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Legislazione Turistica Lombardia ADV on-line

#1
Gentilissimi esperti e non,<br />
stiamo lavorando sull'apertura di una società che gestisca un'ADV on-line. Dalle vostre cortesi risposte ad altri abbiamo compreso come, dal punto di vista giuridico normnativo, trovino applicazione le normative del commercio elettronico, da un lato, e quelle dettate per le ADV "tradizionali", dall'altro.<br />
Avremmo ora bisogno di avere un quadro completo della legislazione di dettaglio (della Regione Lombardia) in merito, includendo i dettagli di carattere autorizzativo necessari per l'apertura dell'attività (considerato come detto che sarà costituita una società - di capitali - per la gestione del "motore"). Sentiti ringraziamenti a coloro che ci sapranno o potranno aiutare. Ciao a tutti e ... buone vacanze :) Michele
 
D

Dottor X

Guest
#2
Mandatemi una e.mail di richiesta per la regione Lombardia. Dal 2010 le autorizzazioni comunali sono state sostituite dalla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP.<br />
Per altri partecipanti al forum, rendo noto che è meglio che vi risponda in relazione alla regione in cui intendete operare.<br />
<a href="mailto:saveriopanzica@alice.it">saveriopanzica@alice.it</a>
 
#4
Ciao Saverio,<br />
ti stresso di nuovo...<br />
Nell'ambito degli incontri che abbiamo fatto per definire i molti dettagli per l'apertura, abbiamo scoperto che la Regione Lombardia per la concessione dell'autorizzazione (ricordo che noi vorremmo per ora aprire solo online) richiede un direttore tecnico "dedicato", in altri termini non può svolgere attività per alcun altro operatore. Ciò purtroppo per noi, almeno inizialmente, sarebbe una follia (nessuno di noi ha il titolo nè lo potrebbe conseguire a breve) in quanto partiremmo da zero con un marchio del tutto nuovo e assumere qualcuno senza avere la minima idea di quanto il ns. business plan sia realistico ci esporrebbe troppo.<br />
Vengo alla domanda: mi pareva di avere capito che in altre Regioni d'Italia il DT può lavorare per più realtà contemporaneamente, è vero che tui sappia ? mi sapresti indirizzare ? per noi, avendo idea di non aprire "su strada" ma solo online in fondo che la sede sia in una Regione o in un'altra ... cambierebbe tutto sommato poco...<br />
Grazie ancora per la gentilezza.<br />
Un caro saluto<br />
MIchele
 
D

Dottor X

Guest
#5
Preg.mo Michele, ti ho già risposto per e. mail, ma è giusto che la risposta che ti ho inviato possa servire ad alte persone interessate alla questione.<br />
La figura di D.T. istituita già dal 1936- Regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523 “Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”, rappresenta il responsabile tecnico per l'agenzia di viaggi. Non mi risulta che qualche regione permetta ad un D.T. la possibilità di lavorare in più agenzie contemporaneamente.<br />
Ma voglio anche porre una tematica che ho già evidenziato a carattere nazionale agli organi preposti e nella sezione del forum, riservata alle guide turistiche.<br />
Le professioni turistiche non sportive, inclusa quella di D.T. di agenzia di viaggi, nella direttiva dell'U.E.,recepita con l'art. 29 del decreto legislativo 206 del 2007, da quando è stato novellato il titolo V della Costituzione, non son più supportate da una legge quadro, in passato la legge 217/1983. La Corte Costituzionale con alcune sentenze ha ribadito che, in mancanza di una legge quadro, le regioni non possono normare nel merito, in questo caso le professioni turistiche non sportive, ( quelle sportive sono: maestri di sci e guide alpine, regolamentate da leggi quadro).<br />
I principi fondamentali in materia di professioni, individuati dal d.lgs. n. 30 del 2006, si rivelano più limitativi per l’esercizio del potere legislativo regionale di quanto lo fossero i principi recati dalla legge del 1983, per la disciplina delle professioni turistiche. Ora infatti «la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale» (art. 1, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2006), senza quindi alcuna possibilità per le Regioni di disciplinare altre eventuali professioni attinenti al turismo.<br />
La Corte Costituzionale rammenta che, in materia di professioni, la giurisprudenza costituzionale «è ferma nel senso che compete allo Stato l’individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio» (sent. 271/2009).<br />
Se navigate, tra gli altri, troverete un articolo molto preciso e dettagliato sul tema a cura del Prof. Maurizio Malo - Turismo senza professioni regionali.<br />
<br />
La mia opinione, per quanto sopra esposto è che lo Stato Italiano, in materia di professioni turistiche, ha, di fatto liberalizzato le stesse. In alcuni paesi dell'U.E. le figure professionali turistiche non sono normate, chi decide è il mercato, se un professionista è bravo, lavora. Io ho iniziato a porre la questione, pertanto, chi vuole intraprendere attività di intermediazione turistica, se condivide la mia tesi, presenti agli Sportelli Unici per le Attività Produttive una richiesta di avvio di procedure per l'attività di agenzia di viaggi (SCIA). Nel caso in cui venisse richiesta la presenza di D.T., abilitato dalle regioni, ricorra al TAR, proponendo le indicazioni da me proposte.<br />
Ricordo che le professioni turistiche di cui al: Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania " pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Supplemento ordinario n. 228 - Così dispone:<br />
Art. 29. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV- (D.T. agenzia di viaggi)<br />
Art. 30. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV (guide accompagnatrici e interpreti turistici)<br />
L'U.E. ha emanato la predetta direttiva, per tutelare e disciplinare l'attività di un professionista che si vuole spostare da un paese membro ad un altro, proprio perché, come ho già scritto, non tutti gli Stati membri hanno emanato norme specifiche in materia.
 

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