sai della regola dell'1% (anche detta principio 90-9-1) di una community, che cioè ogni 100 utenti si stima siano presenti 1 creatore, 9 contributori e 90 lurker [fruitori, che si limitano a leggere).<br />
Spero che arrivino i 9 contributori a darti una mano.<br />
A occhio ti direi che non è lecito, però c'è caso e caso e i diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero a seconda della natura dell'attività ricettiva possono essere negoziati dalle parti a livello aziendale.<br />
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dal ccnl turismo si legge:<br />
Art. 110 (Riposo giornaliero)<br />
1. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 17 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, in caso di attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.<br />
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Art. 299 (Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero)<br />
1. L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia di orario di lavoro.<br />
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Art. 391 (Distribuzione dell'orario settimanale)<br />
1. La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in cinque giornate.<br />
2. La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in una intera giornata o in due mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.<br />
3. Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.<br />
4. Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.<br />
5. I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.<br />
6. Gli orari di lavoro praticati nelle imprese devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all'Ispettorato del lavoro.