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locazione bubble tree

#1
Buongiorno a tutti, provo a postare questo quesito anche sotto questa argomentazione, forse qui qualcuno saprà dirmi qualcosa. Sono Daniele da circa sette anni ho messo a frutto il mio immobile con la formula della locazione turistica. Mi sono iscritto per cercare di tenermi aggiornato sulle nuove leggi e normative, molto spesso poche chiare o di difficile interpretazione, che regolano questo settore. Sono a chiedervi un parere su una questione di cui non ho trovato nessuna argomentazione. La domanda è questa: posso dare in locazione turistica una bubble tree? praticamente una tenda a tutti gli effetti posizionata nel giardino di pertinenza del mio immobile.


Ringrazio tutti anticipatamente.
 

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D

Dottor X

Guest
#2
Buongiorno Daniele, la ricettività turistica può essere svolta secondo le seguenti disposizioni normative. Pertanto l'attività da lei prospettata, a mio parere, non rientrando nella disciplina vigente in materia non può essere proposta. A seguire una sintesi della predetta normativa, per avere un quadro più esaustivo la invito a leggere le mie reazioni allegate a questo parere.

Le discipline di riferimento per le attività ricettive sono: a) per le strutture ricettive le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, (competenze residuali o innominate delle regioni); per le locazioni brevi/turistiche: b) art. 1571 del codice civile, art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e dall’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione .

STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE: per quanto riguarda le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, si fa presente che il titolare dell’attività turistico ricettiva deve avviare e gestire l’impresa, nel caso specifico la stessa viene definita “ricettività turistica aperta al pubblico”, tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), competente territorialmente. In questo caso sono obbligatori “i servizi turistici o servizi alle persone” (cambio biancheria da bagno e lenzuola, pulizia e sistemazione delle camere, durante il periodo di presenza degli ospiti).

L’altra tipologia di gestione di immobili turistici riguarda la “LOCAZIONE BREVE/TURISTICA PRIVATA”, ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", dell’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); trattandosi di competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione. Dette norme prevedono la predisposizione di contratti per finalità turistica, per l’intero immobile o per parti di esso redatti in forma scritta ai sensi dell’art. 1 comma 4, della citata legge n. 431/1998. Non è prevista la registrazione del contratto se questo non supera i 30 giorni: la durata del contratto deve essere determinata computando tutti i rapporti di locazione intercorsi nell’anno con il medesimo locatario (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 16 gennaio 1998 e n. 26/2011).

Dott. X
 

Allegati

#3
Buongiorno Dott. X, prima di tutto la ringrazio per la risposta, ho letto le sue relazioni. Quindi questo tipo di attività non rientra nella disciplina vigente perchè non è un immobile appartenente alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo o relativa pertinenza. Ho capito bene? mi corregga se sbaglio.
Secondo il suo parere andrei incontro a qualche sanzione se provassi a locare una bubble tree?
E se si per quale motivo?
Risultando a tutti gli effetti una tenda non dovrei avere bisogno di alcuna autorizzazione per la sua installazione, i dubbi mi sorgono su un'eventuale affitto occasionale.
Ringraziandola ancora le porgo i più cordiali saluti.
 
D

Dottor X

Guest
#4
Preg.mo Daniele, il rischio reale è quello di: 1) attività abusiva d'impresa (mancanza apertura partita IVA e mancato versamento contributi INPS); 2) pubblicità ingannevole (violazione CODICE DEL CONSUMO); 3) concorrenza sleale (L’art. 2598 c.c. enuclea gli atti di concorrenza sleale).

Mi spiego meglio, l'attività da lei proposta seppur innovativa (sharing economy), deve essere, esclusivamente, inquadrata nell'attività ricettiva all'aria aperta (Campeggi - villaggi turistici). Per questa tipologia ricettiva il codice ATECO - OBBLIGATORIO- rientra nella categoria 55.30 (come disposto dal Regolamento Unione Europea n. 692/2011 - CODICE ATECO 55.30 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE - VILLAGGI TURISTICI 55.20.10

Categorie catastali D/8 FABBRICATI COSTRUITI O ADATTATI PER LE SPECIALI ESIGENZE DI UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE E NON SUSCETTIBILI DI DESTINAZIONE DIVERSA SENZA RADICALI TRASFORMAZIONI - D/10 FABBRICATI PER FUNZIONI PRODUTTIVE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE.

Le attività sopra citate, inoltre, sono soggette, oltre all'apertura della partita IVA, alla presentazione della SCIA al SUAP.

Cordialmente

Dott. X
 
#5
Dott. X è stato chiarissimo, vedo sfumare il mio progetto. Era un progetto che stavo prendendo a cuore proprio per il suo lato innovativo come lei dice, ma non mi arrendo, la particella su cui volevo iniziare questa attività è una categoria C3b chiederò al tecnico il da farsi.
La ringrazio veramente tanto per l'assistenza datami e per il suo tempo.
Le auguro una buona serata.
Daniele.
 

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