• Ciao! perché non prendi parte alle discussioni e non dici la tua? Registrati ora!

Normativa casa vacanze

#1
Buongiorno,<br />
nella valutazione se mi conviene convertire in casa vacanza un appartamento a Roma al momento affittato a studenti, ho alcune domande per le quali non sono riuscito a trovare risposa su Intenet. Visto che questo forum (in realtà tutto il sito) mi sembra ben organizzato e professionale, vorrei capire se c'è qualcuno di voi che puo aiutarmi.<br />
<br />
1. Il <strong>periodo minimo</strong> di affitto di una casa vacanza regolarmente iscritta (cassifiata, on przzario dichiarato, ecc.) è di 1 settimana o, come ho trovato scritto su un sito ma senza alcun riferimento a normative o regolamenti regionli, può essere anche solo di 1 giorno?<br />
2. Se la durata del soggiorno è inferiore ai 30 giorni, è necessario sottoscrivere un <strong>contratto</strong> (pur senza registrarlo) o è sufficiente fare una ricevuta? E il <strong>bollo</strong> sulla ricevuta deve essere di 1,81euro, corretto?<br />
3. In sede di dichiarazione IRPEF, è applicabile la <strong>cedolare secca</strong> a questi contratti (avendolo preventivamnte dichiarato sul contratto sesso, sempre che il contratto sia necessario)? E sia nel caso di cedolare secca sia di tassazione irpef normale, possono ridurre la mia <strong>base imponibile</strong> sottranedo a quanto percepito i costi delle bollette e del condominio?<br />
<br />
Grazie mille per tutte le risposte (anche parziali) che potrete darmi :) :) :)<br />
Daniele
 
D

Dottor X

Guest
#2
Grazie per i complimenti. Se desidera ricevere il testo integrale della normativa di riferimento mi scriva : <a href="mailto:saveriopanzica@alice.it">saveriopanzica@alice.it</a><br />
La normativa di riferimento per la regione Lazio: Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 BUR 7 Novembre 2008, n. 41, S/130 Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere.<br />
Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)<br />
1.Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli articoli 23, comma 6, 25, comma 1, 27, comma 2, lettera a) e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13<br />
(Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture ricettive extralberghiere e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi, i<br />
corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali, nonché, i casi di chiusura temporanea dell'esercizio autorizzata dal comune.) "case e appartamenti per vacanze", gli immobili arredati per l'affitto ai turisti, esclusa la somministrazione di alimenti e bevande, nonché, di offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi. Le gestioni di case ed appartamenti per vacanze si distinguono nelle seguenti tipologie:<br />
1) in forma non imprenditoriale, per la gestione occasionale di una o due case o appartamenti per vacanze;<br />
2) in forma imprenditoriale, per la gestione non occasionale ed organizzata di tre o più case o appartamenti per vacanze.3. Le case e appartamenti per vacanze posseggono tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:<br />
a) fornitura di arredo, utensili, materiale per la pulizia dell'appartamento e ogni altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti;<br />
b) fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e fredda, nonché, qualora la locazione comprenda i periodi dal 1 ottobre al 30 aprile, del servizio di riscaldamento;<br />
b bis) camere dotate di porta e finestra, arredate con un tavolino, un armadio, uno specchio e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente, con abatjour;<br />
c) cambio delle lenzuola e della biancheria da bagno almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio dell'ospite, solo nelle case e negli appartamenti per vacanze a scopo imprenditoriale; per le case e gli appartamenti per vacanze a scopo non imprenditoriale è sufficiente la fornitura delle lenzuola e della biancheria;<br />
d) in caso di gestione in forma imprenditoriale prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), inoltre, deve essere assicurato:<br />
1) servizio di ricevimento e recapito ubicati anche in comuni limitrofi a quello dove hanno sede gli immobili;<br />
2) assistenza all'ospite per interventi urgenti di manutenzione ordinaria delle case e degli appartamenti;<br />
2 bis) presenza di cassetta di primo soccorso ed estintore;<br />
d bis) punto telefonico ad uso comune solo per chiamate d'emergenza
 
#3
Grazie mille,<br />
ho scaricato la normativa online (in parte anticipatami da lei nella risposta) e, facendo altri approfondimenti su Internet, ho scoperto che:<br />
- il periodo minimo di affitto è 3 giorni e massimo di 3 mesi consecutivi<br />
- la normativa sembra che non richieda un contratto (se l'affitto è inferiore ai 30 giorni), ma è comunque bene farlo sottoscrivere se si vuole applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi (avendolo specificato sul contratto stesso)<br />
- nel caso di affiti per più di 30 giorni il contratto invece va fatto e va registrato<br />
- il bollo è comunque di 1,81euro (visto che supera sempre 77,45euro)<br />
<br />
Sulla base della vostra conoscenza, ci sono eccezioni a quanto ho trovato?<br />
Grazie di nuovo<br />
Daniele
 
D

Dottor X

Guest
#5
LA DES s.r.l. DI PALERMO DI MARCELLO SCALISI HA IL PIACERE DI COMUNICARE CHE NEI GIORNI 19-20-21/26-27-28 OTTOBRE 2016 ORARI DELLE LEZIONI 09:00-14:00 - AVRA' LUOGO IL

CORSO PER L’AVVIAMENTO E LA GESTIONE DI:
BED &amp; BREAKFAST – CASE PER VACANZE (APERTE AL PUBBLICO E PRIVATE) – CASE PER FERIE - AFFITTACAMERE - ALBERGHI DIFFUSI

Direttore del corso e responsabile della didattica: Dott. X cell. 3286645339 - DES S.r.l. Palermo – Piazza Don Bosco n. 6 -Tel: 091546010 - E-mail:info@dessrl.it

Il corso intende offrire un quadro esaustivo della normativa di riferimento del comparto turistico e un valido accompagnamento per tutti gli adempimenti burocratici e fiscali, indispensabili per avviare e strutture della ricettività diffusa al fine di favorire lo sviluppo di micro imprese del turismo, nonché ottimizzare le competenze di coloro che già operano nel settore, nel rispetto della legalità e della libera concorrenza nel mercato turistico globale.
 
#6
salve,vi sottopongo una questione che solo apparentemente non ha a che fare con l'argomento trattato (sulle normative mi limito a dire: fidatevi di saverio :), è ferratissimo in materia). In realtà credo che in qualche modo riguardi sia chi affitta appartamenti sia chi li cerca attraverso il web. ebbene: in questi ultimi tre o quattro mesi, ho letto di decine di truffe ai danni di persone che affittavano case vacanze: dopo aver pagato la caparra, gli pseudoproprietari sparivano. e magari l'indirizzo della casa era inesistente.

domanda: c'è un modo più o meno certo per tutelare coloro che prendono in fitto una casa vacanze?

credo che la cosa debba interessare anche i proprietari: se la truffa diventa "virale" alla fine diventerà dura se non impossibile offrire disponibilità di appartamenti sul web.
la diffidenza finirà per allontanare tanti potenziali clienti. a maggior ragione perché ho letto che la truffa te la becchi anche se ti affidi a siti di una certa fama (che evidentemente non riescono a fare verifiche approfondite sugli inserzionisti)
 
D

Dottor X

Guest
#7
Grazie a Luigi per i complimenti. Ritengo ci sia solo un metodo per non farsi truffare dai numerosi lestofanti che operano sulla rete.La maggior parte dei miei clienti opera attraverso BOOKIG. AFFIDATEVI A BOOKING, NON SI PAGA IN ANTICIPO E, IN GENERE, LA GENTE SERIA LAVORA CON QUESTA OTA (ONLINETRAVELAGENCY).
 

Membri online

Statistiche forum

Discussioni
6,314
Messaggi
38,425
Utenti registrati
19,236
Ultimo utente registrato
Oksana khramova
Top