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Nuova apertura agenzia di viaggio in Sicilia

#1
Salve a tutti, sono Luca
A breve aprirò un'agenzia di viaggi in Sicilia, precisamente a Canicattì.
Lavoreremo a 360 gradi sia in maniera online che offline, creando nuove sinergie con le strutture della nostra regione ai fini di aumentare i viaggi verso la nostra splendida isola.

Ho delle perplessità riguardanti il direttore tecnico, in quanto non ho attualmente i requisiti tecnici per sopperire a tutto ciò.

Rientra nella legalità prendere un direttore esterno che figuri solo su carta? O potrebbero esserci dei problemi legali?

Grazie
 
D

Dottor X

Guest
#2
Preg. mo Luca, premetto che: la disciplina normativa relativa al D.T. di agenzia di viaggi rientra tra quella prevista per le professioni, di cui all'art. 117 comma 3° della Costituzione (competenze concorrenti Stato-regioni - lo Stato pubblica le leggi quadro o cornici e le regioni le recepiscono). Ritengo che lei possa assumere un D.T. abilitato, nel rispetto del DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006 n. 30 - RICOGNIZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROFESSIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131. Detta norme specifica le competenze e l'inquadramento giuridico delle professioni. Assumere un direttore tecnico comporta il rispetto del "Contratto nazionale del turismo" (2018). La figura di D.T.di agenzia di viaggi, sicuramente, deve essere inquadrata come "QUADRO" ciò significa che, in caso di contenzioso, da parte del D.T., lei sarebbe obbligato ad un risarcimento: retributivo e contributivo per la qualifica di "QUADRO".

Per ulteriori consulenze, le proporrò un'assistenza dedicata.

Cordialmente

Dott. X
P.s. - A seguire le norme e la giurisprudenza in merito a quanto sopra citato.


La Corte Costituzionale in più occorrenze ha avuto modo di pronunciarsi sulla materia “professioni” del turismo e sul riparto di competenza tra Stato e regioni.
In tali momenti il giudice delle leggi ha chiarito che l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato. In particolare, con la sentenza n. 355/2005 la Corte ha stabilito che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni, in materia di professioni, l’istituzione di nuovi o diversi albi (rispetto a quelli già istituiti con leggi dello Stato) per l’esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.
La sentenza n. 222/2008 è ulteriormente ritornata sulla questione. Nel dichiarare infondata una questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 10, co. 4, della L. 40/2007, la Corte ha ribadito che “il settore in cui una determinata professione si esplica non rileva in merito alla definizione dei principi fondamentali della disciplina stessa; la fissazione dei principi fondamentali spetta sempre allo Stato, nell’esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell’art. 117, co. 3 della Cost.”. Tale principio indipendentemente dalla specifica area caratterizzante la “professione”, si configura come principio fondamentale invalicabile dalla legge regionale (da ultimo la sentenza n. 271/2009).
Come abbiamo avuto modo di notare, l’attribuzione della materia “professioni” alla competenza concorrente prescinde, cioè, dal settore nel quale l’attività professionale si esplica e corrisponde all’esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell’ordinamento comunitario.
In conclusione, secondo la Corte, il fatto che la professione si esplichi nel campo turistico risulta ininfluente ai fini del riparto di competenze delineato dalla Costituzione.
Ne deriva che, anche con riguardo alle professioni turistiche, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., compete allo Stato nell'esercizio della propria competenza concorrente, l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio.
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