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NUOVO CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE DEL TURISMO

Sergio Lombardi Taxbnb

Dottore Commercialista - Fondatore taxbnb.it
#1
LA SEMPLIFICAZIONE NON ABITA QUI

Non è finita per il settore turistico immobiliare: pochi giorni fa, il Ministro del Turismo Garavaglia ha annunciato di aver finalmente approvato un decreto attuativo per il codice identificativo, che “era fermo da due anni e mezzo”.

Il codice identificativo alfanumerico approvato con il decreto prevede una serie di parametri idonei ad individuare la struttura ricettiva, come la tipologia degli alloggi, l’ubicazione, la capacità ricettiva, le autorizzazioni, il soggetto che esercita l’attività, anche in forma di locazione breve, il codice identificativo regionale, o laddove questo non sia stato adottato, un codice alfanumerico generato dalla banca dati stessa.

Già da questa descrizione, si comprende quanto il potere di questo ennesimo codice sia sopravvalutato. Se in una regione non è previsto il codice identificativo regionale e quindi una locazione turistica non è censita, come farà la banca dati a conoscere quell’immobile ignoto e così ad autogenerare il codice alfanumerico? Sarà onnipotente come il Midichlorian di Guerre Stellari? O riprodurrà codici per gemmazione?

La situazione dei codici identificativi in Italia è già ridondante, con quasi tutte le regioni ad applicare un codice alle strutture ricettive e/o alle locazioni turistiche, utilizzando nomi molteplici (vedi la mappa aggiornata compilata da Taxbnb). Anche in questo, noi italiani siamo glocal, oppure medievali, se preferite: per i codici si va dal CIR (acronimo adottato in otto regioni) al CITRA ligure, dal CUSR campano al CIS pugliese, passando per il CIPAT trentino e lo IUN sardo. In alcuni territori (Roma, Napoli ed altri comuni), ai codici identificativi regionali si aggiunge anche il codice identificativo comunale. Abbiamo così il CIU, il CIC e tante altre sigle, che turbano il sonno degli host.
ITALIA CODICI low.jpg

Purtroppo finora questi codici, oltre a creare complicazione burocratica, poco hanno fatto contro l’abusivismo e l’evasione fiscale e in favore della sicurezza.

Sul tema del codice identificativo, colpisce la cronaca parziale e incompleta nella maggior parte degli articoli e news che circolano sull’argomento, tutti incentrati sulle locazioni brevi, i cui titolari sono ormai definiti stabilmente “furbetti” e sui quali grava una presunzione di abusivismo.

In realtà, la nuova banca dati riguarda sia le locazioni turistiche che le strutture ricettive. Se la scarsa conoscenza di un testo nuovo come quello del decreto ministeriale può essere giustificata, è grave non conoscere la disciplina relativa alle attività turistiche abusive, prima di parlarne in un canale di informazione.

Il concetto di locazione turistica abusiva giuridicamente non esiste, mentre esiste in tutte le discipline regionali la fattispecie di struttura ricettiva abusiva, con il relativo sistema sanzionatorio. Nella realtà, se un alloggio ospita turisti ma non ha alcuna autorizzazione, viene definito struttura ricettiva abusiva e punito in varie regioni con 10mila euro di sanzione, oltre all’immediata chiusura dell’attività.

Per le attività sans papier, tutti i verbali emessi attualmente sono quindi per struttura ricettiva abusiva, perché le sanzioni sono così codificate a causa della competenza regionale, ma anche per comune prassi accertativa.

L’altro fattore che fa scattare sanzioni e chiusure è lo standard di livello “alberghiero”, non consentito ai “piccoli”: servizi turistici di fascia alta offerti di fatto da molte attività non imprenditoriali, quasi sempre senza autorizzazione e senza accordi scritti con i “fornitori di esperienze”, guide turistiche, cuochi, artisti e artigiani, le cui creazioni sono richiestissime dai turisti.

I 4 PILASTRI PER LA LOTTA AL SOMMERSO

Il nuovo codice alfanumerico, e tutti i codici regionali già esistenti, possono essere considerati come la targa di un’auto. Ma in assenza di vigili, autovelox, tutor e telecamere delle zone a traffico limitato, come si fa a rilevare una violazione?

L’operazione codice va completata con le altre attività di controllo e verifica, per renderla un efficace strumento di legalità. Solo questa azione combinata potrà “depurare” il settore dalle numerosissime attività in nero che, oltre ad operare senza autorizzazione e ad alimentare l’evasione fiscale, sono diventati un problema di sicurezza nazionale, con migliaia di ospiti non identificati dalla Questura, perché non comunicati dalle strutture abusive.

Gli elementi necessari al contrasto delle attività sommerse nel turismo sono quattro:

・Codice Identificativo

・ Portali collaborativi

・ Incrocio dei dati fiscali

・ Controlli (porta a porta e informatici)

Continua a leggere su Il Sole 24 Ore Econopoly l'articolo di Sergio Lombardi
 
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