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Locazione breve ad uso turistico non imprenditoriale. Affitto contemporaneo di più alloggi all'interno della stesso appartamento.

#1
Salve Dott. X.
Attualmente mi è stato concesso l'uso di un immobile in comodato d'uso gratuito con apposito atto registrato all'Agenzia delle Entrate che prevede fra l'altro la possibilità di affittare a terzi.
Vorrei utilizzare tale immobile per locazioni brevi ad uso turistico a carattere non imprenditoriale.
Essendo molto grande l'appartamento c'è la possibilità di locare separatamente più zone dello stesso appartamento.
Leggendo la normativa di riferimento non ho trovato alcuna clausola che vieti la possibilità di affittare più alloggi all'interno dello stesso appartamento.
A questo punto chiedo:
- Con tale di locazione breve posso affittare tutto l'immobile o devo necessariamente riservarmi una stanza assieme al salone/cucina?
- In caso affermativo posso locare contemporaneamente più zone dell'immobile separatamente pubblicando quindi più annunci (nella fattispecie 3) nei portali di affitto come airbnb o booking?
Grazie anticipatamente
 
D

Dottor X

Guest
#2
Salve anche a lei,
nessun problema, lei può locare anche parte del fabbricato come disposto dalle seguente norma:
“LOCAZIONI - TURISTICHE/BREVI ” Art. 12 legge n. 191/1978 Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Sussiste l'obbligo di comunicazione degli ospiti in Questura al servizio ALLOGGIATIWEB entro 24 ore dall'arrivo presso l'immobile:
Articolo 19-bis D.L. n. 113/2018Convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 (Obbligo per locatori con contratti di durata inferiore a trenta giorni). Prevede che l'obbligo di far esibire il documento di identità valga anche per i locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. Reca interpretazione autentica dell'articolo 109 del T.U.L.P.S. (regio decreto n. 773/1931).

Allego due mie relazioni sul tema.
 

Allegati

#3
Salve.
Grazie ancora per la sua gentile risposta.
Mi chiedevo solo una cosa.
Sia l'Art. 12 legge n. 191/1978 che Articolo 19-bis D.L. n. 113/2018 dice solo che è possibile locare l'intero immobile o parte di esso ma non dice nulla circa la possibilità di locare contemporaneamente più porzioni dell'immobile separatamente.
Sottolineo quest'aspetto in quanto da alcune informazioni ricevute pare che in questa fattispecie si possa configurare un'attività ricettiva di affittacamere.
E' possibile invece che, in analogia con quanto previsto per la cedolare secca (Cfr. Circol n. 26/E del 01/06/2011) che recita: "...il reddito ritraibile dalla contemporanea locazione di porzioni di unità abitativa..." sia possibile applicare la circolare 24/E del 12/10/2017 che all'art. 1 (Contratto di locazione breve - Definizione) 9° capoverso recita: ".... La locazione deve riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 ......... nonchè, in analogia con quanto previstio per la cedolare secca sugli affitti, singole stanze dell'abitazione (Cfr. Circ. n. 26/E/2011) ??
Grazie ancora.
 

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