la licenza si acquisisce secondo la normativa regionale per l'apertura di agenzia viaggi, sia che si tratti di attività di produzione e organizzazione (quindi tour operator) sia per l’attività di intermediazione mediante vendita diretta al pubblico. nella presentazione dei documenti necessari va poi indicata quali attività si intendono svolgere, in base ai regolamenti emessi per l'attuazione della legge.
ti riporto esempio di come si procede nella regione lazio, come riportato dalla provincia di roma.
Nuova attivazione agenzia di viaggi e turismo
Le persone fisiche o le Società nella persona del legale rappresentante che intendono aprire un’Agenzia di viaggi e turismo (L.R. Lazio 6 agosto 2007 n. 13 e artt. 5 e 6 Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19) devono presentare alla Provincia di Roma domanda in regola con l’imposta di bollo vigente, intestata alla Provincia di Roma, che indichi:
la denominazione dell’agenzia di viaggi e turismo, che non può fare riferimento alla denominazione di comuni, isole o regioni italiane e, in subordine, ulteriori denominazioni che non siano uguali o simili ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tali da ingenerare confusione;
le generalità e la cittadinanza del titolare, se persona fisica, o, per le società, la denominazione, la ragione sociale nonché il legale rappresentante;
l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
le attività che si intendono svolgere tra quelle indicate all’art. 2 del Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19 nonché le ulteriori attività di cui all’art. 3;
l’ubicazione dei locali;
per le agenzie che svolgono la loro attività all’interno di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e di autolinee, il titolo attestante la disponibilità di locali separati da quelli in cui, nella struttura stessa, si svolgono altre attività; al riguardo si considerano locali indipendenti uffici, box, ambienti di ogni genere, anche se utilizzati per diverse attività turistiche, purché fisicamente delimitati ed idonei ad essere inequivocabilmente identificabili con insegne e accessi separati all’interno della struttura portuale o della stazione;
la persona preposta alla direzione tecnica dell’agenzia, se diversa dal titolare o dal legale rappresentante;
copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione :
copia autentica dell’atto costitutivo della società per le imprese in tal forma costituite e certificato di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, integrato dalla dicitura antimafia;
certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti estesi, in caso di società, anche agli amministratori della stessa, o relativa autocertificazione ove consentita dalla normativa vigente;
certificato del Tribunale attestante che nei confronti del titolare della ditta individuale ovvero degli amministratori, in caso di società, non pendono procedure fallimentari o concorsuali, ovvero autocertificazione sostitutiva, ove consentita dalla normativa vigente.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’interessato entro 60 giorni dalla comunicazione del risultato dell’istruttoria deve trasmettere alla Provincia:
copia del versamento della tassa di concessione regionale, nell’ammontare previsto dalla normativa vigente;
copia della polizza assicurativa;
atto di proprietà, contratto di locazione, comodato d’uso, regolarmente registrati, ovvero titolo concessorio per l’utilizzo dei locali in aree demaniali o pubbliche; una relazione tecnico-illustrativa sottoscritta da professionista competente, iscritto al relativo Albo, che certifichi l’agibilità dei locali, ivi inclusi quelli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), e la destinazione degli stessi ad uffici o ad attività commerciale; tali locali potranno essere indifferentemente utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all’art.2, lettere a) o b), Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19, anche se svolte cumulativamente dalla stessa agenzia di viaggi e cioè sia per l’attività di produzione e organizzazione, sia per l’attività di intermediazione mediante vendita diretta al pubblico;
copia del versamento del deposito cauzionale;
le complete generalità della persona, iscritta nell’elenco regionale di cui all’art. 13, che assume la direzione tecnica dell’agenzia, salvo che questa sia assunta dallo stesso interessato;
certificazione o attestazione, rilasciata dalla Naming Autority Italiana o da altro ente competente alla registrazione di nomi a dominio, di registrazione a favore del titolare dell’autorizzazione di cui all’art. 35, comma 1, della L.R. Lazio 13/2007, del nome a dominio del sito Internet che si intende utilizzare ai fini della vendita on-line dei servizi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2.
Trascorsi 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria senza che l’interessato abbia ottemperato agli adempimenti richiesti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti. In via eccezionale e sulla base di comprovate motivazioni, la Provincia può concedere, per una sola volta, una proroga di ulteriori 60 giorni per detti adempimenti.