La legge n. 21/1992, come modificata dal DL n. 135/2018, così come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, riguarda aspetti inerenti l'attività specifica delle attività di NCC. L'attività d'impresa è riconosciuta, nell'ambito della gerarchia della fonti, dalla Costituzione in particolare dall'articolo 41 (
L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali).
La Corte costituzionale con la sentenza n. 362/1998 ha determinato che l'attività d'impresa, nel rispetto dell'art. 41 della Costituzione, è libera e può essere svolta in tutto il territorio nazionale.
Pertanto, nessuna imposizione deve essere adottata per limitare gli ambiti territoriali in merito alle attività imprenditoriali.