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Normativa aggiornata su B&B in Sicilia al 21/02/2019

#1
Buongiorno, ravviso la necessità di avere la cronologia delle fonti vigenti (leggi, decreti e regolamenti, al netto delle abrogazioni) che regolano i B&B sia non professionali, che professionali (affittacamere, quindi).

Sempre che siano diverse da quelle che già conosco e altri dettami e che di seguito elenco:

>la legge 27/96; (di cui non si parla ancora di B&B)
>art 88 L.32/2000 (che li introduce)
>il D.A. 189/s2tur 2017 e il D.A. 2351/gab02014 abbrogati dal D.A. 22/11/18 (ultima classificazione, requisiti minimi, e disposizioni);
>il D.M.236/89 e relative cogenze delle prescrizioni
>soggetti a SCIA in qualunque forma di gestione a SUAP
>licenza concessa dalla provincia
>soggetti a Schedine Allogiati
>soggetti a ISTAT
>soggetti a Contributo di soggiorno (se previsto dal comune)
>soggetti a Canone Speciale
>soggetti a TARI maggiorata (equiparata ad attività alberghiera senza ristorazione)
>soggetti a residenza del proprietario se B&B, e no, se invece Affittacamere.


A parte le norme e gli obblighi accessori di cui sopra (spero siano solo quelli), ciò che SCONOSCO è IL REGOLAMENTO VIGENTE Regionale (sia che provinciale [ME] se divergente), in merito a:

>CHIUSURE DURANTE L'ANNO, sia per b&b non professionale, dando per assunto che il b&b professionale (affittacamere) non abbia restrizioni di chiusure.
>CAPITOLO COLAZIONI (imbustati si/no, prodotti fatti in casa e/o artigianali)?
>ALTRO???
>DEROGHE?


Sembra introvabile sul sito della Regione, e sul sito della Città metropolitana di Messina (ad oggi sito bloccato).

I referenti degli uffici centrali e territoriali, a richiesta di tale regolamento, affermano disparate e contraddittorie regole, tipo:
>chiusura 30gg all'anno consecutiva.
>chiusura 30gg non consecutiva.
>attività autorizzata per max 270 gg all'anno.
>nessuna limitazione di apertura/chiusura.

SOS SOS SOS. Mi sono perso qualcosa?

Grazie in anticipo per l'attenzione ai Membri esperti che trovano il tempo di darci lumi.
 
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Dottor X

Guest
#2
Premetto che in Sicilia non è ammessa la gestione non imprenditoriale per i B&B in quanto
l'art. 41, comma 2, della L.R. 2/2002, così dispone: Art. 41.
Bed and breakfast - 1. Il bed and breakfast è inserito tra le attività di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
L'art. 3 della della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 così recita Art. 3 Definizione di aziende ricettivo-alberghiere.
Pertanto, trattandosi di azienda ricettiva, il B&B, non può essere svolto come attività saltuaria. Stessa disciplina per l'attività stagionale: articolo 5 commi 7-8-9 legge regionale n. 27/1996:
7. Il titolare della licenza, qualora opti per un'apertura stagionale, comunica all'AAPIT (Oggi città metropolitane o liberi consorzi comunali), almeno tre mesi prima, la data di apertura e quella di chiusura.
8. Entro il primo marzo di ogni anno, il titolare della licenza di esercizio ricettivo comunica all'AAPIT le tariffe e l'apertura annuale o stagionale.
9. L'apertura delle attività stagionali è consentita dal 21 marzo al 30 ottobre.

>soggetti a Canone Speciale- Non soggetto perché la norma sul canone RAI indica il canone speciale solo per gli affittacamere
>soggetti a TARI maggiorata (equiparata ad attività alberghiera senza ristorazione) Errata interpretazione dei comuni, perché i decreti di classifica per CAV - affittacamere e B&B dispongono che dette strutture devono mantenere le caratteristiche delle "case di civile abitazione"
L'attività viene avviata presentando la SCIA al SUAP competente
, le licenze non sono più contemplate.

La classifica viene attribuita nel rispetto dei parametri di cui ai decreti:
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 15 febbraio 2017. Requisiti minimi per la classificazione in stelle dei bed and breakfast.

Normativa con successive modifiche e integrazioni

Art. 88 Aiuti al bed and breakfast (1) FONTE UFFICIALE BANCA DATI TERESI (REGIONE SICILIANA)
(modificato dall'art. 110, comma 14, della L.R. 6/2001, dall'art. 41, comma 2, della L.R.
2/2002 e modificato e integrato dall'art. 77 della L.R. 4/2003)



1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di cinque camere ed un massimo di venti posti letto, fornendo alloggio e prima colazione.


1 bis. L'attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati.

2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.

4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.

5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato. 6. L'esercente l'attività di Bed and Breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.

7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente.

8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.

9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA. (l'art. 41 comma 1 della L.R. n.2/2002 - ha disposto che l'attività di B&B sia aziendale)

10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:


a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;


b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;


c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.


11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.

12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale.


13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.

14. All'attività di bed and breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 35 e 50 della presente legge.

Banca dati giuridica siciliana Francesco Teresi Pagina 2 di 2
 
#3
Caspita!! Interessanti notizie.

Ho messo in ordine la cronologia delle modifiche.
Ho ulteriormente approfondito alcune criticità che mi venivano in mente e capisco quanto segue (forse erroneamente?):

1) Secondo art.41 L.2 marzo 2002, in Sicilia l'esercizio di B&B, è possibile solo con apertura di p.iva. rientrando nelle strutture ricettive, di fatto a carattere d'impresa di cui all'art 3 legge 27/96.
2) Ma il punto 1 qui sopra e anche la Sua premessa, viene sconfessato dall' art.5 D.A. 30/11/2004 che edita, la non continuità, come prerogativa all'esercizio senza p.iva. (mia considerazione, non trovando succ. mod. che sopprimono questo articolo di legge).
3)Quindi Si, B&B non professionale ma con limiti di operatività temporale.

3)si, istat
4)si, contributo soggiorno
5)sempre, Scia
6)nessuna, prescrizione in materia di abbattimento architettonico trattandosi di civili abitazioni
8)SI canone speciale, perché la normativa Rai canoni speciali, seppur nominando alla lettera D, solo gli ''affittacamere'', invece alla lettera E, per le strutture ricettive recepisce il DPCM 13/09/2002 che, nell'allegato art.1 (conferenza Stato Regioni), comma 1 dice....''altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali''. Per cui, (considerazione personale) è sottinteso richiamare l'art.41 L.n.2 26/03/2002 ( che include i B&B nelle strutture ricettive, di cui art.3 L.27 6/4/96).
9) Rimborso canone standard se esercitato in 1° casa, e quindi utenza residenziale, a dedurre dal computo del numero degli apparecchi.
10)si, alloggiati web
11) no, tari maggiorata
12)apertura tutto l'anno, e senza obblighi di chiusura, ma solo per l'esercizio con P.iva
13)ricevute e/o fatture.
14)non necessari contratti per il pernottamento.

Mi manca:
>disciplina colazioni?
>disciplina dei limiti, di apertura e chiusura, emanati dagli uffici provinciali che, nella fattispecie, danno seguito al concretizzarsi dell'art.5 D.A. 30/11/2004 di cui sopra ( attività non continuativa. ai sensi art.81, comma 1 lettera. i), tuir approvato con d.p.r. n.917 del22/12/86), vessando con fantasiose formule e anche i maniera assurda, i gestori.


Spero di aver sintetizzato al massimo per una semplice risposta, direttamente sulla righe di domanda.
E spero di aver arricchito la discussione.

Grazie
 
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Dottor X

Guest
#4
Premesso che un D.A. nella gerarchia delle fonti non può intervenire su una legge; ciò dimostra la sua incompetenza e approssimazione nell'affrontare il tema. Il D.A., da lei citato, è stato predisposto per disciplinare i finanziamenti destinati ai gestori di B&B e non già per l'attività ordinaria di B&B. Il predetto D.A. ha evidenziato la differenza, prevista dal T.U.I.R., per specificare le differenze fra attività d'impresa e attività saltuaria.

Pertanto, non si permetta di scrivere che una norma, da lei male interpretata, in quanto incompetente e non esperto di legislazione turistica, mi sconfessa, ma lei che competenze possiede per permettersi di criticare il mio parere? Io da 40 anni mi occupo di legislazione turistica, in qualità di Dirigente della P.A. A.A.P.I.T. di Palermo e Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo della Regione siciliana, ho pubblicato 4 libri di legislazione turistica e decine di articoli sulla normativa turistica. Tengo seminari e conferenze sulla legislazione turistica tutta Italia, dirigo la formazione per: pubblici dipendenti, Forze dell'Ordine, Università e master post lauream.

Il suo intervento è inappropriato e non consono alla qualità di questo FORUM.

INVITO I LETTORI DEL FORUM CHE MI SEGUONO, IN QUALITA' DI ESPERTO DA OLTRE 10 ANNI, DI NON PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LE INESATTEZZE RIBADITE CONTRO LA MIA COMPETENZA.

Ribadisco quanto sopra illustrato in modo circostanziato, preciso e cronologicamente ineccepibile, al contrario delle inesattezze citate da questo signore che non si è neanche presentato.

Dott. X
 
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#5
Mi perdoni, per il termine ''viene sconfessato'', ma non voleva assolutamente essere compreso come termine di inadeguatezza. A volte, anzi spesso, le parole scritte travisano i toni e/o il loro vero significato che si voleva dare, ed alte volte si sbagliano del tutto. Le confermo che nel caso specifico NON vogliono assolutamente sminuire la sua competente conoscenza assolutamente di primo livello assoluto. Io le chiedo comunque scusa se sono stato frainteso, perchè le confermo che così è stato. Certo è che però la sua risposta d'impeto è stata brutale.

Soprattutto perchè, da neofita rispetto alle sue competenze, ho cercato di arricchire la discussione, senza voler sminuire affatto i suoi temi. Ma integrandoli con altri ragionamenti leciti e documentati (giusti o sbagliati) dettati da dubbi leciti ai più e dalla curiosità di capire a fondo e meglio.

Mi sembra quindi inopportuno esser tacciato con affermazione del genere: ...''ciò dimostra la sua incompetenza e approssimazione nell'affrontare il tema'', rincarata per ben 2 volte. Perchè, spropositata nei modi e nei termini, tende a voler asserire che io abbia affrontato il tema con Competenza ed Esattezza. Cosa non vera. Al contrario, ho affrontato le sue puntuali tesi con spirito attento, gratitudine (come Lo meritano sempre), e curioso di approfondire.

In fondo, la risposta, immaginavo potesse essere: '' utente, non ha ragione a sollevare questi punti per questo motivo e per quest'altro ecc..'' (come poi fà, modificando, con l'aggiunta della premessa)

Sommessamente a riprova di umile approccio, Apro infatti con testuali parole ''Ho ulteriormente approfondito alcune criticità che mi venivano in mente e capisco quanto segue (forse erroneamente?):''

E chiudo inoltre con queste: ''E spero di aver arricchito la discussione. ''

Se avrà tempo e modo potrà invece spiegarci e farci capire, a noi neofiti della materia, come mai rispetto alla sua apertura di testo: ... ''Premetto che in Sicilia non è ammessa la gestione non imprenditoriale per i B&B''...,

E invece in Sicilia ci sono migliaia di B&B gestiti in forma non professionale e senza p.iva, ma e sopratutto in che termini legislativi operano se non quelli da me sopra dedotti ed erroneamente presunti? Mi creda non capisco! E la risposta da out/out non mi aiuta a comprendere.

Rinnovo, lo spirito di cui alla mia precedente risposta, che non vuole ledere alcuna professionalità assunta dalla sua lunga esperienza, ma con umiltà le faccio presente che i dubbi restano se non supportati da adeguata spiegazione che non travisi in aggressione ''scritta'' allo scrivente.

Purtroppo la domanda è sempre quella:
In che termini operano migliaia di B&B in Sicilia, visto che lo fanno in modo non professionale ed in modo saltuario, così come inteso dagli uffici di riferimento delle città metropolitane? o di alcune?


Cordialità e riconoscenza per la sua prossima replica che prenderò come segno di comprensione e atto ripacificatore dei toni, ingiustamente a me riservati. I miei qui, sono già noti, evidenti, leali e pacifici e sinceri, tesi a riportare la discussione nei termini di buon senso, da Professionista Esperto quale è lei, a semplice richiedente informazioni, quale sono io (che ho fame di sapere).

Lungi da me dal voler polemizzare, (non mi sognerei mai di farlo con Lei), Spero di aver il piacere di rileggerla ancora, indossando le vesti di utente smarrito nei meandri bui della materia turistica, che la seguirà con ancora maggior attenzione. Buona serata
 
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Dottor X

Guest
#6
Il problema della rete riguarda la presunta capacità di potere dire ciò che si pensa su tutto, specialmente su materie per le quali non si è dotati delle opportune conoscenze, in gergo universitario si definiscono "saperi".
La rete è una grande conquista per la libertà di pensiero, però attenzione a come viene usata. La rete si basa sulla filosofia dell'informazione, ma il cardine dell'informazione va individuato nella correttezza e nelle fonti di assoluta attendibilità.
Questo FORUM riceve, giornalmente, migliaia di visite e, attraverso i suoi esperti, esprime pareri di assoluta attendibilità. Io personalmente, ma anche gli altri esperti dello staff, veniamo ringraziati con innumerevoli complimenti e spesso li riceviamo alla nostra e.mail privata.
Detto questo, nel mio percorso professionale, sono stato sempre dalla parte del diritto, con particolare attenzione agli ultimi, in questo periodo si assiste ad una escalation di prevaricazioni, da parte della P.A., su spinta delle grandi lobbies, contro gli ultimi. Chi sono, a mio parere, gli ultimi del turismo: i gestori di appartamenti privati, di B&B, di CAV ed affittacamere. Ormai, quasi tutti i comuni e le regioni si sono accaniti contro questi ultimi imponendo tassazioni illegittime: imposta di soggiorno per chi alloggia nelle locazioni turistiche/brevi e imposizione di codice di registrazione, a Roma sono arrivati al punto di chiedere un'imposta di registrazione. Per i B&B, le CAV e gli affittacamere viene richiesta la TARI equiparata agli alberghi senza ristorante, ricordo che la Regione siciliana ha pubblicato, nei suoi decreti attuativi, quasi tutti da me coordinati, disposizioni che dispongono il mantenimento delle caratteristiche tecnico-edilizie per le case di civile abitazione.
Ogni anno tra: corsi di formazione, seminari, conferenze, convegni e pagine social incontro migliaia di persone che apprezzano e condividono le mie lotte per una giustizia amministrativa che opera nel rispetto e nella conoscenza del diritto.
Presso l'Assemblea regionale siciliana, sono stati depositati alcuni disegni di legge che ho predisposto per diversi gruppi politici che me lo hanno chiesto, dal 2012, ma ad oggi la politica siciliana non è stata in grado di proporre una "legge organica del turismo".
So benissimo che moltissimi B&B operano, in Sicilia, senza partita IVA ma come ho scritto in precedenza, attenzione a non valutare: la gerarchia delle fonti sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore. Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di produzione, e queste sono disposte secondo una scala gerarchica, secondo la quale la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (gerarchia delle fonti del diritto). Nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara l'invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario.

Pertanto, per quanto riguarda l'inquadramento giuridico dell'attività di gestore di B&B in Sicilia, vige l'art. 41 della legge regionale n. 2/2002 che inserisce i B&B tra le aziende ricettive, illustro, ad ogni buon fine il concetto di azienda: TRECCANI - FONTE:
Azienda -L’azienda è un’organizzazione di persone e beni economici, organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività d’impresa.
Concezione unitaria dell’azienda. - Nel disciplinare l’azienda, l’art. 2555 c.c ne enfatizza il carattere unitario, evidente nella definizione di azienda come complesso organizzato di beni, pone in risalto come l’azienda sia da considerare, dal punto di vista giuridico, lo strumento attraverso il quale l’imprenditore svolge l’attività di impresa, nonché la proiezione patrimoniale di quest’ultima. Possono far parte dell’azienda beni materiali (i locali, i macchinari, le materie prime, ecc.) e beni immateriali (know-how, marchi, avviamento, ecc.), purché accomunati dalla medesima destinazione economica impressa dall’imprenditore. Il fatto di essere coordinati al fine unico di consentire l’esercizio dell’impresa, fa sì che questi beni siano spesso considerati dalla legge unitariamente, come oggetto unico di rapporti giuridici. Irrilevante è invece il titolo giuridico che legittima l’imprenditore a utilizzare un dato bene nel processo produttivo, potendo questi disporne sia a titolo di proprietà che di godimento personale o reale


Se vorrà seguire i miei pareri sarò ben lieto di esprimerli, nello spirito del FORUM.
 
#7
La ringrazio tanto.
Eccellente ed esaustiva risposta, indubbiamente in linea con le sue solite e puntuali disamine.

Quindi, domanda, se ho capito bene (era così che avrei voluto/dovuto rispondere al post di prima), e ribalto questo ineccepibile concetto (gerarchia delle fonti del diritto), sui punti 2-3 e 8, ne consegue quanto sotto?

Interpreto correttamente, se affermo quanto segue, sperando di non far confusione ed esprimendomi nello spirito del Forum?:

A) L' art.5 D.A. 30/11/2004 (decreto assessoriale), non può prevaricare l'art.41 L.2 marzo 2002. (legge)
(ne consegue che tutto l'impianto sui B&B (non professionali) in sicilia è contestabile nei meriti del diritto, da parte chi lo eserciti professionalmente, vedendo lese ad esempio, tra le altre cose, anche solo le regole di esercizio abusivo della professione e concorrenza?
B)IL DPCM 13/09/2002 (decreto presid. consiglio dei ministri), non può prevaricare l'R.D.L 246/1938 e s.m.i. (Regio decreto legge).


C)Aggiungo un'altro punto al tema Rai, (collimante ai B&B) se permette.
Dato per assodato che le Locazioni (esercitate ai sensi art 1571 c.c., L.431/98, D.L 79/2011 e nelle more dei diritti costituzionali in tema di competenze), escono ulteriormente rafforzate dai concetti di cui alla lettera B), è corretto affermare quanto segue?:

>Le locazioni brevi esercitate da privato, non sono soggette a contributo di soggiorno, istat, rai, tari maggiorata. Si, invece a Alloggiati web (come da D.L ''Sicurezza-Salvini''), contratti e ricevute, contratti da 1 notte a 18 mesi (registrando i contratti che nel cumulo annuale, superano i 30gg imputati alla stessa persona).

>E' altresì giusto affermare che, anche se esercitata professionalmente a mezzo 682001, annoverdo per esempio anche 5/10/15 alloggi, non sono soggette anch'esse al pagamento del canone Rai speciale?

>E' altresì giusto affermare che, se questi numerosi alloggi sono in realtà 2°case (per i proprietari, e per cui non si paga nemmeno il canone tradizionale), locate dalla ditta e poi locati a terzi per brevi periodi, oltre a non dover pagare il canone speciale, NON è dovuto neanche quello tradizionale??

Spero di essermi espresso correttamente interpretando i suoi autorevoli spunti, e nel frattempo, auspicandone ulteriori dal Suo cortese riscontro. Spero altresì, di assere stato utile ponendo dei dubbi che albergano sicuramente in molti altri lettori.

Grazie sempre
Buon Week-End
 
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Dottor X

Guest
#8
La ringrazio tanto.
Eccellente ed esaustiva risposta, indubbiamente in linea con le sue solite e puntuali disamine.

Quindi, domanda, se ho capito bene (era così che avrei voluto/dovuto rispondere al post di prima), e ribalto questo ineccepibile concetto (gerarchia delle fonti del diritto), sui punti 2-3 e 8, ne consegue quanto sotto?

Interpreto correttamente, se affermo quanto segue, sperando di non far confusione ed esprimendomi nello spirito del Forum?:

Finalmente riusciamo a comprenderci e a confrontarci con un costruttivo spirito di collaborazione per il bene generale del turismo.

RISPONDO PUNTO PER PUNTO -
A) L' art.5 D.A. 30/11/2004 (decreto assessoriale), non può prevaricare l'art.41 L.2 marzo 2002. (legge)
(ne consegue che tutto l'impianto sui B&B (non professionali) in Sicilia è contestabile nei meriti del diritto?) CORRETTO

B)IL decreto presid. consiglio dei ministri), non può prevaricare l'R.D.L 246/1938 e s.m.i. (Regio decreto legge). CORRETTO MA SPECIFICO ULTERIORMENTE
R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458.
LEGGE 23 dicembre 1999, n.488 “
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2000). Art. 16 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) - Art. 16 L. 23/12/1999 n. 488 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)
A decorrere dal 1o gennaio 2000, per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
Categorie: canone televisione:
alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a 10; pensioni e locande con 2 o 1 stella; campeggi con 2 o 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di 3a e 4a categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: 600.000;

C)Aggiungo un'altro punto al tema Rai, (collimante ai B&B) se permette.
Dato per assodato che le Locazioni (esercitate ai sensi art 1571 c.c., L.431/98, D.L 79/2011 e nelle more dei diritti costituzionali in tema di competenze), escono ulteriormente rafforzate dai concetti di cui alla lettera B), è corretto affermare quanto segue?: Le locazioni turistiche/brevi non devono aspettare nessuna ulteriore modifica, in quanto la norma primaria è l'art. 117 comma 2° della Costituzione lettera L) (codice civile materia di competenza esclusiva dello Stato)

>Le locazioni brevi esercitate da privato, non sono soggette a contributo di soggiorno, istat, rai, tari maggiorata. Si, invece a Alloggiati web (come da D.L ''Sicurezza-Salvini''), contratti e ricevute, contratti da 1 notte a 18 mesi (registrando i contratti che nel cumulo annuale, superano i 30gg imputati alla stessa persona). Anche quelle gestite con codice ATECO 68.20.01 (attività d'impresa di beni immobili propri e in leasing)

>E' altresì giusto affermare che, anche se esercitata professionalmente a mezzo 682001, annoverdo per esempio anche 5/10/15 alloggi, non sono soggette anch'esse al pagamento del canone Rai speciale?
VEDA SOPRA LE TIPOLOGIE RICETTIVE.
LA RAI IN MODO ASSOLUTAMENTE ILLEGITTIMO CON PROPRIA CIRCOLARE HA PROVATO AD EQUIPARARE I B&B E LE CAV ALLE ALTRE STRUTTURE SOGGETTE AL CANONE SPECIALE - X CONTROBATTE:

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze: 2/11/2007 n. 23031 - 9/1/2009 n. 237 ) Affermano l’estraneità delle circolari ministeriali tra le fonti normative del nostro ordinamento: esse costituiscono solo l’interpretazione “ufficiale” data dalla P.A. ad una determinata norma, e come tale assolutamente prive di efficacia vincolante, sia per i cittadini che per i giudici a tal punto che la circolare non vincola neppure l’Amministrazione emanante, né tanto meno gli uffici gerarchicamente subordinati.


>E' altresì giusto affermare che, se questi numerosi alloggi sono in realtà 2°case (per i proprietari, e per cui non si paga nemmeno il canone tradizionale), locate dalla ditta e poi locati a terzi per brevi periodi, oltre a non dover pagare il canone speciale, NON è dovuto neanche quello tradizionale?? CORRETTO

Spero di essermi espresso correttamente interpretando i suoi autorevoli spunti, e nel frattempo, auspicandone ulteriori dal Suo cortese riscontro. Spero altresì, di assere stato utile ponendo dei dubbi che albergano sicuramente in molti altri lettori.

Grazie sempre
Buon Week-End
 
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Dottor X

Guest
#9
La ringrazio tanto.
Eccellente ed esaustiva risposta, indubbiamente in linea con le sue solite e puntuali disamine.

Quindi, domanda, se ho capito bene (era così che avrei voluto/dovuto rispondere al post di prima), e ribalto questo ineccepibile concetto (gerarchia delle fonti del diritto), sui punti 2-3 e 8, ne consegue quanto sotto?

Interpreto correttamente, se affermo quanto segue, sperando di non far confusione ed esprimendomi nello spirito del Forum?:

Finalmente riusciamo a comprenderci e a confrontarci con un costruttivo spirito di collaborazione per il bene generale del turismo.

RISPONDO PUNTO PER PUNTO -
A) L' art.5 D.A. 30/11/2004 (decreto assessoriale), non può prevaricare l'art.41 L.2 marzo 2002. (legge)
(ne consegue che tutto l'impianto sui B&B (non professionali) in Sicilia è contestabile nei meriti del diritto?) CORRETTO

B)IL decreto presid. consiglio dei ministri), non può prevaricare l'R.D.L 246/1938 e s.m.i. (Regio decreto legge). CORRETTO MA SPECIFICO ULTERIORMENTE
R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458.
LEGGE 23 dicembre 1999, n.488 “
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2000). Art. 16 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) - Art. 16 L. 23/12/1999 n. 488 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)
A decorrere dal 1o gennaio 2000, per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
Categorie: canone televisione:
alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a 10; pensioni e locande con 2 o 1 stella; campeggi con 2 o 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di 3a e 4a categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: 600.000;

C)Aggiungo un'altro punto al tema Rai, (collimante ai B&B) se permette.
Dato per assodato che le Locazioni (esercitate ai sensi art 1571 c.c., L.431/98, D.L 79/2011 e nelle more dei diritti costituzionali in tema di competenze), escono ulteriormente rafforzate dai concetti di cui alla lettera B), è corretto affermare quanto segue?: Le locazioni turistiche/brevi non devono aspettare nessuna ulteriore modifica, in quanto la norma primaria è l'art. 117 comma 2° della Costituzione lettera L) (codice civile materia di competenza esclusiva dello Stato)

>Le locazioni brevi esercitate da privato, non sono soggette a contributo di soggiorno, istat, rai, tari maggiorata. Si, invece a Alloggiati web (come da D.L ''Sicurezza-Salvini''), contratti e ricevute, contratti da 1 notte a 18 mesi (registrando i contratti che nel cumulo annuale, superano i 30gg imputati alla stessa persona). Anche quelle gestite con codice ATECO 68.20.01 (attività d'impresa di beni immobili propri e in leasing)

>E' altresì giusto affermare che, anche se esercitata professionalmente a mezzo 682001, annoverdo per esempio anche 5/10/15 alloggi, non sono soggette anch'esse al pagamento del canone Rai speciale?
VEDA SOPRA LE TIPOLOGIE RICETTIVE.
LA RAI IN MODO ASSOLUTAMENTE ILLEGITTIMO CON PROPRIA CIRCOLARE HA PROVATO AD EQUIPARARE I B&B E LE CAV ALLE ALTRE STRUTTURE SOGGETTE AL CANONE SPECIALE - X CONTROBATTE:

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze: 2/11/2007 n. 23031 - 9/1/2009 n. 237 ) Affermano l’estraneità delle circolari ministeriali tra le fonti normative del nostro ordinamento: esse costituiscono solo l’interpretazione “ufficiale” data dalla P.A. ad una determinata norma, e come tale assolutamente prive di efficacia vincolante, sia per i cittadini che per i giudici a tal punto che la circolare non vincola neppure l’Amministrazione emanante, né tanto meno gli uffici gerarchicamente subordinati.


>E' altresì giusto affermare che, se questi numerosi alloggi sono in realtà 2°case (per i proprietari, e per cui non si paga nemmeno il canone tradizionale), locate dalla ditta e poi locati a terzi per brevi periodi, oltre a non dover pagare il canone speciale, NON è dovuto neanche quello tradizionale?? CORRETTO

Spero di essermi espresso correttamente interpretando i suoi autorevoli spunti, e nel frattempo, auspicandone ulteriori dal Suo cortese riscontro. Spero altresì, di assere stato utile ponendo dei dubbi che albergano sicuramente in molti altri lettori.

Grazie sempre
Buon Week-End
 
#10
La ringrazio tanto. Non avevo dubbi e sposo totalmente la sua frase, ''Finalmente riusciamo a comprenderci e a confrontarci con un costruttivo spirito di collaborazione per il bene generale del turismo.''

Le assicuro che da questa discussione, ne imparo, tra le tante altre, almeno 2 di prim'ordine. Ossia:

> Nel web bisogna usare le giuste parole, perchè facilmente travisabili nei toni e nelle intenzioni dello scrivente.
> L'importanza della ''gerarchia delle fonti del diritto'', a cui farò sempre riferimento.

Grazie ancora e buon lavoro
 
D

Dottor X

Guest
#12
La risposta è affermativa. Non essendo previsto alcun divieto specifico, vige il principio della leicità: "ciò che non è espressamente proibito dalla legge è lecito".
 
#21
Premetto che in Sicilia non è ammessa la gestione non imprenditoriale per i B&B in quanto
l'art. 41, comma 2, della L.R. 2/2002, così dispone: Art. 41.
Bed and breakfast - 1. Il bed and breakfast è inserito tra le attività di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
L'art. 3 della della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 così recita Art. 3 Definizione di aziende ricettivo-alberghiere.
Pertanto, trattandosi di azienda ricettiva, il B&B, non può essere svolto come attività saltuaria. Stessa disciplina per l'attività stagionale: articolo 5 commi 7-8-9 legge regionale n. 27/1996:
7. Il titolare della licenza, qualora opti per un'apertura stagionale, comunica all'AAPIT (Oggi città metropolitane o liberi consorzi comunali), almeno tre mesi prima, la data di apertura e quella di chiusura.
8. Entro il primo marzo di ogni anno, il titolare della licenza di esercizio ricettivo comunica all'AAPIT le tariffe e l'apertura annuale o stagionale.
9. L'apertura delle attività stagionali è consentita dal 21 marzo al 30 ottobre.

>soggetti a Canone Speciale- Non soggetto perché la norma sul canone RAI indica il canone speciale solo per gli affittacamere
>soggetti a TARI maggiorata (equiparata ad attività alberghiera senza ristorazione) Errata interpretazione dei comuni, perché i decreti di classifica per CAV - affittacamere e B&B dispongono che dette strutture devono mantenere le caratteristiche delle "case di civile abitazione"
L'attività viene avviata presentando la SCIA al SUAP competente
, le licenze non sono più contemplate.

La classifica viene attribuita nel rispetto dei parametri di cui ai decreti:
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 15 febbraio 2017. Requisiti minimi per la classificazione in stelle dei bed and breakfast.

Normativa con successive modifiche e integrazioni

Art. 88 Aiuti al bed and breakfast (1) FONTE UFFICIALE BANCA DATI TERESI (REGIONE SICILIANA)
(modificato dall'art. 110, comma 14, della L.R. 6/2001, dall'art. 41, comma 2, della L.R.
2/2002 e modificato e integrato dall'art. 77 della L.R. 4/2003)



1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di cinque camere ed un massimo di venti posti letto, fornendo alloggio e prima colazione.


1 bis. L'attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati.

2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.

4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.

5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato. 6. L'esercente l'attività di Bed and Breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.

7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente.

8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.

9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA. (l'art. 41 comma 1 della L.R. n.2/2002 - ha disposto che l'attività di B&B sia aziendale)

10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:


a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;


b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;


c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.


11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.

12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale.


13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.

14. All'attività di bed and breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 35 e 50 della presente legge.

Banca dati giuridica siciliana Francesco Teresi Pagina 2 di 2
Buongiorno Dott. X e grazie per le sue delucidazioni in merito alla normativa sui B&B. Vorrei aprire un B&B a Castroreale (ME) e sto presentando il progetto per adeguare l'abitazione di proprietà. Mi conferma che non è necessario realizzare un servizio per i disabili? Inoltre il fabbricato ricade in un quartiere del centro storico non accessibile ai disabili. Esistono delle deroghe riguardanti gli indici minimi di abitabilità delle camere e delle aree comuni nei centri storici?
 
D

Dottor X

Guest
#22
Buonasera Elvira, la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, dispone, ta l'altro, all'articolo 1 comma 1 che:
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
La norma attuativa ella predetta legge: il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, in riferimento a quanto sopra citato, dispone, tra l'altro, che
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 1. Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente decreto si applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e.ss.mm. e ii. Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Pertanto, quando il suo tecnico ha presentato il progetto al comune, se l'intervento fosse stato soggetto alla ristrutturazione, avrebbe dovuto adeguare l'immobile all'abbattimento delle barriere architettoniche, a meno che non avesse constatato l'inaccessibilità dei portatori di handicap all'immobile.
Il mio suggerimento è quello di ottenere, in via preventiva, un parere del centro storico del comune.
 
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#23
Buonasera Elvira, la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, dispone, ta l'altro, all'articolo 1 comma 1 che:
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
La norma attuativa ella predetta legge: il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, in riferimento a quanto sopra citato, dispone, tra l'altro, che
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 1. Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente decreto si applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e.ss.mm. e ii. Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Pertanto, quando il suo tecnico ha presentato il progetto al comune, se l'intervento fosse stato soggetto alla ristrutturazione, avrebbe dovuto adeguare l'immobile all'abbattimento delle barriere architettoniche, a meno che non avesse constatato l'inaccessibilità dei portatori di handicap all'immobile.
Il mio suggerimento è quello di ottenere, in via preventiva, un parere del centro storico del comune.
Nel mio caso non trattandosi di ristrutturazione ma solo di opere interne per la realizzazione di un nuovo bagno non è necessario applicare la norma per l'abbattimento delle barriere. corretto? L'ultima ristrutturazione risale al 1978 il fabbricato è una unità singola a schiera senza spazi condominiali e risale ai primi del 900. E per quanto riguarda la consistenza minima delle camere ( 14 mq camera doppia 9 mq camera singola dal PRG comunale.) per i centri storici vi sono delle deroghe?
 
#24
Troverà il decreto di classifica nella GURS n. 51 del 2018. Ho provato ad allegarlo ma la dimensione del FILE non è supportata dal sistema. A seguire il sito trovi l'anno 2018 la gazzetta n. 51 a pag. 91
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Indicep1.htm
Buonasera,
ho letto che tra i servizi possibili di un affittacamere vi è la somministrazione per gli ospiti, quindi se i requisiti per un affittacamere sono quelli di civile abitazione (quindi anche la cucina) è possibile preparare alimenti per i propri ospiti (cena o pranzo), senza ulteriori autorizzazioni?
 
D

Dottor X

Guest
#25
Buongiorno, dipende dalle normative regionali. Se lei è di Palermo la risposta la troverà nell'art. 5 della legge della Regione siciliana n. 3/2010, detto articolo, scritto nell'ambito dell'agriturismo, dispone che sino a 10 posti letto può essere utilizzata la cucina di civile abitazione.
 
#26
Buongiorno, dipende dalle normative regionali. Se lei è di Palermo la risposta la troverà nell'art. 5 della legge della Regione siciliana n. 3/2010, detto articolo, scritto nell'ambito dell'agriturismo, dispone che sino a 10 posti letto può essere utilizzata la cucina di civile abitazione.
anche se si tratta di affittacamere?
 
#28
Avrei un quesito e spero di non sbagliare forum...
Nella manutenzione straordinaria di un appartamento a Palermo per la realizzazione di un'attività di AFFITTACAMERE si deve prevedere (almeno) il requisito della visitabilità e realizzare almeno un bagno per disabili? O trattandosi di unità residenziale e manutenzione di un solo immobile all'interno di condominio l'abbattimento barriere non è previsto?
 
D

Dottor X

Guest
#29
La legge n. 13/1989 e il DM n. 236/1989 che disciplinano l'abbattimento delle barriere architettoniche prevedono il criterio di visitabilità.

Detta norma è stata recepita dalla Regione siciliana con i Decreti dell'Assessorato regionale per il turismo lo sport e lo spettacolo: 22/11/2018 e 5/6/2019, la risposta è affermativa.

Gli immobili da attivare come esercizi di affittacamere sono soggetti al criterio di visitabilità.
 
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