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Locazione turistica a Noto

#1
Ciao, sono Paolo e vorrei cercare di affittare in locazione turistica privata la mia casa di famiglia a Noto. Faccio i miei più sinceri complimenti al forum per la competenza delle risposte e l'aiuto che dà a tante persone. E grazie a esso sto riuscendo a orientarmi all'interno delle norme che regolano ciò che vorrei fare. Ho già consultato le varie relazioni del Dott. X, e sulla base di esse mi sembra di capire che per la mia futura attività non c'è bisogno di presentare la SCIA al SUAP né di versare la tassa di soggiorno, a patto di rispettare le varie norme statali relative alla terminologia da utilizzare per pubblicizzare la casa, di non offrire servizi alla persona e, ovviamente, versare al fisco il corrispettivo per gli auspicabili redditi.

Il mio unico dubbio riguarda però il fatto che avendo contattato il SUAP prima di scoprire il blog mi era stato detto che avrei dovuto presentare la SCIA a prescindere dal tipo di locazione che volevo offrire. È effettivamente così? Poiché, giustamente, il Comune effettua molti controlli per individuare attività abusive o evasori per mancato versamento della tassa di soggiorno, vorrei essere sicuro di non trovarmi in una condizione di irregolarità qualora cominciassi ad affittare la mia casa. Ne approfitto per chiedere anche se nel mio caso ho comunque l'obbligo di comunicare le presenze alla Questura e se, qualora l'affitto avvenisse tramite OTA, ho comunque l'obbligo di redigere il contratto.
Grazie tante per quello che già avete fatto e per quello che farete
 
D

Dottor X

Guest
#2
Buonasera Paolo,
grazie per i complimenti, ma lei cosa ci è andato a fare al SUAP? Dica loro, a nome mio, di andare a studiare.

Comunque riepilogo, brevemente, la normativa:

Le discipline di riferimento per le attività ricettive sono:
a) per le strutture ricettive le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, (competenze residuali o innominate delle regioni); SOGGETTE A PARTITA IVA CODICE ATECO 55.20.51 - SCIA E IMPOSTA DI SOGGIORNO

b) per le locazioni brevi/turistiche: art. 1571 del codice civile, art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e dall’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione ; POSSONO ESSERE SVOLTE COME ATTIVITA' SALTUARIA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.L. N. 50/2017 CONVERTITO CON LEGGE N. 96/2017 - O IN FORMA IMPRENDITORIALE CON IVA CODICE ATECO 68.20.01 - NON SOGGETTE A IMPOSTA DI SOGGIORNO.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 - Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
IMPORTANTISSIMA CONSIDERAZIONE: LE LOCAZIONI TURISTICHE SONO DISCIPLINATE DALL’ART. 1571 DEL CODICE CIVILE; DALL’ART. 53 DEL CODICE DEL TURISMO E DALLA LEGGE N. 431/1998 (rientrano tra le competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L) della Costituzione). PERTANTO NON SONO STRUTTURE RICETTIVE ( le quali rientrano tra le competenze innominate o residuali assegnate alle regioni ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione)

NE CONSEGUE CHE LE LOCAZIONI TURISTICHE NON SONO SOGGETTE ALL’IMPOSTA DI SOGGIORNO.

SONO STRUTTURE RICETTIVE PER L'UNIONE EUROPEA E PER CHI NON LO SAPESSE O NE DUBITASSE - ANCHE PER L'ITALIA STATO MEBRO DELL'UNIONE EUROPEA:

REGOLAMENTO (UE) N. 692/2011- ISTAT circolare annuale

Art. 2
l)«esercizio ricettivo turistico»: un’unità di attività economica a livello locale, quale definita nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15/03/93, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (3), che presta, a titolo oneroso, benché il prezzo possa essere in tutto o in parte sovvenzionato, servizi di alloggio per brevi soggiorni come descritto nei gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) - NACE Rev. 2;

m)«alloggio non in locazione»: inter alia, l’alloggio in abitazioni di parenti o amici concesse a titolo gratuito e in abitazioni per le vacanze utilizzate dai proprietari, compresi gli alloggi in multiproprietà.
 

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