di ufficiale di coperta sulla navi da diporto o come comandante sulle imbarcazioni.
Per conseguire il titolo occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di età;
b) possedere un diploma di scuola secondaria di 2° grado;
c) aver compiuto 36 mesi di navigazione, di cui almeno 24 su navi e imbarcazioni adibite a charter con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione da diporto. Sono previste deroghe.

L’interessato deve inoltre aver frequentato i corsi antincendio di base, di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), quello di Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar, presso enti o istituti autorizzati dall’Amministrazione marittima e, infine, il corso di primo soccorso elementare secondo i programmi del Ministero della Salute. Successivamente bisogna sostenere un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e le capacità di svolgere i compiti dell’ufficiale in servizio di guardia in navigazione, previsto dall’art. 1 del D.M. 5.10.2000 (pubblicato nella G.U. n. 248 del 23.10.2000). La normativa prevede percorsi formativi professionali maturati nell’ambito del charter, secondo le previsioni della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento dalla Convenzione Stcw ’78 – Emendamenti ’95 (Capitoli II e III) in materia di requisiti di formazione professionale della gente di mare destinata ad imbarcare a bordo delle navi commerciali e delle unità da diporto impiegate nel charter, con incarichi di responsabilità. I titoli conseguiti in base alla citata Convenzione permettono di imbarcare sulle unità da diporto di qualsiasi bandiera. A coloro che superano l’esame viene rilasciato un apposito certificato.

Il capitano del diporto può imbarcare sulle unità in attività di charter come 1° ufficiale di coperta sulle navi ovvero come comandante sulle navi inferiori alle 500 T.s.l.

Per conseguire il titolo, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) certificato di ufficiale di navigazione;
b) un periodo di 24 mesi di navigazione maturato a bordo delle navi da diporto nel charter o ad uso privato di cui 12 mesi a bordo di unità in navigazione internazionale breve;
c) aver frequentato i corsi antincendio avanzato e di primo soccorso (First Aid);
d) aver sostenuto un esame teorico-pratico atto a dimostrare le conoscenze e le capacità di eseguire le mansioni di comandante e di 1° ufficiale di coperta di cui al sopra citato decreto 5.10.2000 e successive modificazioni.
Infine, qualora la nave sulla quale si dovrà prendere imbarco sia equipaggiata con un sistema radar ARPA (Automatic Radar Plotting Aids) l’interessato dovrà possedere il certificato di frequenza del corso.

Il comandante del diporto può comandare le navi da diporto impiegate nel charter di stazza lorda compresa tra 500 e 3.000 T.s.l.
Per conseguire il titolo occorrono i seguenti requisiti:
a) certificato di capitano del diporto;
b) un periodo di 24 mesi di navigazione su navi da diporto impiegate nel charter di cui 12 mesi effettuati in navigazione internazionale breve con il titolo immediatamente inferiore, attestata da una dichiarazione vistata dall’autorità marittima o consolare;
c) aver frequentato il corso di assistenza medica (Medical Care) secondo il programma stabilito dal Ministero della Salute. I titoli di Capitano e di Comandante del diporto consentono di assumere il comando dei “superyacht o “yacht in commercial use” di cui all’ art. 3 della legge n. 172 del 2003, di riforma della nautica.

I titoli dianzi citati sono validi per lo svolgimento del lavoro a bordo delle unità a motore. Per la vela, invece, è prevista un’apposita specializzazione che si può conseguire dopo aver superato un esame teorico – pratico secondo un programma stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per i servizi di macchina i requisiti sono pressoché identici, salvo averli maturati al servizio di macchina. I relativi titoli abilitano ad imbarcare in qualità di ufficiale di macchina, primo ufficiale o direttore di macchina, in relazione alla potenza del motore installato a bordo dell’unità. Per ulteriori informazioni si rinvia agli artt. 10 e seguenti del decreto n. 121 del 2005. Il regolamento (art. 13) prevede anche i rapporti tra i titoli specifici della nautica e quelli professionali marittimi e viceversa. Viene riconosciuta inoltre l’equiparazione tra le due categorie di abilitazioni professionali, con possibilità di passaggio da un titolo (per la navigazione commerciale) all’altro (per il charter). Di particolare importanza la norma transitoria (art. 14) che attribuisce ai possessori del vecchio titolo di “conduttore di imbarcazioni da diporto adibite a noleggio per le acque marittime” (ma non a quello per le acque interne) la facoltà di acquisire il titolo di ufficiale di navigazione da diporto senza necessità di effettuare il periodo di navigazione a bordo. Analoga facoltà è riconosciuta a coloro che sono in possesso della patente per il comando di navi da diporto. Ma per conseguire i titoli, fatta eccezione per la navigazione, è necessario aver frequentato i corsi previsti dalla Convenzione STCW 95 e superato l’esame teorico-pratico. Gli interessati potevano avvalersi dell’agevolazione entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, scaduta il 4 gennaio 2007. Alcune organizzazioni di charter hanno richiesto l’apertura dei termine, ma ancora non è stato deciso nulla. Ovviamente il vecchio titolo di “conduttore” non potrà essere più rilasciato. Il titolo di conduttore per le acque interne non è riconosciuto ai fini che interessano, ma la circolare n. 2100 del 4.11.2005 della D.G. per la navigazione e trasporto marittimo e interno, dà la facoltà ai comandi degli uffici periferici di ritenerlo valido, come titolo minimo per l’impiego dei natanti da diporto nelle attività connesse al turismo nautico. Per dare piena attuazione al codice della nautica devono essere ancora emanati i regolamenti riguardanti la sicurezza a bordo e il numero minimo dei componenti l’equipaggio, mentre le condizioni economiche per gli equipaggi delle unità da diporto destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva, sono regolate dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le organizzazioni sindacali e la Confitarma in data 17 luglio 2007.

La pregressa normativa prevedeva che le unità da diporto impiegate nel charter, non potevano trasportare un numero di passeggeri superiore a 12, escluso l’equipaggio. La legge di riforma della nautica ha soppresso la limitazione e pertanto a bordo dell’unità possono essere imbarcate il numero di persone riportate sulla licenza di navigazione. Ma la questione non è del tutto chiara poiché il decreto legislativo n. 45 del 4.2.2000 di attuazione della direttiva comunitaria 98/18/CE, stabilisce che per trasportare un numero di passeggeri superiore a 12, l’unità deve rispondere ai requisiti tecnici di costruzione previsti dalla normativa Solas (Safety of Life at Sea) nella quale ricadono le navi commerciali. La situazione verrà chiarita non appena entrarà in vigore il regolamento di attuazione al codice della nautica. Per l’esercizio dell’attività di locazione e di noleggio non è richiesta nessuna autorizzazione amministrativa, ma le imprese, aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, devono essere iscritte presso la Camera di Commercio. L’impiego per uso commerciale, mediante contratti di locazione e noleggio, deve essere annotato sulla licenza di navigazione e nel registro in cui l’unità stessa è iscritta.

Anche i natanti da diporto possono essere utilizzati, in attività di locazione o noleggio, per finalità ricreative connesse al turismo locale Queste attività riguardano: lo sci nautico per conto terzi, il volo ascensionale, il traino di piccoli gommoni, i baby-jet, le brevi gite turistiche in mare, le visite alle bellezze naturali delle coste e in genere tutte quelle micro-attività di carattere stagionale che si svolgono nelle zone turistiche con l’impiego dei natanti. Successivamente all’entrata in vigore del codice della nautica anche i natanti possono essere impiegati come unità di appoggio ai subacquei (diving) a scopo sportivo e ricreativo. Anche in questo caso le imprese devono essere iscritte presso la Camera di Commercio e l’attività svolta va preventivamente dichiarata all’autorità marittima locale. L’utilizzazione dei natanti in attività di locazione e di noleggio per scopi ricreativi o turistici è disciplinata con ordinanza del Capo del Circondario marittimo, anche per quanto concerne il titolo (professionale o solo patente nautica) per loro condotta. Per stare in regola è necessario quindi prendere visione dell’ordinanza allo scopo di adempiere alle prescrizioni in essa contenute. Le unità da diporto (compreso i natanti) in attività di noleggio (e non di locazione) beneficiano del carburante agevolato.
 
Buona sera Sig. Saverio

ho seguito le varie discussioni del forum avrei da farLe una domanda io sono residente nella regione Piemonte mi sono affiliato ad un franchaisor che ha sede in Veneto per l'apertura di un'agenzia viaggi a breve mi arriveranno le licenze (A+B) dopodichè farò la scia sulla mia provincia di residenza e da li a breve aprirò una filiale in Piemonte; essendo anche T.O. che mi organizzo pacchetti ("GITE" di uno o più giorni) nelle varie città e località italiane e sono in possesso della patente "D" il CQC + KB e sono proprietario di un 9 posti intestato a mio nome la mia essendo una ditta individuale dovrei comunque far apporre dall'ACI quella famosa dicitura uso proprio sul libretto?

dovrei intestarlo all'ADV?

Altra domanda : siccome però la mia intenzione era Acquistare uno o due Autobus 25/30 e 54/56 pax per immatricolarli li devo intestare all'ADV o può essere intestato a mio nome visto che come ho già detto si tratta di ditta individuale?

naturalmente tutti i pax pagherebbero un prezzo x per tutto il pacchetto che comprenderà Viaggio A/R, Pernottamenti, Pranzi e Cene, Guide Turistiche e dovranno avere sempre la famosa dicitura uso proprio sul libretto
 

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