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marche da bollo su contratto locazione breve turistica

#1
gentilmente volevo chiedere se il contratto non supera i trenta giorni è quindi non soggetto a registrazione vanno comunque apposte lmarche da bollo sulle copie del contratto.
quando si opta per la cedolare secca va comunque rilasciata ricevuta di locazione alla persona che loca la casa quando l'importo supera i 77,47 euro.Grazie per le risposte
 
D

Dottor X

Guest
#2
Preg.mo Ciro,
se il contratto non supera i trenta giorni, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera c) della legge n. 431/1998, non è soggetto a registrazione non prevede marche da bollo.
Quando si opta per la cedolare secca, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017 convertito con legge n. 96/2017, va sempre rilasciata ricevuta di locazione alla persona che loca la casa quando l'importo supera i 77,47 euro, in quanto la marca da 2 euro, la cui dato di acquisto non deve essere successiva al check out, sostituisce il regime IVA.
Allego due mie relazioni sul tema.Per consulenza dedicata e personalizzata, potete contattarmi alla mia e.mail - ****
 

Allegati

#3
mi perdoni la marca deve avere data retroattiva ma la ricevuta posso farla con data ultimo giorno di locazione quando mi vengono consegnati chiavi e soldi oppure devo farmi pagare all'arrivo ed emettere subito ricevuta
 
#4
Preg.mo Ciro,
se il contratto non supera i trenta giorni, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera c) della legge n. 431/1998, non è soggetto a registrazione non prevede marche da bollo.
Quando si opta per la cedolare secca, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017 convertito con legge n. 96/2017, va sempre rilasciata ricevuta di locazione alla persona che loca la casa quando l'importo supera i 77,47 euro, in quanto la marca da 2 euro, la cui dato di acquisto non deve essere successiva al check out, sostituisce il regime IVA.
Allego due mie relazioni sul tema.Per consulenza dedicata e personalizzata, potete contattarmi alla mia e.mail - ****
mi perdoni leggendo le sue preziosissime relazioni leggo che le locazioni brevi non sono sottoposte al pagamento della tassa di soggiorno, la mia remora è quella che il comune dove io risiedo puo di sua iniziativa imporre il pagamento con apposita delibera della tassa di soggiorno?
 
D

Dottor X

Guest
#5
Premesso che:
REGOLAMENTO (UE) N. 692/2011- ISTAT circolare annuale
Art. 2 l)«esercizio ricettivo turistico»
: un’unità di attività economica a livello locale, quale definita nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15/03/93, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (3), che presta, a titolo oneroso, benché il prezzo possa essere in tutto o in parte sovvenzionato, servizi di alloggio per brevi soggiorni come descritto nei gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) - NACE Rev. 2; m)«alloggio non in locazione»: inter alia, l’alloggio in abitazioni di parenti o amici concesse a titolo gratuito e in abitazioni per le vacanze utilizzate dai proprietari, compresi gli alloggi in multiproprietà.

Le discipline di riferimento per le attività ricettive sono: a) per le strutture ricettive le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, (competenze residuali o innominate delle regioni); b) per le locazioni brevi/turistiche: art. 1571 del codice civile, art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e dall’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione (codice civile).

IMPOSTA DI SOGGIORNO DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 - Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. IMPORTANTISSIMA CONSIDERAZIONE: LE LOCAZIONI TURISTICHE SONO DISCIPLINATE DALL’ART. 1571 DEL CODICE CIVILE; DALL’ART. 53 DEL CODICE DEL TURISMO E DALLA LEGGE N. 431/1998 (rientrano tra le competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L) della Costituzione). PERTANTO NON SONO STRUTTURE RICETTIVE (rientrano tra le competenze innominate o residuali assegnate alle regioni ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione) NE CONSEGUE CHE LE LOCAZIONI TURISTICHE NON SONO SOGGETTE ALL’IMPOSTA DI SOGGIORNO.
 
D

Dottor X

Guest
#6
mi perdoni la marca deve avere data retroattiva ma la ricevuta posso farla con data ultimo giorno di locazione quando mi vengono consegnati chiavi e soldi oppure devo farmi pagare all'arrivo ed emettere subito ricevuta
La marca da 2 euro può avere la data del giorno del check out.
 
#7
Preg.mo, concordo con il Dott. X in relazione alla necessità di apporre la marca da bollo sulle ricevute di pagamento che rilascia in occasione del check out. La natura della marca da bollo è determinata dall'art. 13 della prima parte della tariffa allegata al d.p.r. n. 642/72, in base al quale sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine le «quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare».
Il fatto che il costo, del valore di 2 euro, sia dovuto dal conduttore (nel caso di specie il turista) è determinato dall'art. 1199 del Codice Civile, in base al quale " il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore". Le significo, inoltre, che la marca è dovuta indipendentemente dalla scelta fiscale con quale gestisce il contratto di locazione. L'alternativa registrazione/cedolare secca, non ha inerenza sul rapporto sinallagmatico tra lei e il conduttore, né sulla natura liberatoria della ricevuta di pagamento della pigione; quindi qualora lei decidesse di optare per la registrazione del contratto (se superiore a 30 gg cumulativi nell'anno con lo stesso soggetto) dovrebbe ugualmente apporre la marca da bollo da 2 euro.
Infine, per non essere troppo prolisso, il contratto inferiore ai 30 giorni, non essendo sottoposto a registrazione obbligatoria, determinerà la propria efficacia sul piano fiscale solo in sede di dichiarazione dei redditi. Pertanto in sede di dichiarazione dei redditi (Modello Unico o 730 a seconda dei casi utilizzabili) lei opterà per la scelta più conveniente.
 

Zef

Nuovo Membro
#8
Gentili Dottor X, Dott. Noto Consulting e Ciro,

ho studiato le vostre risposte e allegati, chiedo cortesemente se sia corretta la seguente interpretazione operativa da locatore che offre un servizio di locazione turistica a casa propria:

1) stipula in forma privata di un contratto scritto e firmato di locazione breve (<30gg) che normi diritti e doveri delle parti. Non si registra, e non si applica marca da bollo.
2) Riceve un pagamento tracciabile, che andrà poi regolato in sede di dichiarazione dei redditi usando il regime più conveniente.
3.a) Il conduttore(turista) non chiede ricevuta. Null'altro è dovuto oltre a fornire copia del contratto su scrittura privata senza bollo del punto 1 e mantenerne copia ai propri atti.
3.b) Il conduttore(turista) chiede ricevuta. Avendo valore di "quietanza a liberazione di obbligazione pecuniaria", oltre a rilasciare copia del contratto, si emette anche una ricevuta sulla quale viene apposto - solo nel caso di importo superiore a €77.47 - un contrassegno bollato da 2 euro a carico del conduttore(turista) che ne richiede la liberatoria.
3.c) nel caso di impresa individuale forfettaria, la fattura è sempre obbligatoria. In tal caso la marca da 2 euro su importi superiori a €77.47 resta a carico del conduttore (art. 1199 CC) o essendo un adempimento del locatore imprenditoriale, dovrebbe essere quest'ultimo a doverla pagare?

Grazie per le risposte,
Saluti cordiali
 

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