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Nuovo regolamento Agenzie Viaggi Lazio

#1
Come anticipato è stato emanato in data 24 ottobre il nuovo regolamento dalla Regione Lazio<br />
( Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 19 pubblicato nel BUR 7 Novembre 2008, n. 41, S/130)<br />
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Il nuovo regolamento emanato modifica la Legge Regionale e introduce l'elenco regionale delle agenzie sicure, l'elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale. Viene inoltre completamente rifatta la modulistica per l'apertura e la modifica delle Adv<br />
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Il testo completo è visionabile all'indirizzo:<br />
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<a href="http://http://www.turismoefisco.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=75&sid=229b12ac312a115c5e54b77573229be7">http://www.turismoefisco.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=75&sid=229b12ac312a115c5e54b77573229be7</a><br />
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<strong>tra le novità più interessanti: </strong><br />
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La possibilità di esercitare ulteriori attività tra le quali:<br />
la vendita di abbonamenti alle Pay TV;<br />
la vendita di servizi collegati all’attività della società Lottomatica S.p.a., tra cui emissione e vendita di biglietti ferroviari a breve percorrenza, bolli auto, ricarica cellulari;<br />
la vendita di articoli da viaggio, quali mezzi di pagamento elettronici, materiali per la fotografia, valigeria, accessori per la vacanza.<br />
Locale di svolgimento dell’attività<br />
<br />
una più ampia elasticità nell’ambito di individuazione del locale ove svolgere l’attività infatti viene introdotta la certificazione dei locali firmata da professionista competente, iscritto al relativo Albo, che deve certificare che i locali sono destinati ad uffici o ad attività commerciale; tali locali potranno essere indifferentemente utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, lettere a) o b), anche se svolte cumulativamente dalla stessa agenzia di viaggi ( in luogo della precedente richiesta di locale classificato come C1 o A10 );<br />
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Introduzione del silenzio assenso:<br />
1. La Provincia, entro centoventi giorni dal suo ricevimento, accerta la regolarità della domanda, verifica la completezza e la congruità della documentazione ad essa allegata ed, accertato presso il Ministero competente in materia, che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, comunica il risultato dell’istruttoria al richiedente.<br />
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il silenzio dell’amministrazione provinciale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .<br />
Norme più severe per i direttori tecnici:<br />
1. La responsabilità tecnica dell’agenzia di viaggi e turismo principale è affidata alla persona fisica titolare dell’autorizzazione all’esercizio di agenzia di viaggi e turismo Qualora i soggetti di cui al comma 1 non prestino, con carattere di continuità ed esclusività, la propria attività nell’agenzia di viaggi e turismo o non posseggano i requisiti di cui all’articolo 10, la responsabilità di direzione tecnica è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell’elenco di cui all’articolo 12.<br />
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 curano la gestione tecnica dell’agenzia, con carattere di esclusività e continuità in una sola agenzia principale. In caso di inosservanza del suddetto obbligo, la provincia provvede alla sospensione dell’esercizio della professione fino ad un massimo di sei mesi e, nell’ipotesi di recidiva, alla cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 12.<br />
4. In caso di cessazione dell’attività da parte dei soggetti di cui al comma 1 ovvero nel caso di cessazione o sospensione dell’attività del direttore tecnico o di sospensione di questo per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi in un anno, il titolare dell’agenzia ne dà immediata comunicazione alla provincia competente e provvede contestualmente alla designazione di altra persona iscritta nell’elenco di cui all’articolo 12.<br />
Introduzione del concetto di Agenzia sicura:<br />
1. Le agenzie di viaggi e turismo, operanti nella Regione Lazio, già iscritte negli elenchi di cui all’articolo 32, comma 2 della l.r. 13/2007 e che adottano un disciplinare che garantisca un alto livello nell’organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti e il rispetto del “turismo etico”, nell’ambito dell’attività di vendita diretta al pubblico, possono richiedere, ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 13/2007, l’iscrizione all’elenco regionale delle agenzie sicure, di seguito denominato elenco regionale.<br />
Art. 15<br />
(Elementi di qualificazione)<br />
1. Le agenzie di viaggi e turismo, che intendono richiedere l’iscrizione all’elenco regionale, forniscono, nello svolgimento delle proprie attività, precise garanzie rispetto ai seguenti elementi di qualificazione:<br />
a) livello organizzativo;<br />
b) affidabilità verso il cliente;<br />
c) eticità dell’offerta;<br />
2. Per misurare ciascuno degli elementi di cui al comma 1 sono individuati i seguenti indicatori:<br />
<br />
a) per il livello organizzativo:<br />
<br />
1) indice di specializzazione territoriale;<br />
2) allargamento dell’orario di accessibilità;<br />
3) allargamento delle giornate di accessibilità;<br />
4) servizio on-line;<br />
5) facilità di accedere alle offerte last-minute;<br />
6) servizio di appuntamento;<br />
7) colloqui con esperti o visitatori delle mete selezionate per personalizzare il viaggio;<br />
8) disponibilità di servizi accessori connessi;<br />
9) personalizzazione della proposta;<br />
10) qualità dei servizi offerti.<br />
<br />
b) per l’affidabilità verso il cliente :<br />
1) accettazione dei più diffusi sistemi di pagamento;<br />
2) offerta dei servizi sostitutivi nella realizzazione del prodotto offerto;<br />
3) soddisfazione del cliente;<br />
4) informazioni complete e prezzi chiari;<br />
5) esperienza;<br />
6) disponibilità di informazioni e assistenza durante il soggiorno;<br />
7) personale riconoscibile;<br />
8) competenza linguistica;<br />
9) iscrizione ad una associazione di categoria che adotti un codice deontologico;<br />
10) iscrizione ad una associazione di categoria che abbia sottoscritto protocolli od intese per la costituzione di commissioni arbitrali o conciliative con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 45, comma 1, della l. r. 13/2007.<br />
<br />
c) per l’eticità dell’offerta:<br />
1) azioni di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo;<br />
2) adesione ad un codice etico;<br />
3) sensibilizzazione del cliente.<br />
3. Sono qualificate agenzie sicure ed iscritte nell’elenco regionale le agenzie di viaggi e turismo che, sulla base degli indicatori previsti dal presente articolo, raggiungano almeno il cinquantuno per cento del punteggio massimo assegnabile, secondo i criteri previsti dall’Allegato B “Criteri di valutazione delle domande”.
 

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