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numero viaggi consentiti associazione culturale

#1
Gentili,<br />
<br />
ho ricevuto una proposta di collaborazione come accompagnatore da una associazione culturale della mia città, in Veneto. Avrei bisogno di capire di più alcune questioni legali connesse con i limiti del numero di viaggi. Loro non hanno saputo darmi una risposta chiara in materia. Io sapevo che per offrire servizi in ambito turistico è necessario :<br />
<br />
a) che le associazioni operino a livello nazionale e, quindi, che abbiano sede nella maggior parte del territorio italiano e, soprattutto, che coinvolgano flussi di soci da e per tutto il territorio;<br />
b) che le associazioni (e le attività comunque svolte) abbiano finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, e, quindi, non si limitino alla pura e semplice organizzazione di servizi turistici a prezzi contenuti;<br />
c) che tutte le attività turistiche e ricettive svolte dalle associazioni, siano destinate ed utilizzate esclusivamente dai soci delle stesse.<br />
<br />
Inoltre ho capito che la legge-quadro demanda alle leggi regionali il compito di stabilire le concrete modalità di attuazione dei principi contenuti nella normativa nazionale e che le Associazioni senza scopo di lucro possono organizzare viaggi, con varie limitazioni sia rispetto al numero dei viaggi (occasionali) che alla loro durata, ecc., unicamente a favore dei propri soci. La cosa che non riesco a comprendere è quanti viaggi all'anno possono organizzare senza avvalersi di agenzie o tour operator?<br />
Ho trovato tutte le info sul portale della provincia di Siena, ma nulla a livello di Regione Veneto. E immagino che il principio venga poi applicato in modo diverso da Regione a Regione sul piano delle limitazioni - numero e caratteristiche dei viaggi.<br />
Ringrazio per l'attenzione, fiducioso in una risposta<br />
<br />
Lorenzo Guglielmi
 
D

Dottor X

Guest
#2
Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002) TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO<br />
dall'articolo 61 all'articolo 82,<br />
per le associazioni e organismi senza scopo di lucro i seguenti articoli:<br />
<br />
Art. 64 - Associazioni e organismi senza scopo di lucro.<br />
1. Le associazioni senza fini di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali,<br />
religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all'articolo 63<br />
esclusivamente per i propri aderenti ed associati, che risultano iscritti da non meno di<br />
due mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e<br />
legate tra di loro da accordi internazionali di collaborazione e purché iscritte nell'elenco<br />
speciale di cui all'articolo 75. A tale fine le predette associazioni devono uniformarsi a<br />
quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)<br />
resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23<br />
novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE del Consiglio del 29<br />
giugno 1982 nella parte concernente gli agenti di viaggi e turismo, e dal decreto<br />
legislativo n. 111/1995.<br />
2. Le associazioni di cui al comma 1 stipulano una polizza assicurativa, con<br />
massimale non inferiore a due milioni di euro a garanzia dell'esatto adempimento degli<br />
obblighi assunti ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione<br />
internazionale relativa al contratto di viaggio e dal decreto legislativo n. 111/1995. I<br />
programmi di viaggio devono essere redatti secondo le indicazioni di cui all'articolo 69.<br />
3. Gli organismi aventi finalità politiche, sindacali, religiose, sportive e ricreative<br />
che senza scopo di lucro organizzano viaggi e gite occasionali fra i loro aderenti, non<br />
sono soggetti ad alcuna iscrizione. Tali organismi devono comunque stipulare una<br />
assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ai viaggi ed alle gite<br />
occasionali con massimale non inferiore a due milioni di euro.<br />
4. Gli enti locali, fatte salve le attività istituzionali svolte ad esclusivo favore di<br />
anziani, minori e portatori di handicap, regolarmente assicurate, devono avvalersi, per<br />
l'organizzazione tecnica di viaggi, di agenzie autorizzate.<br />
<br />
Art. 75 - Elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di lucro.<br />
1. Presso ciascuna provincia è tenuto un elenco speciale delle associazioni di cui<br />
all'articolo 64 comma 1; l'elenco è pubblico e le sue risultanze sono pubblicate, entro il<br />
mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto a<br />
cura della provincia.<br />
2. L'iscrizione nell'elenco e l'eventuale cancellazione avvengono a richiesta<br />
dell'organismo interessato.<br />
3. Condizione per richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è che le<br />
associazioni possiedano, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti.<br />
Alla domanda di iscrizione nell'elenco speciale deve essere allegata la seguente<br />
documentazione o relative dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge:<br />
a) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del<br />
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle<br />
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”<br />
di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, commi da 1 a 4, del decreto<br />
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai<br />
servizi del mercato interno”; (41)<br />
b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;<br />
c) polizza assicurativa di responsabilità civile, con massimale non inferiore a due<br />
milioni di euro, stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle<br />
34<br />
attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione<br />
internazionale (CCV) di cui alla legge n. 1084/1977, nonché dal decreto legislativo n.<br />
111/1995. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio deve<br />
essere inviata annualmente;<br />
d) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, concernente l'indicazione,<br />
del responsabile delegato per le attività turistiche svolte dall'associazione medesima, che<br />
deve risultare iscritto all'albo provinciale dei direttori tecnici di cui all'articolo 78.<br />
4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 consente lo svolgimento delle attività<br />
finalizzate al conseguimento dello scopo sociale nei limiti e secondo le modalità<br />
indicate nell'articolo 64.<br />
Art. 76 - Revoca dell'iscrizione dall'elenco speciale.<br />
1. La violazione reiterata delle norme di cui all'articolo 64 determina la revoca<br />
dell'iscrizione nell'elenco provinciale da parte della provincia.
 

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