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Obbligo notifica alloggiati si estende a locazioni brevi [Decreto Sicurezza]

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Amministratore
Staff Forum
#1
L’articolo 19 bis del decreto-legge “sicurezza”, convertito oggi dalla Camera dei Deputati, ha chiarito inequivocabilmente che l’obbligo di comunicare le generalità degli alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza si applica anche in relazione alle cosiddette locazioni brevi. Gli host che non effettueranno la comunicazione saranno sanzionati penalmente con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206 (articolo 17 Tulps).

Il fenomeno delle locazioni brevi è in progressiva espansione, basti considerare che nel mese di agosto 2018, sulle principali piattaforme di vendita online erano presenti più di quattrocentomila alloggi italiani, che sfuggono ad ogni controllo. La norma dovrebbe contribuire anche ad accrescere la trasparenza del mercato, favorendo l’emersione delle moltissime attività che oggi operano informalmente, spesso senza curarsi delle più elementari misure di tutela degli ospiti.

Che ne pensate?
Quesiti in merito ??
 
D

Dottor X

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#2
PREMESSO che la norma ad oggi vigente, per le locazioni siano esse ordinarie che brevi, è la seguente:

COMUNICAZIONE PRESENZA OSPITI-
Cittadini italiani ed appartenenti all’Unione Europea: Art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito in legge n. 191/1978
“Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo
superiore a un mese
, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare
all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la
sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che
assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che
deve essere richiesto all'interessato”.

Cittadini extra comunitari - Bossi/Fini
Art. 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione
1. “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Che l Ministero dell’Interno, con circolare interpretativa del 26.06.2015 della Direzione Centrale Affari Generali della Polizia di Stato, protocollo n. 0004023, diretta a tutte le Questure, in risposta al
quesito sollevato da un’associazione di B&B, Affittacamere e Case vacanze, ha affermato che per colmare un pericoloso vuoto normativo, gli oneri dell’art. 109 TULPS, si applicano, anche, alle locazioni brevi/turistiche.
CONSIDERAZIONE NORMATIVA in relazione alla giurisprudenza
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze: 2/11/2007 n. 23031 - 9/1/2009 n. 237) affermano l’estraneità delle circolari ministeriali tra le fonti normative del nostro ordinamento: esse costituiscono solo l’interpretazione “ufficiale” data dalla P.A. ad una determinata norma, e come tale assolutamente prive di efficacia vincolante, sia per i cittadini che per i giudici a tal punto che la circolare non vincola neppure l’Amministrazione emanante, né tanto meno gli uffici gerarchicamente subordinati.

IN RELAZIONE A QUANTO PREMESSO DALLA DISCIPLINA VIGENTE - L'obbligo di comunicazione, per e locazioni turistiche/brevi, all'Autorità locale di P.S. per i cittadini italiani e appartenenti all'Unione Europea, scatta per coloro che soggiornano oltre i 30 giorni. Per gli extra comunitari l'obbligo scatta per tutti, entro 48 ore dall'arrivo.

Che dire del D.L. Sicurezza di Salvini: sarà serio e corretto esprimere un giudizio dopo che sarà possibile visionare il testo in Gazzetta Ufficiale, presumibilmente il 3 dicembre 2018.

Comunque, se il D.L. Sicurezza di Salvini non modificherà l'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito in legge n. 191/1978 entrerà in palese contraddizione con lo stesso art. 12.

Non dimentichiamo che le locazioni turistiche/brevi sono LOCAZIONI A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, pertanto disciplinate da: art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", dell’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); trattandosi di competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione.

ALLEGO UNA MIA RELAZIONE SUL TEMA
 

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Dottor X

Guest
#3
L'ART. 19 BIS DEL DECRETO SICUREZZA -
SALVINI N. 113/2018 OBBLIGO DI NOTIFICA AUTORITA' DI P.S. “LOCAZIONI TURISTICHE/BREVI”


Articolo 19-bis D.L. n. 113/2018 (Obbligo per locatori con contratti di durata inferiore a trenta giorni)

Prevede che l'obbligo di far esibire il documento di identità valga anche per i locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
Reca interpretazione autentica dell'articolo 109 del T.U.L.P.S. (regio decreto n. 773/1931).

L'articolo 109 del Testo unico prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive (compresi i campeggi) nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali (ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma), possano dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti (per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare).

L'articolo interpreta la disposizione affinché sia intesa applicarsi anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

RITENGO CHE QUESTA NORMA RIENTRI NELLA FATTISPECIE GIURIDICA CHE DISCIPLINA LE NORME SPECIALI E PERTANTO DEL 3 DICEMBRE 2018 - DATA IN CUI VERRA' PUBBLICATA SULLA G.U. LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 113/2018 - ANCHE GLI OSPITI DELLE LOCAZIONI TURISTICHE BREVI DOVRANNO ESSERE COMUNICATI AL SERVIZIO ALLOGGIATIWEB DELLE QUESTURE

(Si definiscono speciali le leggi che regolano situazioni o materie particolari, o che sono rivolte a categorie di soggetti ben precise. Per questo tipo di norme, trova applicazione il brocardo lex specialis derogat legi generali: esse trovano applicazione in luogo delle norme più generali, in quanto preposte proprio a regolare quella particolare circostanza.
 
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#4
L’articolo 19 bis del decreto-legge “sicurezza”, convertito oggi dalla Camera dei Deputati, ha chiarito inequivocabilmente che l’obbligo di comunicare le generalità degli alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza si applica anche in relazione alle cosiddette locazioni brevi. Gli host che non effettueranno la comunicazione saranno sanzionati penalmente con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206 (articolo 17 Tulps).

Il fenomeno delle locazioni brevi è in progressiva espansione, basti considerare che nel mese di agosto 2018, sulle principali piattaforme di vendita online erano presenti più di quattrocentomila alloggi italiani, che sfuggono ad ogni controllo. La norma dovrebbe contribuire anche ad accrescere la trasparenza del mercato, favorendo l’emersione delle moltissime attività che oggi operano informalmente, spesso senza curarsi delle più elementari misure di tutela degli ospiti.

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Quesiti in merito ??


Ciao a tutti!
Io non riesco mai a capire questo tipo di discorsi. E lo spiego anche il perché.
Che sia turista, che sia residente o non residente, operaio o qualunque altra occupazione - per me il principio valle lo stesso in assolutamete tutti i casi.
Per avere un documento d'identità - serve una residenza o una dimora.
Lasciata la residenza per qualunque motivo: lavoro, vacanze, cure mediche etc - nel posto dove si arriva se si intende soggiornare si ha l'obbligo di informare le Autorità Teritoriali competenti sullla presenza della persona nella rispettiva area teritoriale, per la durata e la locazione esatta dove si intende a soggiornare. Esattamente come ho detto - indifferente per il motivo per cui si va a risiedere per un certo periodo di tempo corto o più lungo.
Ecezione fa solo i casi in cui si visitano amici e parenti - casi in cui la persona che offre alloggio si prende carico delle sue responsabilità e fa di garante sulla condotta e sull'attività del ospite. Ma anche in questi casi se supera un certo limite di tempo - la legge impone chiaro al proprietario dell'immobile di fare comunicazione scritta sul fatto.
Quindi, moralmente, se si conosce bene una persona che sia parente o amico - si garantisce per lui e si risponde in solidale. Cosi funziona dal punto di vista legale. Esiste anche un capitolo di Legge che regolamenta le situazioni simili, e nei casi in cui si offre un alloggio non dichiarato a una persona che non si conosce, o si conosce ma non ne ha comportamenti proprio leciti non se ne puo nessuno nascondere dietro all'ignoranza perché esistono due definizioni chiare: CONCORSO o FAVOREGGIAMENTO.
Per delle cose dei alloggiati nelle strutture ricettive, o per cessioni di immobili ad uso abitativo in cambio di compensi sia in denaro o di altra natura esiste un altra definizione: EVASIONE FISCALE.
Non capisco il perché della domanda: - ma se io come albergatore devo communicare entro la mezza notte il alloggiato che si ferma per un periodo inferiore a 24 ore, quindi cosa fa credere che quelli che si fermano di più non debbano essere comunicati? Poi, se la persona che alloggi e di un altra Regione - di principio per le Autorità competenti sono sempre delle persone sottoposte al movimento turistico, quindi per cui si deve dichiarare il periodo di soggiorno e di pagare la tassa di soggiorno. Attenzione, non e detto che nel futuro, anche se io cedo una mia unità abitativa ad un parente che arriva da un altra Regione, e che come dicevo - li presto una camera in comodato d'uso senza ricavare nulla - non e detto che la Regione non possa pensare di chiedere la tassa di soggiorno per quel determinato periodo di tempo. O che non faccia partire un procedimento e delle sanzioni. Che sia 24 ore che sia una settimana, tre settimane o di più - non cambia nulla. E un cambio temporaneo della residenza per il periodo esatto in cui l'alloggiato risiede in un altra dimora di quella abituale per cui ha già preso la residenza fissa.
Viviamo in un tempo e un mondo in cui il controllo sembra diventare parte integrante della nostra vita, controllo su tutti, su tutto e su tutte le cose e i fatti. Il Grande Fratello e già in atto da deceni - ma nessuno ha mai fatto caso finché non e troppo tardi. E vi chiedo di aprire gli occhi e la mente e di accettare che e già troppo tardi. Non so cosa si può fare. Andare contro corente non si può. Tocca al Garante della Privacy ad aiutarci per quanto puo, alla Corte Constituzionale, alle Associazioni per la Diffesa dei Diritti Umani, alle Associazioni per la Protezione dei Consumatori e altri simili. Potremo fare fronte comune ed iniziare dei movimenti tipo class action - ma per quanto e la civiltà attuale presa nel movimento cosi veloce di un economia scombussolata ed instabile, cosi tanti probblemi e sopratutto egoismi, orgogli personali, egocentrismi, paure e paranoie - mi sa che si fara pocco o niente altro che subire.
Tutto qui.
 
#5
E poi, l'Art 7 veniva a complettare una mancanza explicativa ed applicativa del vecchio articolo 12 della precedente normativa. Di solito il più nuovo va ad eliminare il più vecchio, solo in Italia si mantiene sia il vecchio che il nuovo, e si da la possibilità di applicare a piacimento o secondo personali interpretazioni. Poi, in ragione, chi userebbe ad ofrire alloggio a dei estranei sia italiani, comunitari o extracomunitari che non li conosce ne meno e non vuole ne meno sapere a chi ha offerto alloggio. Chi non vuole avere delle begghe o avere del marchio della malavita o terrorismo - e meglio che non rischi solo per l'amore del denaro. Non valle la pena, perché ricchi e poveri muoiono lo stesso e nessuno porta niente con se in al di là.
Non faccio ne date ne nomi. Ma una volta dopo 5 min dal inserimento mi sono trovato con un apello dalla Polizia di Stato per dei alloggiati chiedendo delle cose precise. Ho chiesto se e successo qualcosa ma hanno risposto no, e solo cosi generalmente.
Superato il mezzanotte ho pensato che non sarebbe male di portarmi dietro il secondo telefono portatile. Infatti dopo le 01.30 AM mi hanno chiamato e mi dicevano di presentarmi in Portineria per un controllo, che il loro collega avrebbe già avvisato. Hanno fatto il loro dovere, hanno fatto quello che dovevano fare e io ho fattio il mio. Tutto a posto dal momento che tutto e stato fatto a dovere. Hanno fatto anche delle domende superflui, perchè già sapevano quanti alloggiati c'erano nella struttura e chi. Solo che non sapevano ogniuno dove e stato alloggiato.
Mi hanno chiesto di accompagnarli per contattare uno dei alloggiati. Come dicevo tutto e andato bene. Però penso che non proprio come se lo aspettavano dal momento che ho letto un po di sfiduccia circa il fatto che il cliente non rispondeva. Alla fine c'erà. Quando e finito tutto si sono scusati per il disturbo a un ora cosi tarda - ma il mio lavoro non e di fare la spia per nessuna delle parti. Quindi anche se il ufficiale che mi ha chiamato mi avesse detto che e un probblema - io non e che andavo ad avvertire il cliente che e ricercato. Non e che e un bel sentimento che anche quando fai le cose bene - cosi come devono essere fatte - in automatico sei messo in una categoria o già hanno dei pregiudizi. Deformazioni proffessionali che se vogliamo anche noi fare nella stessa maniera possiamo già partire con piede sbagliato e considerarli tutti corrotti.
Ma non e corretto. Bosco senza secature non esiste, non tutto il mondo e un paese anche se il detto e diverso e ne anche chi va col zoppo non va a zoppicare. Perchè se fosse cosi tutti gli assistenti sociali dovrebbero ammalarsi nella stessa maniera con le persone che li assistono.
Perchè di principio - quando uno va in una struttura ricettiva non e che non sa dove va. Lo sa, e sa anche che i suoi dati sono trasmessi ai Alloggiati e se ha dei probblemi e a rischio di essere rintracciato.
In pocche parole - chi non vuol essere rintracciato e meglio che rinuncia al conforto e che accetta il fatto che deve fare una vita da balordo, dormire nei ruderi, sotto i ponti, nelle tende - da qualunque altra parte ma non in una struttura ricettiva.
 
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