PREMESSO che la norma ad oggi vigente, per le locazioni siano esse ordinarie che brevi, è la seguente:
COMUNICAZIONE PRESENZA OSPITI-
Cittadini italiani ed appartenenti all’Unione Europea: Art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito in legge n. 191/1978
“Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo
superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare
all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la
sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che
assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che
deve essere richiesto all'interessato”.
Cittadini extra comunitari - Bossi/Fini
Art. 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione
1. “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Che l Ministero dell’Interno, con circolare interpretativa del 26.06.2015 della Direzione Centrale Affari Generali della Polizia di Stato, protocollo n. 0004023, diretta a tutte le Questure, in risposta al
quesito sollevato da un’associazione di B&B, Affittacamere e Case vacanze, ha affermato che per colmare un pericoloso vuoto normativo, gli oneri dell’art. 109 TULPS, si applicano, anche, alle locazioni brevi/turistiche.
CONSIDERAZIONE NORMATIVA in relazione alla giurisprudenza
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze: 2/11/2007 n. 23031 - 9/1/2009 n. 237) affermano l’estraneità delle circolari ministeriali tra le fonti normative del nostro ordinamento: esse costituiscono solo l’interpretazione “ufficiale” data dalla P.A. ad una determinata norma, e come tale assolutamente prive di efficacia vincolante, sia per i cittadini che per i giudici a tal punto che la circolare non vincola neppure l’Amministrazione emanante, né tanto meno gli uffici gerarchicamente subordinati.
IN RELAZIONE A QUANTO PREMESSO DALLA DISCIPLINA VIGENTE - L'obbligo di comunicazione, per e locazioni turistiche/brevi, all'Autorità locale di P.S. per i cittadini italiani e appartenenti all'Unione Europea, scatta per coloro che soggiornano oltre i 30 giorni. Per gli extra comunitari l'obbligo scatta per tutti, entro 48 ore dall'arrivo.
Che dire del D.L. Sicurezza di Salvini: sarà serio e corretto esprimere un giudizio dopo che sarà possibile visionare il testo in Gazzetta Ufficiale, presumibilmente il 3 dicembre 2018.
Comunque, se il D.L. Sicurezza di Salvini non modificherà l'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito in legge n. 191/1978 entrerà in palese contraddizione con lo stesso art. 12.
Non dimentichiamo che le locazioni turistiche/brevi sono LOCAZIONI A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, pertanto disciplinate da: art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", dell’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); trattandosi di competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione.
ALLEGO UNA MIA RELAZIONE SUL TEMA