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Modulistica apertura B&B + info shortlet casa vacanza

#1
Buongiorno, vorrei sapere se avete i moduli da compilare e portare in comune per avviare la pratica di apertura di un B&B.

Inoltre, in attesa che mi venga concessa l’apertura, volevo sapere se ci sono delle leggi da rispettare per poter affittare la mia casa per brevi periodi a mò di casa vacanza. Grazie mille
 
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Dottor X

Guest
#2
Gent.ma,
Come ho già scritto in altre sezioni del forum. Facciamo un po’ di chiarezza. Al SUAP si presenta la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) se si vuole avviare un’attività imprenditoriale turistica disciplinata dalle leggi regionali. Pertanto scarichi i moduli dal sito del SUAP del Comune.

Se, in relazione alle case per vacanza, vuole operare come reddito immobiliare che non è soggetto alla SCIA da presentare al SUAP, le suggerisco quanto segue: tutte le volte che si presenta un ospite faccia firmare il “Contratto per finalità turistica” e rilasci una ricevuta: Le somme incassate vanno inserite nella dichiarazione dei redditi. A seguire le spiego la norma e propongo lo schema di contratto che dovrà utilizzare.

L’art. 1, comma 2, lett. c), della l. 431/1998 recita: “Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano: … c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche”.

Le finalità turistiche di un immobile possono essere intese in due sensi: a) legate alla vocazione turistica dell’immobile, dovuta alle sue caratteristiche oggettive, e come tali destinati a essere locati stabilmente a quei fini; b) pare la tesi più consigliabile, le finalità turistiche non devono essere intese nella finalità propria dell’immobile, ma nell’agire del contraente, proprietario del bene, il quale si è risolto a mettere sul mercato l’immobile con la specifica finalità di destinarlo a un utilizzo non continuativo, ma sfruttando l’ubicazione e la necessità del conduttore di occuparlo per un periodo limitato e legato a esigenze contingenti di riposo e di vacanza. Le finalità turistiche corrispondono a esigenze proprie del conduttore. A questo punto, bisogna domandarsi cosa significa turismo. Anche se turismo non corrisponde a villeggiatura, in quanto la prima presuppone un conduttore in movimento e la seconda un conduttore stanziale per un certo periodo di tempo, lontano dalla propria abituale dimora, tuttavia nelle “finalità turistiche” sono ricompresi ambedue gli aspetti, in quanto la villeggiatura è pur sempre una forma di turismo seppur con maggior stanzialità. Il turismo deve essere inteso come spostamento di una persona dalla propria residenza abituale per motivi di piacere, con l’esclusione della contemporaneità di esigenze di carattere professionale. Un aspetto particolare di turismo può essere considerato il “contratto per il weekend”. È il contratto che le parti stipulano dal venerdì sera al lunedì mattina o alla domenica sera. Viene forfettariamente determinato un canone di locazione pagato anticipatamente, comprensivo di spese accessorie e condominiali (luce acqua, gas, telefono ecc.).
Il locatore concede in locazione al conduttore il solo godimento dell’immobile compresi suppellettili e arredi. È esclusa la fornitura da parte del locatore di pasti e bevande e dei servizi di sorveglianza, custodia e ripulitura, riassetto e manutenzione dei locali e degli arredi, ai quali tutti il conduttore provvede direttamente.
A scelta del locatore può essere richiesta una garanzia per i danni che il conduttore dovesse provocare durante l’uso dell’immobile locato.

Se la locazione in genere è stipulata per un periodo superiore a 30 giorni con un cittadino UE il locatore è tenuto a comunicare la presenza, entro 48 ore dalla consegna e / o dalla sottoscrizione, all’ autorità di pubblica sicurezza tenendo presente che se il conduttore è un cittadino extracomunitario tale comunicazione va fatta sempre entro 48 ore indipendentemente dalla durata del contratto stesso allegando meglio anche la copia del permesso di soggiorno.
Art. 12 legge . n. 191/1978
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato. omissis…..

Art. 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, [o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze] (1) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

MODELLO –
CONTRATTO PER FINALITA’ TURISTICA ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c), legge 9 dicembre 1998, n. 431

Addi_____________ del mese_______________ dell’anno__________ In __________________ con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, le parti:
Sig._______________nato a________ il ________________ e residente in _____________________ nella via __________ Codice fiscale _____________ d’ora in poi denominato LOCATORE Sig. ____________________________ nato a ____________________ il ______________ e residente in __________________nella Via _______________ n°______ Codice fiscale _________________________
documento d’identità n°_________________ rilasciato dal __________________ di ________________in data_________________ d’ora in poi denominato CONDUTTORE;
convengono e stipulano quanto segue:

1. Il locatore concede in locazione al conduttore il fabbricato sito in ___________ nella Via _______________________, per uso di civile abitazione e con divieto di sub-locazione, anche parziale, e/o concessione in comodato d’uso a terzi estranei, censito al C.U. di _____________ al foglio __________ particella ____________;
2. La locazione del fabbricato di cui al precedente articolo 1 viene concessa per uso turistico per il solo periodo dal ___________ al __________. Non è previsto il tacito rinnovo;
3. Il canone complessivo di locazione dell’appartamento viene convenuto in Euro (/00) da corrispondere, al netto dell’eventuale caparra confirmatoria precedentemente corrisposta al locatore, in unica soluzione alla consegna dell’appartamento o comunque entro e non oltre, il termine del periodo di locazione di cui all’art.2 all’atto del pagamento del canone verrà rilasciata separata quietanza, soggetta a imposta di bollo ed in esenzione da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R.633/72.
4. L’appartamento locato è completamente arredato. Il Conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti all’uso convenuto, in buono stato di manutenzione e s’impegna a riconsegnarli nel medesimo stato in cui li ha ricevuti. Con il ritiro delle chiavi. Il Conduttore prende in consegna l’appartamento costituendosi custode dello stesso.
5. Il Conduttore s’impegna a rilasciare il Locatore, per eventuali danni a immobili e/o mobili.
6. Le spese relative a luce, acqua, gas e tutti eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a completo carico del Locatore, senza rivalsa alcuna sul Conduttore.
7. Il pagamento del canone di locazione non potrà essere sospeso o ritardo da pretese o eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato pagamento nei termini, costituisce in mora il Conduttore.
8. Le parti si danno atto che il conduttore è fornito di propria biancheria da bagno e da letto e che provvede a propria cura il rassetto giornaliero dell’immobile locato. E’ esclusa, da parte del locatore, la fornitura di biancheria, pasti e bevande, dei sevizi di sorveglianza,custodia e ripulitura dei locali.
9. E’ facoltà del locatore ispezionare l’immobile, previo avviso del conduttore.
10. Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo,e non può essere provata, se non mediante atto scritto. Per eventuali controverse sarà competente il Foro di _________.
11. Le parti prendono conoscenza che, ai sensi delle Legge 449/97 e succ. mod., il presente Contratto di Locazione non è soggetto a registrazione poiché redatto con scrittura privata non autenticata per durata inferiore a 30 giorni.
12. Il Conduttore autorizza il Locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione agli adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.lgs n. 196 del 2003 – Privacy).
13. Per quanto qui non menzionato si rinvia al Codice Civile nonché alle norme vigente in materia di locazione ed agli usi locali.
LETTO,APPROVATO E SOTTOSCRITTO in tutti i suoi tredici articoli che lo compongono.
IL LOCATORE IL CONDUTTORE

La Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza n. 10671 del 4 febbraio 1987 ha delineato una netta differenza tra: il contratto d’albergo (art. 1786 del codice civile, le norme relative agli alberghi si estendono alle altre strutture ricettive) e la locazione. Nel contratto d’albergo al godimento dell’immobile si accompagna la fornitura di servizi aggiuntivi, quali la pulizia dell’alloggio o il cambio della biancheria; nel rapporto di locazione nessuna prestazione accessoria alla concessione in godimento è possibile.: “Il contratto d’albergo, e quello affine di residence, si differenziano dal contratto di locazione d’immobile arredato…perché in quest’ultimo l’oggetto della prestazione si esaurisce nel godimento del bene (ancorché il concedente possa eventualmente fornire prestazioni accessorie rientranti comunque nel novero dei normali servizi condominiali), mentre nel contratto di albergo e di residence il godimento dell’immobile, avente di regola carattere temporaneo e transitorio, si accompagna e si integra con una serie di servizi, di natura genericamente alberghiera, riconducibili sinallagmaticamente al contratto di somministrazione od al contratto di opera, che assumono una rilevanza paritetica rispetto alla prestazione dell’alloggio.”

Può registrarsi sui portali on line OTA. Ricordi sempre che la legge di riferimento è l’articolo 1 lettera c) della legge n. 431/1998.
Oggi le seconde case — vacanza in Italia rappresentano più di 3 milioni di immobili, ed offrono più di 12 milioni di posti letti. Le case vacanze sono ormai sempre più una risorsa per l’intero Sistema Italia che si rafforza anche grazie ad un’offerta più completa e qualitativa di servizi per coloro che decidono di soggiornare in un’abitazione presso una località turistica o una città d’arte.

La ricevuta di pagamento affitto, serve al proprietario dell’immobile che mette a disposizione la casa o il locale per la locazione, a dimostrare che il canone mensile è stato regolarmente pagato mentre per chi prende in affitto la casa o un locale, a provare di aver pagato quanto previsto dal contratto di locazione.
Prima di parlare di moduli e diciture della ricevuta affitto, è importante ricordare quali sono i termini di legge che regolano l’emissione della ricevuta di pagamento, ovvero, della quietanza che dimostra l’effettivo versamento del canone di locazione pattuito tra locatario e locatore.

Ricevuta pagamento affitto:
La ricevuta pagamento affitto articolo 1199 del codice civile, prevede che: “Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”.
Pertanto, la ricevuta pagamento affitto va rilasciata quando il proprietario dell’immobile percepisce il pagamento affitto da parte dell’affittuario, ha l’obbligo di rilasciare la ricevuta del versamento, anche se tale pagamento avviene in contanti, tramite assegno o bonifico bancario. E’ importante quindi sapere, che la sola ricevuta del bonifico emessa dalla banca o del cedolino assegno, non basta per dimostrare formalmente il regolare pagamento affitto.
La ricevuta di affitto, va rilasciata quindi all’intestatario del contratto, non appena viene pagato il canone mensile, anzi per evitare eventuali estremi di contestazione, sarebbe buona regolare, inviare una volta emessa la ricevuta di affitto, tramite posta all’affittuario.

Marca da bollo su ricevute affitto 2015:
La ricevuta affitto, prevede l’apposizione della marca da bollo di 2 euro, così come sancito dal dpr 642 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni, che ha previsto l’obbligo di mettere un bollo su fatture e ricevute su importi superiori a 77,47 euro se non soggette a Iva. L’obbligo di apporre la marca da bollo su ricevute affitto da 2 euro, ex 1,81 €, è del locatore che emette la ricevuta a fronte del pagamento affitto da parte dell’inquilino del corrispettivo canone di locazione, anche se per lo Stato non è importante chi “fisicamente” acquista il bollo e chi lo mette sulla ricevuta affitto.
Quando si parla di locazione per finalità turistiche, si fa riferimento,in genere, a seconde case, che sempre più spesso vengono concesse in locazione da parte del proprietario, specialmente nel periodo estivo, allo scopo anche di coprire i costi di manutenzione e fiscali che, inevitabilmente, una seconda casa a disposizione comporta.
La locazione di immobili fatta per soddisfare finalità turistiche è sottratta alla disciplina della legge n. 431 del 1998, e quindi, è disciplinata dalle sole norme del codice civile, che lascia ampia discrezionalità alla volontà delle parti.
Come scrive Maurizio D’Ercoli su Fiscoggi
Del resto, risulta evidente che la locazione per finalità turistiche non risponde ad un’esigenza abitativa primaria (una locazione con finalità turistiche presuppone, infatti, che il conduttore abbia a sua disposizione un altro immobile da adibire a propria abitazione principale), e, pertanto, è rimessa alla libera volontà delle parti contraenti la ricerca dell’accordo più conveniente.

Disciplina normativa
Il contratto di locazione con finalità turistica (conosciuto anche con il nome di “affitto turistico”) è sostanzialmente regolato dagli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile. L’art. 1,c. 2, lett. c) della legge 431/1998 esclude espressamente l’applicabilità della maggior parte delle norme ivi contenute agli alloggi aventi finalità turistico-abitative. Inoltre, la disciplina delle locazioni turistiche non rientra neppure in quella particolare per le locazioni di natura transitoria di cui all’art. 5 della medesima legge.

Le locazioni da privati
I privati che, occasionalmente, affittano alloggi a turisti, con o senza servizi aggiuntivi, non hanno alcun obbligo ai fini IVA purché non esercitino l’attività a livello abituale e professionale. Essi sono soggetti alle imposte per i redditi conseguiti dalle locazioni per finalità turistiche (redditi di fabbricati a tassazione ordinaria IRPEF o a cedolare secca). Sulle ricevute di pagamento emesse per importi superiori a 77,47 €uro, devono essere apposte le marche da bollo, mentre i contratti di affitto non sono soggetti a obbligo di registrazione né al pagamento della relativa imposta se non sono stipulati con scrittura privata autenticata o con atto pubblico e se hanno durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno (DPR n. 131/1986). In caso contrario, devono essere registrati entro trenta giorni (risoluzione 16 novembre 2000 n. 207/E) e sono soggetti all’imposta di registro del 2%, calcolata sul valore dell’importo pattuito con un minimo di 67 €uro, tranne nel caso in cui il locatore decidesse di esercitare l’opzione per la cedolare secca.
Quando l’attività diviene abituale e organizzata professionalmente, sorge l’obbligo di aprire la partita IVA e di adempiere a utti gli oneri relativi rapportati al volume d’affari conseguito. Anche il reddito percepito diventa reddito d’impresa e segue le regole previste dal TUIR. Il confine tra le due situazioni non è facilmente delineabile.
E’ molto importante inquadrare in modo corretto questa particolare tipologia di locazione abitativa con finalità turistica, infatti ove venisse stipulata una locazione turistica simulata per sfuggire alle norme della legge 431/1998, si deve ritenere che il conduttore possa ottenere la riconduzione alla normativa dei contratti così detti “liberi” della durata di 4 anni +4.
 
D

Dottor X

Guest
#3
DOTT. X OTTOBRE 2015 saveriopanzica@alice.it

La locazione turistica privata è disciplinata dall’art. 1 lettera c della legge n. 431/1998. Si stipulano contratti inferiori ai 30 giorni, pertanto, non vanno registrati (il modello- clausola contrattuale in “Locazioni turistiche Italia”).
Affittando le case con la predetta norma non si possono erogare, in presenza di ospiti, i seguenti servizi: cambio biancheria e lenzuola, pulizia e sistemazione camere, cio’ deve avvenire: prima dell’arrivo e dopo la partenza degli ospiti.

Se l’appartamento o la casa per vacanze “non è una struttura ricettiva classificata ed
autorizzata come tale secondo le leggi regionali di settore” in questo caso, il proprietario che
cede a turisti stranieri (non comunitari), dietro il pagamento di un corrispettivo, il godimento
di un bene immobile ovvero concede loro ospitalità, dovrà provvedere agli obblighi previsti
dall’art. 7 del D.Lgs. n°286/1998 (“Comunicazione di ospitalità”).

IMPORTANTE NOVITA’ DA GIUGNO 2015

Il servizio “alloggiati web” (DM 17 gennaio 2013) è una procedura telematica dedicata a chi
(in forma imprenditoriale e non imprenditoriale) gestisce “strutture ricettive”, anche
extralberghiere, quali case e appartamenti per vacanze (anche all’interno di un condominio,
salvo che il regolamento non ne impedisca l’uso) cedendone il godimento a qualunque tipo di
cessionari, siano essi cittadini UE od extraUE (il servizio non fa distinzioni di sorta).
Qualsiasi appartamento ammobiliato può essere potenzialmente affitttato per finalità
turistiche, ma la locazione di un appartamento per brevi periodi a turisti, non fa
necessariamente di esso una “struttura ricettiva”.

Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 – CODICE DEL TURISMO
ART. 53
(Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche)
1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono
regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.
Obbligo di notifica all’Autorità di P.S. anche per le “locazioni pure”
Il Ministero dell’Interno, con circolare interpretativa del 26.06.2015 della Direzione Centrale Affari
Generali della Polizia di Stato, protocollo n. 0004023, diretta a tutte le Questure, in risposta al
quesito sollevato da un’associazione di B&B, Affittacamere e Case vacanze, ha affermato che per
colmare un pericoloso vuoto normativo, gli oneri dell’art. 109 TULPS (che impone la
comunicazione delle persone alloggiate alle Autorità di P.S.) non possono ritenersi circoscritti ai
solo esercizi ricettivi tipizzati dal TULPS medesimo o tradizionalmente gestiti da operatori turistici
professionali: non possono quindi ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione coloro i quali
affittano appartamenti ammobiliati (ad uso turistico od altro) per periodi più o meno brevi,
indipendentemente dalla eventuale classificazione o meno delle leggi regionali e di prescrizioni
locali in materia di turismo e di locazione ad uso turistico. La locazione ad uso turistico, nonostante
il carattere asseritamente non imprenditoriale e la minore entità dei servizi resi è comunque da
considerarsi un’attività di natura ricettiva.
 

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