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Organizzare uscite in camper caravan....quale normativa?

#1
Salve,
con una mia amica (direttore tecnico di agenzia di viaggi e tanti anni di esperienza alle spalle) abbiamo pensato di proporre sui social media uscite rivolte a camperisti e caravanisti. I raduni saranno sporadici, si parla di organizzare il capodanno, la Pasqua e altri ponti durante l'anno. Stiamo anche mettendo su un sito dove proporre le esperienze e dove abbiamo inserito un blog con i racconti dei raduni che facciamo.
Quello che vorrei sapere è: è necessario fare un'associazione che gestisca tutto oppure possiamo portare avanti questo progetto anche come persone fisiche? Grazie a chi mi risponderà. Federica
 
D

Dottor X

Guest
#2
Buongiorno Dalisca, per quanto da lei ipotizzato sono possibili 2 soluzioni.
1) operare con il supporto di un'agenzia di viaggi, ai sensi degli articoli 32/51 del "Codice del turismo", che dovrà fatturare tutti i servizi come a) pacchetti turistici; b) servii turistici collegati;
2) istituire un'associazione, ma, in questo caso sarà fondamentale sapere in quale regione intendiate operare e comunque dovranno essere garantite tutte le tutele previste del codice civile nell'organizzazione di servizi, quindi suggerisco di affidarsi ad agenzie di viaggi.

Le persone fisiche non possono svolgere queste attività in quanto si tratta di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 2084 del codice civile.

Dott. X
 
#3
Dott. X
la ringrazio veramente moltissimo per la tempestiva risposta.
Io abito a Roma quindi la regione interessata sarebbe il Lazio.
Avremmo pensato di fare un'associazione senza scopo di lucro.
Ho visto che altri club hanno fatto così. Sarebbe così gentile da condividere con me la normativa di riferimento che riguarda la tipologia di organizzazione che vorrei fare io?
Grazie ancora
 
D

Dottor X

Guest
#4
La normativa di riferimento per la regione Lazio: SITO
http://www.regione.lazio.it/prl_turismo/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=129

Legge regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13
SEZIONE II
ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE

Art. 39
(Associazioni ed altri enti senza scopo
di lucro operanti a livello nazionale)

1. E’ istituito presso l’assessorato regionale competente in materia di turismo l’elenco delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali che abbiano sedi operative nel Lazio ed almeno in altre tre regioni e che, ai sensi della normativa vigente, svolgano in modo continuativo ed esclusivamente per i propri associati l’attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni.

2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, le associazioni e gli altri enti devono possedere, per disposizione statutaria, i seguenti requisiti:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell’esercizio delle attività, desumibile dai bilanci sociali;
b) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;
c) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.

3. Le modalità di iscrizione all’elenco regionale di cui al comma 1 sono disciplinate nel regolamento previsto all’articolo 32, comma 4.

4. Le associazioni e gli altri enti inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo il programma annuale delle singole iniziative previste. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell’inizio dell’attività.

5. La Regione, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 42, sospende lo svolgimento delle attività delle associazioni e degli altri enti fino all’eliminazione dell’irregolarità, qualora:
a) la documentazione di cui ai commi 3 e 4 risulti insufficiente od incompleta;
b) siano accertate gravi irregolarità nello svolgimento delle attività;
c) non risulti l’esistenza della garanzia assicurativa di cui all’articolo 33.

6. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 40, ogni associazione o altro ente deve servirsi, per l’organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie di viaggi e turismo che risultino autorizzate ai sensi della presente legge.

Art. 40
(Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro,
gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)

1. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale aventi finalità ricreative, culturali, religiose e sociali possono organizzare e realizzare, senza carattere di professionalità, gite occasionali riservate esclusivamente ai propri associati od appartenenti.

2. L’organizzazione e la realizzazione delle attività di cui al comma 1 non sono soggette alle disposizioni della presente legge, purché venga stipulata un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dall’effettuazione di ogni singola iniziativa.

Regolamento regionale n. 19, 24/10/2008

TITOLO III
Associazioni ed altri Enti senza scopo di lucro
operanti a livello nazionale
CAPO I
ELENCO REGIONALE
Art. 22

(Iscrizione nell’elenco regionale)
1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 39 della l. r. 13/2007, le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali trasmettono alla struttura regionale competente in materia di turismo la seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo;
b) copia dello statuto;
c) se in possesso di personalità giuridica, l’attestazione di iscrizione nel registro prefettizio delle persone giuridiche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto);
d) copia della polizza assicurativa di cui all’articolo 33, comma 1 della l. r. 13/2007.
2. La Regione, verificata la completezza e l’idoneità della documentazione trasmessa, provvede all’iscrizione nell’ elenco di cui al comma 1.
3. Le associazioni iscritte nell’elenco trasmettono annualmente alla struttura regionale competente in materia di turismo la seguente documentazione:
a) una copia del bilancio annuale;
b) la documentazione comprovante, per ogni anno, l'avvenuto pagamento della polizza assicurativa di cui all'articolo 33, comma 1, della l. r. 13/2007;
c) l’elenco degli associati;
d) il programma annuale delle singole iniziative previste.
 

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