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Locazione turistica e bubble tree

#1
Buonasera a tutti, sono a chiedervi un parere su una questione di cui non ho trovato nessuna argomentazione. La domanda è questa: posso dare in locazione turistica una bubble tree? praticamente una tenda a tutti gli effetti posizionata nel giardino di pertinenza del mio immobile.
Ringrazio tutti anticipatamente.
 
#2
Buonasera a tutti, sono Daniele da circa sette anni ho messo a frutto il mio immobile con la formula della locazione turistica. Mi sono iscritto per cercare di tenermi aggiornato sulle nuove leggi e normative, molto spesso poche chiare o di difficile interpretazione, che regolano questo settore. Sono a chiedervi un parere su una questione di cui non ho trovato nessuna argomentazione. La domanda è questa: posso dare in locazione turistica una bubble tree? praticamente una tenda a tutti gli effetti posizionata nel giardino di pertinenza del mio immobile.


Ringrazio tutti anticipatamente.
 

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D

Dottor X

Guest
#3
Come già risposto, riporto il mio parere.

Buongiorno Daniele, la ricettività turistica può essere svolta secondo le seguenti disposizioni normative. Pertanto l'attività da lei prospettata, a mio parere, non rientrando nella disciplina vigente in materia non può essere proposta. A seguire una sintesi della predetta normativa, per avere un quadro più esaustivo la invito a leggere le mie reazioni allegate a questo parere.

Le discipline di riferimento per le attività ricettive sono: a) per le strutture ricettive le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, (competenze residuali o innominate delle regioni); per le locazioni brevi/turistiche: b) art. 1571 del codice civile, art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e dall’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione .

STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE: per quanto riguarda le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, si fa presente che il titolare dell’attività turistico ricettiva deve avviare e gestire l’impresa, nel caso specifico la stessa viene definita “ricettività turistica aperta al pubblico”, tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), competente territorialmente. In questo caso sono obbligatori “i servizi turistici o servizi alle persone” (cambio biancheria da bagno e lenzuola, pulizia e sistemazione delle camere, durante il periodo di presenza degli ospiti).

L’altra tipologia di gestione di immobili turistici riguarda la “LOCAZIONE BREVE/TURISTICA PRIVATA”, ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", dell’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); trattandosi di competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione. Dette norme prevedono la predisposizione di contratti per finalità turistica, per l’intero immobile o per parti di esso redatti in forma scritta ai sensi dell’art. 1 comma 4, della citata legge n. 431/1998. Non è prevista la registrazione del contratto se questo non supera i 30 giorni: la durata del contratto deve essere determinata computando tutti i rapporti di locazione intercorsi nell’anno con il medesimo locatario (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 16 gennaio 1998 e n. 26/2011).

Dott. X
 

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D

Dottor X

Guest
#4
Come già risposto, riporto il mio parere.
Buongiorno Daniele, la ricettività turistica può essere svolta secondo le seguenti disposizioni normative. Pertanto l'attività da lei prospettata, a mio parere, non rientrando nella disciplina vigente in materia non può essere proposta. A seguire una sintesi della predetta normativa, per avere un quadro più esaustivo la invito a leggere le mie reazioni allegate a questo parere.

Le discipline di riferimento per le attività ricettive sono: a) per le strutture ricettive le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, (competenze residuali o innominate delle regioni); per le locazioni brevi/turistiche: b) art. 1571 del codice civile, art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e dall’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione .

STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE: per quanto riguarda le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, si fa presente che il titolare dell’attività turistico ricettiva deve avviare e gestire l’impresa, nel caso specifico la stessa viene definita “ricettività turistica aperta al pubblico”, tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), competente territorialmente. In questo caso sono obbligatori “i servizi turistici o servizi alle persone” (cambio biancheria da bagno e lenzuola, pulizia e sistemazione delle camere, durante il periodo di presenza degli ospiti).

L’altra tipologia di gestione di immobili turistici riguarda la “LOCAZIONE BREVE/TURISTICA PRIVATA”, ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", dell’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); trattandosi di competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione. Dette norme prevedono la predisposizione di contratti per finalità turistica, per l’intero immobile o per parti di esso redatti in forma scritta ai sensi dell’art. 1 comma 4, della citata legge n. 431/1998. Non è prevista la registrazione del contratto se questo non supera i 30 giorni: la durata del contratto deve essere determinata computando tutti i rapporti di locazione intercorsi nell’anno con il medesimo locatario (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 16 gennaio 1998 e n. 26/2011).

Dott. X
 

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#5
Come già risposto, riporto il mio parere.
Buongiorno Daniele, la ricettività turistica può essere svolta secondo le seguenti disposizioni normative. Pertanto l'attività da lei prospettata, a mio parere, non rientrando nella disciplina vigente in materia non può essere proposta. A seguire una sintesi della predetta normativa, per avere un quadro più esaustivo la invito a leggere le mie reazioni allegate a questo parere.

Le discipline di riferimento per le attività ricettive sono: a) per le strutture ricettive le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, (competenze residuali o innominate delle regioni); per le locazioni brevi/turistiche: b) art. 1571 del codice civile, art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e dall’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione .

STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE: per quanto riguarda le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, si fa presente che il titolare dell’attività turistico ricettiva deve avviare e gestire l’impresa, nel caso specifico la stessa viene definita “ricettività turistica aperta al pubblico”, tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), competente territorialmente. In questo caso sono obbligatori “i servizi turistici o servizi alle persone” (cambio biancheria da bagno e lenzuola, pulizia e sistemazione delle camere, durante il periodo di presenza degli ospiti).

L’altra tipologia di gestione di immobili turistici riguarda la “LOCAZIONE BREVE/TURISTICA PRIVATA”, ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", dell’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); trattandosi di competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione. Dette norme prevedono la predisposizione di contratti per finalità turistica, per l’intero immobile o per parti di esso redatti in forma scritta ai sensi dell’art. 1 comma 4, della citata legge n. 431/1998. Non è prevista la registrazione del contratto se questo non supera i 30 giorni: la durata del contratto deve essere determinata computando tutti i rapporti di locazione intercorsi nell’anno con il medesimo locatario (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 16 gennaio 1998 e n. 26/2011).

Dott. X
Gentile Dottore
in relazione alla normativa Locazione Breve/Turistica Privata, fino a quanti immobili posso mettere a disposizione da privato a privato?
 

Sergio Lombardi Taxbnb

Dottore Commercialista - Fondatore taxbnb.it
#6
Buonasera Carlo,
ho visto il tuo post e ti rispondo. Per il numero di immobili in locazione turistica, dipende dalla regione. Dalla tua presentazione mi pare di capire che sei in Campania, e posso dirti che sono 4 immobili in quella regione.

I dettagli nel mio articolo per Extralberghiero.it a questo link:
https://www.extralberghiero.it/cedo...ne-breve-ecco-dove-si-applica-il-limite/1822/

Ecco la situazione per le regioni del Sud Italia:
1624990160476.png 1624990160476.png
 

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