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Locazioni turistiche brevi- fornitura biancheria

#1
Salve a tutti, se ho capito bene la locazione turistica breve non prevede la pulizia dell'alloggio e il cambio biancheria durante il soggiorno degli ospiti perchè altrimenti si offrirebbe un servizio previsto solo per le attività imprenditoriali.

Mi chiedo allora se far trovare all'arrivo degli ospiti il letto con le lenzuola già messe e un numero di asciugamani congruo al loro periodo di permanenza possa essere considerato un servizio.
D'altra parte mi sembra assurdo che gli ospiti debbano portarsi dietro lenzuola e asciugamani.
Grazie mille.
 
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Dottor X

Guest
#2
Buongiorno, l'art. 4 del D.L. n. 50/2017 prevede, anche la fornitura di biancheria. Per un quadro completo ed esaustivo legge le mie relazioni allegate, anticipo una sintesi:

STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE: per quanto riguarda le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, si fa presente che il titolare dell’attività turistico ricettiva deve avviare e gestire l’impresa, nel caso specifico la stessa viene definita “ricettività turistica aperta al pubblico”, tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), competente territorialmente.

In questo caso sono obbligatori “i servizi turistici o servizi alle persone” (cambio biancheria da bagno e lenzuola, pulizia e sistemazione delle camere, durante il periodo di presenza degli ospiti).

• L’altra tipologia di gestione di immobili turistici riguarda la “LOCAZIONE BREVE/TURISTICA PRIVATA”, ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", dell’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); trattandosi di competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione.

Dette norme prevedono la predisposizione di contratti per finalità turistica, per l’intero immobile o per parti di esso redatti in forma scritta ai sensi dell’art. 1 comma 4, della citata legge n. 431/1998.

Non è prevista la registrazione del contratto se questo non supera i 30 giorni: la durata del contratto deve essere determinata computando tutti i rapporti di locazione intercorsi nell’anno con il medesimo locatario (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 16 gennaio 1998 e n. 26/2011).
 

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