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LOCAZIONI TURISTICHE SICILIA COMUNICAZIONE SUAP

#1
Il comune di Scicli, ha predisposto l’imposta di soggiorno per le locazioni brevi a seguito dell'art. 4 del decreto legge n.50/2017 (ma non è questo il problema). Essendo mia intenzione adeguarmi alla riscossione dell’imposta di soggiorno, contatto l’ufficio preposto e mi si dice che prima devo compilare ed inviare al Comune un modulo da loro predisposto “COMUNICAZIONE DI LOCAZIONE TURISTICA” dove inserire alcune dati come l’ubicazione dell’immobile ecc. ecc
Consapevole che la materia “locazioni brevi” si presta sempre alle varie interpretazioni dell’amministrazione di turno (anche la tassa di soggiorno sembrerebbe non dovuta), ritengo tuttavia che questa comunicazione non vada compilata, come loro richiedono, su un modello S.U.A.P (Sportello Unico Attività Produttive) che mi pare di capire si utilizzi solo per “attività” con P.IVA.
Facendo un po’ di ricerche vedo che in altre città ad esempio Rimini, questa comunicazione non va’ inoltrata al S.U.A.P. ma all’ufficio dell’imposta di soggiorno.
Il problema che riscontro (se corretto) oltre che di principio è di natura pratica. La comunicazione S.U.A.P.
prevede che tutte le pratiche debbono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche con firma digitale, quindi essendo io un privato e non avendo una PEC dovrei rivolgermi ad un professionista.
Infine sempre nello stesso modulo dovrei dichiarare di essere “tenuto a comunicare alla Provincia i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT”, faccio una ricerca sul sito della provincia e di locazioni brevi non trovo nulla, rimandano comunque tutto all’Osservatorio Turistico Regione Siciliana (mi pare di capire che sia competenza della Regione e non della Provincia quindi), ma anche lì di locazioni brevi nulla. Sull’argomento leggo su qualche forum: "Poi però, quando vado sul sito dell'osservatorio turistico a richiedere l'account, il form disponibile è dedicato esclusivamente alle strutture ricettive: non si possono infatti lasciare in bianco campi relativi alla ragione sociale, partita Iva, pec della società (diversa da eventuale pec personale) e soprattutto alla classificazione, che non comprende la voce "locazione" o "appartamento privato".
Io non vorrei presentare il modulo SUAP, ma in questo modo non posso riscuotere e versare la tassa di soggiorno. Mi scuso per la lungaggine, ma è corretta la mia interpretazione ed eventualmente come comportarsi?
Allego il modulo SUAP
 

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D

Dottor X

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#2
Al comune di Scicli non hanno idea di quale sia la disciplina normativa per le locazioni turistiche/brevi.
I comuni non hanno nessuna competenza sulle locazioni turistiche/brevi. Se vi recate presso gli uffici comunali, incompetenti, non potrete che avere risposte difformi dall'ordinamento giuridico vigente.
Nello specifico normativa strutture ricettive Regione siciliana: L.R. n. 27/1996 (CAV e affittacamere); art. 88 L.R. n. 32/2000 (B&B). Le attività di strutture ricettive devono essere svolte con partita IVA e sono soggette a SCIA. Le locazioni turistiche non rientrano tra le competenze delle regioni, pertanto non sono soggette a SCIA da presentare al SUAP. Le locazioni turistiche possono essere svolte come attività saltuaria, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017 convertito con legge n. 96/2017, ma anche come attività d'impresa immobiliare con codice ATECO 68.20.01.
Dott. X


PREMESSO CHE - DEFINIZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE – UNIONE EUROPEA - REGOLAMENTO (UE) N. 692/2011- ISTAT circolare annuale - Art. 2 l)«esercizio ricettivo turistico»: un’unità di attività economica a livello locale, quale definita nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15/03/93, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (3), che presta, a titolo oneroso, benché il prezzo possa essere in tutto o in parte sovvenzionato, servizi di alloggio per brevi soggiorni come descritto nei gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) - NACE Rev. 2; m)«alloggio non in locazione»: inter alia, l’alloggio in abitazioni di parenti o amici concesse a titolo gratuito e in abitazioni per le vacanze utilizzate dai proprietari, compresi gli alloggi in multiproprietà.

STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE: per quanto riguarda le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, si fa presente che il titolare dell’attività turistico ricettiva deve avviare e gestire l’impresa, nel caso specifico la stessa viene definita “ricettività turistica aperta al pubblico”, (CODICI ATECO: 55.1- 55.2 - 55.3)tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), competente territorialmente. In questo caso sono obbligatori “i servizi turistici o servizi alle persone” (cambio biancheria da bagno e lenzuola, pulizia e sistemazione delle camere, durante il periodo di presenza degli ospiti). • L’altra tipologia di gestione di immobili turistici riguarda la “LOCAZIONE BREVE/TURISTICA PRIVATA”, ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", dell’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); trattandosi di competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione. Dette norme prevedono la predisposizione di contratti per finalità turistica, per l’intero immobile o per parti di esso redatti in forma scritta ai sensi dell’art. 1 comma 4, della citata legge n. 431/1998. Non è prevista la registrazione del contratto se questo non supera i 30 giorni: la durata del contratto deve 2 essere determinata computando tutti i rapporti di locazione intercorsi nell’anno con il medesimo locatario (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 16 gennaio 1998 e n. 26/2011).

IMPOSTA DI SOGGIORNO DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 - Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. IMPORTANTISSIMA CONSIDERAZIONE: LE LOCAZIONI TURISTICHE SONO DISCIPLINATE DALL’ART. 1571 DEL CODICE CIVILE; DALL’ART. 53 DEL CODICE DEL TURISMO E DALLA LEGGE N. 431/1998 (rientrano tra le competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L) della Costituzione). PERTANTO LE LOCAZIONI TURISTICHE/BREVI NON SONO STRUTTURE RICETTIVE (LE STRUTTURE RICETTIVE rientrano tra le competenze innominate o residuali assegnate alle regioni ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione) NE CONSEGUE CHE LE LOCAZIONI TURISTICHE NON SONO SOGGETTE ALL’IMPOSTA DI SOGGIORNO PERCHE' NON SONO SOGGETTE AI (CODICI ATECO: 55.1- 55.2 - 55.3)
ALLEGO LE MIE RELAZIONI ILLUSTRATIVE DELLA NORMATIVA SOPRA CITATA
 

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Ultima modifica da un moderatore:
#3
Dott. X, la ringrazio per la veloce risposta.
Tengo a precisare un passaggio in realtà il Comune di Scicli non richiede la presentazione della Scia ma solo una comunicazione al Suap (ho riallegato il file). Il problema che mi pongo è solo in merito all'ufficio comunale di competenza. Se compilo il modulo Suap, competente a mio avviso solo per le attività produttive, effettuando invece una semplicemente una locazione breve ritengo di rendere un'autocertificazione con false dichiarazioni e tutto quello che ne consegue. Una procedura corretta sarebbe, sempre secondo il mio parere, una comunicazione all'Ufficio Tributi. La mia personale sensazione è che gli uffici comunali abbiano scopiazzato da altre leggi regionali sul turismo (impugnate poi dal Governo, ma non entro nel merito) e considerino le locazioni turistiche in alcuni passaggi delle attività extra-alberghiere.
Detto questo, ritiene che la richiesta di presentazione al Suap sia illeggettima?
Se si come dovrei comportarmi per la riscossione dell'imposta di soggiorno (conosco la sua opinione al riguardo, ma vorrei evitare eventuali contenziosi con il Comune) visto che questo passaggio è obbligatorio?
Ringraziandola anticipatamente, cordiali saluti
 

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D

Dottor X

Guest
#4
Preg.mo Mareibleo,
io opero, dopo 40 anni di attività come dirigente della P:A.in Sicilia, solo nel rispetto del diritto. Poi ognuno si può comportare come preferisce. Questo è un paese dove si ha il terrore della P.A. Come ha ben detto, io ritengo illegittima l'imposta di soggiorno per le locazioni turistiche/brevi e qualsivoglia rapporto con i comuni. Non intendo tornare sull'argomento. Mi sono espresso in modo esaustivo citando norme in un quadro comparativo U.E. Stato italiano e regioni, nel rispetto assoluto della gerarchia delle fonti. I compromessi accettati, per non urtare la sensibilità della P:A., non fanno parte né della mia preparazione né della mia cultura.
 
#5
Gentile Dott. X,
la sua posizione è chiara e condivisibile. Ha ragione quando parla di terrore , ma i commi 5 ter e 7 dell'art 4 DL 50/2017 lasciano spazio a troppe interpretazioni. Detta male la percezione comune è: "se fosse stato volontà del legislatore escludere la tassa di soggiorno per le locazioni brevi, non avrebbe inserito queste commi".
Poi ripeto, la sua posizione in merito alla tassa di soggiorno è cristallina, ma allo stato attuale mi pare non risultino aperti contenziosi, impugnazioni e meno che mai sentenze che mettano in discussione l'imposta di soggiorno per le locazioni brevi. Niente che incoraggi in tal senso.
In sintesi immagino che a seguito di controlli chi non la riscuote preferisca pagare un verbale senza contestare, altro discorso ovviamente se si presume anche un'appropriazione indebita.
In ogni caso sempre grazie per i sui preziosi e puntuali pareri, cordiali saluti
 
#6
Al comune di Scicli non hanno idea di quale sia la disciplina normativa per le locazioni turistiche/brevi.
I comuni non hanno nessuna competenza sulle locazioni turistiche/brevi. Se vi recate presso gli uffici comunali, incompetenti, non potrete che avere risposte difformi dall'ordinamento giuridico vigente.
Nello specifico normativa strutture ricettive Regione siciliana: L.R. n. 27/1996 (CAV e affittacamere); art. 88 L.R. n. 32/2000 (B&B). Le attività di strutture ricettive devono essere svolte con partita IVA e sono soggette a SCIA. Le locazioni turistiche non rientrano tra le competenze delle regioni, pertanto non sono soggette a SCIA da presentare al SUAP. Le locazioni turistiche possono essere svolte come attività saltuaria, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017 convertito con legge n. 96/2017, ma anche come attività d'impresa immobiliare con codice ATECO 68.20.01.
Dott. X


PREMESSO CHE - DEFINIZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE – UNIONE EUROPEA - REGOLAMENTO (UE) N. 692/2011- ISTAT circolare annuale - Art. 2 l)«esercizio ricettivo turistico»: un’unità di attività economica a livello locale, quale definita nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15/03/93, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (3), che presta, a titolo oneroso, benché il prezzo possa essere in tutto o in parte sovvenzionato, servizi di alloggio per brevi soggiorni come descritto nei gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) - NACE Rev. 2; m)«alloggio non in locazione»: inter alia, l’alloggio in abitazioni di parenti o amici concesse a titolo gratuito e in abitazioni per le vacanze utilizzate dai proprietari, compresi gli alloggi in multiproprietà.

STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE: per quanto riguarda le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, si fa presente che il titolare dell’attività turistico ricettiva deve avviare e gestire l’impresa, nel caso specifico la stessa viene definita “ricettività turistica aperta al pubblico”, (CODICI ATECO: 55.1- 55.2 - 55.3)tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), competente territorialmente. In questo caso sono obbligatori “i servizi turistici o servizi alle persone” (cambio biancheria da bagno e lenzuola, pulizia e sistemazione delle camere, durante il periodo di presenza degli ospiti). • L’altra tipologia di gestione di immobili turistici riguarda la “LOCAZIONE BREVE/TURISTICA PRIVATA”, ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", dell’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); trattandosi di competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione. Dette norme prevedono la predisposizione di contratti per finalità turistica, per l’intero immobile o per parti di esso redatti in forma scritta ai sensi dell’art. 1 comma 4, della citata legge n. 431/1998. Non è prevista la registrazione del contratto se questo non supera i 30 giorni: la durata del contratto deve 2 essere determinata computando tutti i rapporti di locazione intercorsi nell’anno con il medesimo locatario (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 16 gennaio 1998 e n. 26/2011).

IMPOSTA DI SOGGIORNO DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 - Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. IMPORTANTISSIMA CONSIDERAZIONE: LE LOCAZIONI TURISTICHE SONO DISCIPLINATE DALL’ART. 1571 DEL CODICE CIVILE; DALL’ART. 53 DEL CODICE DEL TURISMO E DALLA LEGGE N. 431/1998 (rientrano tra le competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L) della Costituzione). PERTANTO LE LOCAZIONI TURISTICHE/BREVI NON SONO STRUTTURE RICETTIVE (LE STRUTTURE RICETTIVE rientrano tra le competenze innominate o residuali assegnate alle regioni ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione) NE CONSEGUE CHE LE LOCAZIONI TURISTICHE NON SONO SOGGETTE ALL’IMPOSTA DI SOGGIORNO PERCHE' NON SONO SOGGETTE AI (CODICI ATECO: 55.1- 55.2 - 55.3)
ALLEGO LE MIE RELAZIONI ILLUSTRATIVE DELLA NORMATIVA SOPRA CITATA
quanto scritto dal Dott. X, che non è certo l'ultimo arrivato in questo campo, corrisponde esattamente alla realtà dei fatti. sarebbe opportuno che noi piccoli proprietari immobiliari che occasionalmente affittiamo come LOCAZIONE BREVE senza offrire alcun genere di servizio turistico, fossimo coscienti e sicuri di essere nel giusto poichè nessuna imposta di soggiorno è dovuta alle condizioni succitate.
 
D

Dottor X

Guest
#7
Gent. ma Nicoletta,
le persone sensibili e sincere come lei mi danno la forza e l’entusiasmo per continuare a lottare contro i soprusi della P. A. Grazie di cuore
 
#8
Cara Nicoletta, anche alla luce dell'emendamento 13.022 alla legge di conversione del c.d. “decreto crescita (anche se mi trova in disaccordo), la volontà del legislatore pare essere chiara, i Comuni possono richiede l'imposta di soggiorno per le locazioni brevi con l'art 4 DL 50/2017
 
D

Dottor X

Guest
#9
Visto che mareibleo insiste e non tiene conto del diritto comparato ne’ tantomeno della gerarchia delle fonti normative, al fine di dare una risposta corretta e legittima, ribadisco quanto prima esposto.
PREMESSO CHE - DEFINIZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE – UNIONE EUROPEA - REGOLAMENTO (UE) N. 692/2011- ISTAT circolare annuale - Art. 2 l)«esercizio ricettivo turistico»: un’unità di attività economica a livello locale, quale definita nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15/03/93, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (3), che presta, a titolo oneroso, benché il prezzo possa essere in tutto o in parte sovvenzionato, servizi di alloggio per brevi soggiorni come descritto nei gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) - NACE Rev. 2; m)«alloggio non in locazione»: inter alia, l’alloggio in abitazioni di parenti o amici concesse a titolo gratuito e in abitazioni per le vacanze utilizzate dai proprietari, compresi gli alloggi in multiproprietà.

STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE: per quanto riguarda le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, si fa presente che il titolare dell’attività turistico ricettiva deve avviare e gestire l’impresa, nel caso specifico la stessa viene definita “ricettività turistica aperta al pubblico”, (CODICI ATECO: 55.1- 55.2 - 55.3)tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), competente territorialmente. In questo caso sono obbligatori “i servizi turistici o servizi alle persone” (cambio biancheria da bagno e lenzuola, pulizia e sistemazione delle camere, durante il periodo di presenza degli ospiti). • L’altra tipologia di gestione di immobili turistici riguarda la “LOCAZIONE BREVE/TURISTICA PRIVATA”, ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", dell’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); trattandosi di competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione. Dette norme prevedono la predisposizione di contratti per finalità turistica, per l’intero immobile o per parti di esso redatti in forma scritta ai sensi dell’art. 1 comma 4, della citata legge n. 431/1998. Non è prevista la registrazione del contratto se questo non supera i 30 giorni: la durata del contratto deve 2 essere determinata computando tutti i rapporti di locazione intercorsi nell’anno con il medesimo locatario (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 16 gennaio 1998 e n. 26/2011).

IMPOSTA DI SOGGIORNO DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 - Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. IMPORTANTISSIMA CONSIDERAZIONE: LE LOCAZIONI TURISTICHE SONO DISCIPLINATE DALL’ART. 1571 DEL CODICE CIVILE; DALL’ART. 53 DEL CODICE DEL TURISMO E DALLA LEGGE N. 431/1998 (rientrano tra le competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L) della Costituzione). PERTANTO LE LOCAZIONI TURISTICHE/BREVI NON SONO STRUTTURE RICETTIVE (LE STRUTTURE RICETTIVE rientrano tra le competenze innominate o residuali assegnate alle regioni ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione) NE CONSEGUE CHE LE LOCAZIONI TURISTICHE NON SONO SOGGETTE ALL’IMPOSTA DI SOGGIORNO PERCHE' NON SONO SOGGETTE AI (CODICI ATECO: 55.1- 55.2 - 55.3)
 
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#10
Gentile Dott. X "Mareibleo non insiste" cerca solo di raccogliere dei pareri e di farsi una sua opinione personale.
Lei ha il suo punto di vista che legittima con quanto prima esposto, che io rispetto e su cui ho riflettuto tanto.
Di parere opposto sono il Dott. Giorgio Spaziani Testa di Confedilizia e l'associazione Prolocaur che conosce perfettamente.
Una domanda personale (nel caso voglia rispondere) lei ha degli immobili che affitta con la formula della locazione breve? Se si (ovviamente non pagherà l'imposta di soggiorno), come si comporterebbe in caso di controlli e contestazioni?
Grazie se vorrà rispondermi
 

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