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Maggiorazione notturna per portiere di notte

#1
E' il primo post che inserisco , spero sia nella giusta sezione.

Avrei una domanda: per un portiere di notte, inquadrato 3° livello, che maggiorazione notturna gli spetta ? Il 12% o il 25%?

Perche' la commercialista sostiene il 25%, ma guardando CCNL e' riportato che chi ha una qualifica notturna (come portiere di notte) ha diritto ad una maggiorazione del 12%.La maggiorazione del 25% spetta ad un lavoratore che svolge, per esempio per una sostituzione, lavoro notturno ma che non ha qualifica notturna. Vorrei avere una vs conferma a riguardo. Grazie
 
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#2
Salve Carlotta74,

Un Portiere di notte inquadrato al 3° livello del CCNL ha diritto ad una maggiorazione, dalle ore 24:00 alle ore 06:00, del 12%. La maggiorazione del 25%, negli orari pocanzi esplicati, spetta ad un segretario di ricevimento turnate che sostituisce il portiere di notte.

Spero essere stato d'aiuto.
 
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#3
Ciao Carlotta74,

nel contratto CCNL TURISMO nella pagina <strong>253</strong> Art. 379 e 380, vedi seguente link, si può notare invece che la maggiorazione dovrebbe essere calcolata per il solo notturno, di 7 ore e non di 6, e al 25 % e non di 12 %?!

http://www.federalberghi.it/pubblicazioni/stesura ccnl turismo 20 02 10x.pdf

Tu, come lo interpreteresti ... ? Mi fai sapere ? Grazie

Agrippino STUTO
Via Parona Cassolo 997
I – 27036 Mortara (PV)

Mobile: +39 (393) 1411964
E-Mail: a.stuto@yahoo.it">a.stuto@yahoo.it
Skype: a.stuto
 
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#4
Confermo. Il portiere di notte viene messo al livello supra il 3 ma ha maggiorazione del 12%.
Il normale turnista al livello 4 ma ha 25% di maggiorazione per le poche notti che svolge.
 
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#5
Buongiorno a tutti,
Mi chiamo Riccardo, faccio il portiere di notte in una struttura alberghiera in Umbria, averi una domanda da porre, vediamo se mi potete aiutare.
Faccio 5 notti a settimana, compresa quella tra sabato e domenica. Le ore che vanno da Mezzanotte del sabato alle 7:00 della domenica, si considerano festive?
Spero mi possiate aiutare, grazie

Saluti
 
#6
Buongiorno a tutti, sono Riccardo, avrei una domanda da porre e spero possiate aiutarmi...
Le ore che vanno dalla mezzanotte di sabato, alle 7:00 di domenica vanno considerate festive? Io ho un contratto di terzo livello come portiere notturno. Grazie mille

Saluti
 
#7
Ciao @bart benvenuto nel forum :)

Per quanto riguarda la tua domanda sulla questione della retribuzione delle festività, posso dirti che di solito vengono conteggiate notturne le ore del turno domenicale (quello che termina il lunedì mattina alle 7).

In ogni caso la domenica non è festiva ma ha una maggiorazione del 10%. Questo si fa per semplificare le cose, perché altrimenti dovrebbero calcolare la prima ora come giorno feriale e alle altre 7 applicare la maggiorazione. Così facendo viene applicata a tutte e 8 le ore.

Poi non so che tipo di accordi hai preso con tuo datore di lavoro...
Cosa è previsto nel tuo contratto?
 
#8
Buongiorno Gaetano, grazie per la risposta..non ci sono accordi particolari con il mio datore di lavoro, solo ciò previsto da contratto. Infatti se lavoro in ore festive, visto che faccio solo notti, vorrei che mi venissero pagate. Grazie ancora
 

andero

Nuovo Membro
#9
ciao a tutti. ho inziato a lavorare ai primi di giugno in un hotel 3 stelle. contratto sino al 31 luglio rinnovabile sino a settembre, ma ho deciso di andare via....perchè...faccio il portiere notturno, 6 giorni su 7, un solo giorno di riposo, nel contratto sono inquadrato al 6 LIVELLO, con retribuzione di 1000 euro, piu 200 euro fuori busta. ovviamente non ho ne 2 giorni di riposo e sopratutto vengo pagato come un receptionist diurno. ora che ho deciso di andare via...nella prossima busta paga ovviamente avro i mille euro da contratto, come faccio per avere i 200 fuori busta? e sopratutto è legale tutto questo?
 

andero

Nuovo Membro
#10
sopratutto non posso accettare di lavorare con un 6° livello, quando un portiere notturno dovrebbe avere il 3°, visto che ho gia lavorato come addetto al ricevimento diurno nel 2013 terzo livello
 
#11
Spero possa esserti di aiuto:


"Riposo giornaliero

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 66/2003 si intende per “periodo di riposo” qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro (pause, riposi giornalieri, riposi settimanali, ferie).

Per quanto concerne i riposi giornalieri, ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, ad eccezione:

- delle attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (es: attività di pulizie, di ristorazione collettiva);

- delle attività che si svolgono in regime di reperibilità (3). Ovviamente, in caso di chiamata, il lavoratore al termine dell’intervento in reperibilità avrà diritto a fruire di un equivalente riposo compensativo.

Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di far fruire al lavoratore del riposo giornaliero, la nuova sanzione introdotta dal decreto legge in esame varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 100,00 in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore (in precedenza prefissata entro limiti edittali più elevati, ossia da un minimo di € 105,00 ad un massimo di € 630,00).

Riposo settimanale
Per quanto concerne i riposi settimanali ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore ha diritto a fruire di un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero.

Il decreto legge, ai fini del computo della consecutività del riposo, precisa che lo stessa dovrà calcolarsi come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Tale modifica permette di organizzare turni di lavoro anche per più di 6 giorni, purché nell’ambito di 14 giorni di calendario vi siano almeno 48 ore di riposo (2 periodi di riposo di 24 ore consecutive ovvero di 48 ore consecutive).

È possibile derogare la normativa sui riposi settimanali in caso di:

- attività di lavoro a turni ogni volta il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;

- attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;

- attività svolta dal Personale del settore trasporti ferroviari (es: servizio prestato a bordo dei treni);

- specifiche deroghe dalla contrattazione collettiva a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata."

Tratto da
https://www.01net.it/orario-di-lavo...rno-e-deroghe-alla-contrattazione-collettiva/

Assolutamente i portieri d'albergo notturni hanno diritto al 3° livello.
 

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