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Locazione Turistica Palermo

#1
Buonasera, proprietario di un appartamento a Palermo che vorrei locare per brevi periodi attraverso airbnb vorrei sapere quali sono gli adempimenti da seguire per essere in regola. Leggendo sul forum mi sembra di aver capito che dovrei richiedere alla questura le credenziali per l'accesso ad AlloggiatiWeb, e che fiscalmente posso optare per la cedolare secca. In una interessante disamina pubblicata dal Dott. X ho letto che per le locazioni turistiche non si applicherebbe l'imposta di soggiorno e pur condividendo le tesi giuridiche a sostegno, ho reperito informazioni sul sito ufficiale del comune di palermo dalle quali risulta che vi è l'obbligo di pagamento anche per i fitti turistici brevi e che addirittura il comune ha stipulato un accordo con airbnb per trattenere direttamente l'imposta al momento della prenotazione.
 
D

Dottor X

Guest
#2
Buongiorno, visto che sono stato tirato in causa, e la ringrazio per l'attenzione, è bene evidenziare le fonti relative alla disquisizione in merito all'imposta di soggiorno e non solo.

Questo mio, ulteriore, contributo è rivolto a tutti coloro che partecipano, con interesse e voglia di informazioni corrette e legittime, a questo FORUM.
Ancora una volta ringrazio gli amministratori del FORUM che permettono la pubblicazione di INFORMAZIONI libere da ogni influenza politica.

Ll'IMPOSTA DI SOGGIORNO è stata istituita con il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 - Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

La “LOCAZIONE BREVE/TURISTICA PRIVATA”, è disciplinata ai sensi: dell’art. 1571 E SUCCESSIVI del codice civile sulle locazioni, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", dell’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); trattandosi di competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L (codice civile) della Costituzione.

L'UNIONE EUROPEA - con proprio regolamento n. 692/2011 ha definito le strutture ricettive, in particolare con l' Art. 2 l)«esercizio ricettivo turistico»: un’unità di attività economica a livello locale, quale definita nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15/03/93, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (3), che presta, a titolo oneroso, benché il prezzo possa essere in tutto o in parte sovvenzionato, servizi di alloggio per brevi soggiorni come descritto nei gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte).

Pertanto, l'Unione Europea, con il sopra citato regolamento, che rappresenta una norma primaria, ha definito gli esercizi ricettivi come attività economiche da svolgere con i codici NACE (in Italia ATECO) 55.1 -55.2 - 55.3.

Lo Stato italiano ha disposto che le locazioni non rientrano nel contesto delle strutture ricettive, in quanto le strutture ricettive vengono disciplinate dall'art. 117 comma 4 della Costituzione (materie di competenza residuale o esclusiva o innominata delle regioni- termini usati dai grandi giuristi del diritto costituzionale).

RISULTA PALESE CHE LE LOCAZIONI TURISTICHE NON SONO ESERCIZI RICETTIVI TURISTICI E, CONSEGUENTEMENTE, GLI OSPITI DELLE LOCAZIONI TURISTICHE NON POSSONO ESSERE SOGGETTI PASSIVI PREVISTI DALL'ARTICOLO 4 DEL DECETO LEGISLATIVO N. 23/2011 CHE HA ISTITUITO L'IMPOSTA DI SOGGIORNO. O NO?

Poi vorrei sapere dai soloni del diritto (impiegati comunali che hanno stilato i regolamenti per l'imposta di soggiorno) come mai l'imposta di soggiorno viene richiesta per gli ospiti delle locazioni brevi (locazioni turistiche gestite da persone fisiche -ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2027 convertito con legge n. 96/2017) e la stessa imposta non viene richiesta a chi gestisce le locazioni in forma imprenditoriale con codice ATECO 68.20.01, considerato che le locazioni brevi non sono altro che locazioni turistiche svolte da persone fisiche?

Gli scienziati del comune di Palermo che hanno stilato il regolamento per l'imposta di soggiorno, probabilmente, nel fare copia incolla, hanno scritto che in Sicilia sono soggetti all'imposta di soggiorno gli ospiti che soggiornano nelle strutture ricettive di cui alla L.R. 15 APRILE 1985, n. 31: "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere", peccato che questa è una legge della regione Piemonte. Per capire il valore di questi funzionari.
La disamina di cui sopra pone un confine netto ed invalicabile tra il contesto delle strutture ricettive e quello delle locazioni.

Molti comuni cominciano a chiedere la TARI, anche per le locazioni turistiche, equiparata agli alberghi senza ristorante. La RAI chiede il pagamento del canone speciale, anche per le locazioni turistiche.

A questo punto ci sono due opzioni calare la testa e subire o lottare per imporre il diritto che è lo strumento più importante per difendere la democrazia e la libertà. Io ho scelto di lottare.

Ci tengo a comunicare che la mia esperienza, nel settore della legislazione turistica, è stata maturata in quasi 40 anni di carriera di Dirigente della P.A. del turismo, gli ultimi anni Dirigente presso l'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione siciliana. In questi anni ho coordinato la stesura di: decreti di classifica, decreti del Presidente della regione, il regolamento dell'albergo diffuso. Queste norme sono state soggette al vagli di organi istituzionali quali: Ufficio legislativo della Regione siciliana, CGA (Consiglio di Giustizia Amministrativa - Consiglio di Stato per la Sicilia). Mai una norma da me coordinata è stata impugnata o respinta.

Allego, per una più esaustiva visione delle norme citate, due mie relazioni e le note che ho predisposto per tutelare i diritti dei gestori contro la richiesta dell'imposta di soggiorno e del canone RAI.

Per chiudere una triste e desolata riflessione, qui stiamo a scrivere di imposta di soggiorno, di TARI di canone RAI, ma posso assicurare che a causa della pandemia:
  • su 33.00 alberghi in Italia, il 20% non ha riaperto,
  • molti gestori di locazioni turistiche, specialmente nelle città d'arte, si stanno proponendo come locazioni ordinarie e non più turistiche;
  • la IATA Associazione mondiale che rappresenta 290 compagni aeree ha stimato perdite per olre 400 milioni di dollari, con perdite di posti di lavoro spaventose, la IATA, a seguito di studi dedicati ha stimato nel 2024 la ripresa del turismo.
Credo che, almeno per ora in tempi drammatici di pandemia, qualcuno dovrebbe riflettere sulle imposizioni fiscali specialmente se non è in grado di distinguere una imposizione legittima da una illegittima. Purtroppo i mali che affliggono parte dei funzionari della P.A. vanno ricercati nella mala fede o nella mancanza di preparazione. Chi paga? Le imprese e i cittadini.

X
 

Allegati

#4
il problema disciplinare delle locazioni turistiche/brevi ha scatenato una grande confusione tra strutture imprenditoriali e no.
Ci sono proprietari di appartamenti che offrono servizi di prima colazione, si fanno pubblicita' sui vari socials offrono servizio navetta, sono sui vari OTA dando la disponibilita' dell'appartamento anche giornalmente e che non osservano il periodo di chiusura, che si considerano locazione breve. Di conseguenza non hanno aperto una SCIA, non pagano il canone Rai speciale la TARI o la SIAE, pagano la tassa di soggiorno (anche se per legge non sono strutture ricettive) e fanno una spietata concorrenza a tutte le strutture extra o non extra alberghiere che invece hanno obblighi fiscali piu impegnativi. Se e' vero che le locazioni brevi non debbano pagare la tassa di soggiorno perche non sono considerate strutture ricettive e' anche vero che a Palermo (parlo della mia citta') con i controlli effimeri e con le disposizioni comunali ambigue i proprietari di locazioni brevi , trattano di svolgere la loro attività come se fosse imprenditoriale e con una struttura a tutti gli effetti ricettiva. Mi chiedo poi se tu svolgi un'attivita' quotidiana gestendo una casa vacanze o un bb e non fai altro lavoro professionale, perche' non dovresti obbligatamente aprirti una PIVA?
 
Ultima modifica:

Sergio Lombardi Taxbnb

Dottore Commercialista - Fondatore taxbnb.it
#5
Buonasera Favorito,
non ho capito se con il tuo post vuoi sottolineare la confusione nel settore, o cercare di fare ordine.
Per esempio, sulla questione dell'imposta di soggiorno, in migliaia di regolamenti comunali, le locazioni turistiche sono soggette all'imposta di soggiorno, sulla base di previsioni di leggi vigenti.
Non so se sei un consulente o un operatore, ma in ogni caso, eviterei ed evito di consigliare soluzioni pericolose a chi lavora nel turismo, perchè le sanzioni sono numerose e spiacevoli.
Sulle considerazioni sulla partita Iva, tralascerei la visione passiva (divento imprenditore perchè lo dicono le autorità) e mi concentrerei su quella attiva (divento imprenditore per scelta).
Questi concetti (partita iva, imprenditore...) sono spesso spauracchi che fanno perdere soldi a chi non è informato.
C'è chi si sente furbo, perchè non apre la partita Iva e paga il 21% + il 21% di acconti = 42% con la cedolare secca, mentre ne pagherebbe il 2% con il regime forfettario....
 
#6
Alla cortese attenzione del Dottor X, leggo con attenzione ciò che scrive, e sono quasi sicuro che è tutto come da lei indicato..
ma ovviamente immagino il comune di Palermo e i vari dirigenti comunali che possono mettersi di traverso rispetto a possibili contestazioni sull'imposta di soggiorno. E questa ipotesi si rende quasi evidente anche alla luce di ciò che viene pubblicato nel sito internet del comune al seguente indirizzo: https://idsportale.comune.palermo.it/
dove vengono previste le due ipotesi di affitto sottoposte all'imposta di soggiorno, quello di tipo imprenditoriale e quello di tipo non imprenditoriale, riducendo tutto alla sola attribuzione "finalità turistica".
Questo "chiarimento" implicito che vuole fare il comune, mi pare essere la linea scelta nella valutazione dei casi, e mi pare pronta a rigettare qualsiasi altra ipotesi.
ci sono stati casi di accoglimento della contestazione? gestori di locazioni brevi che non pagano l'imposta di soggiorno? che hanno contestato e avuto ragione? sito internet comne.png
 
#7
Buonasera a tutti. Io e mia moglie abbiamo intrapreso l’attività di locazione turistica a Palermo. Premesso che abbiamo già fatto la comunicazione alla Questura di pertinenza ed al Comune per l’imposta di soggiorno. Desidero sapere, gentilmente, a quali altri enti occorre fare comunicazione ed eventualmente quali documenti esibire.
È possibile installare una targa all’esterno dell’edificio?
Grazie,
Steve
 

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