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la regione sicilia e il nuovo codice del turismo

#1
Salve, vivo a Palermo ed ultimamente ho letto con interesse in nuovo codice sul turismo nazionale (D. L 23/05/11)in tema di ordinamento e mercato del turismo; Al titolo III relativo alla classificazione delle strutture ricettive si distinguono 4 sezioni:<br />
-alberghiere e paralberghiere<br />
-alberghiere ed extralberghiere<br />
-di mero supporto<br />
-all'aperto<br />
<br />
Il B&B è considerato una struttura alberghiera se condotto con partita IVA; è una struttura extralbertghiera se condotta in forma privata senza partita IVA.<br />
In sicilia il B&B è considerata una struttura exstralberghiera sia nell'uno che nel secondo caso. E' normale che la Rai pretenda il pagamento del canone Speciale?<br />
<br />
In sicilia è possibile gestire case private arredate ad uso turistico in forma non imperenditoriale ed indiretta? Faccio un esempio:<br />
ho conoscenti che hanno immobili in città e fuori città e vorrebbero affittarle per uso turistico per periodi non inferiori ad una settimana e non superiore ai sei mesi, non possono occuparsene direttamente e vorrebbero che ipo mi occupassi della promozione ed intermediazione concordando anche una divisione in percentuale degli introiti.<br />
Mi piacerebbe molto attivarmi ma non voglio fare le cose illegalmente quindi cerco la formula possibile.<br />
Cosa si può fare affinchè la regione sicilia recepisca comunque il regolamento e le legislazioni nazionali?<br />
Grazie<br />
Patrizia
 
D

Dottor X

Guest
#2
Ad alcuni quesiti ho già risposto con una mia e.mail a Patrizia, ma ritengo che le domande siano estremamente interessanti e quindi è giusto che siano patrimonio di tutti i partecipanti al forum.<br />
<br />
Il "Codice del turismo", in Sicilia deve essere recepito. Pertanto le norme sul B&amp;B non sono cambiate: art. 88 legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni. Comunque, la predetta legge dispone che il B&amp;B può essere gestito sotto qualunque forma imprenditoriale. L'intermediazione è possibile solo per: agenti immobiliari e agenzie di viaggi. Pertanto, nessun altro soggetto può gestire, per conto di altri immobili turistici.<br />
<br />
Per il canone RAI B&amp;B:<br />
Chi deve pagare l’Abbonamento Speciale: Devono pagare il canone d’abbonamento speciale coloro che detengono uno o più apparecchi radiofonici o televisivi in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458. LEGGE 23 dicembre 1999, n.488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge fi nanziaria 2000).<br />
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-1999 (Supplemento Ordinario n. 227) Art. 16 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)- Art. 16 L. 23/12/1999 n. 488 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni, ivi compresi<br />
gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure: Categorie: canone televisione:<br />
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a 100: 10.000.000;<br />
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di stanze inferiore a 100 e superiore a 25;<br />
residence turistico alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi<br />
pubblici di lusso e navi di lusso: 3.000.000;<br />
c) alberghi con 5 stelle lusso e 5 stelle con un numero di stanze pari o inferiore a 25; alberghi con 4<br />
e 3 stelle e pensioni a 3 stelle con un numero di televisori superiore a 10; residence turisticoalberghieri<br />
con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di 1a e<br />
2acategoria, sportelli bancari: 1.500.000;<br />
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a 10;<br />
pensioni e locande con 2 o 1 stella; campeggi con 2 o 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di 3a<br />
e 4a categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:<br />
600.000;<br />
e) soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: 300.000.<br />
2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.<br />
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI. Considerato che l’articolo 88 della legge regione Sicilia n.32 del 2000, così dispone: “Art. 88 Aiuti al bed and breakfast.<br />
L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell’ambito del massimale previsto per gli aiuti “de minimis” ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di cinque camere ed un massimo di venti posti letto (di tre camere modificato dalla Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77), fornendo alloggio e prima colazione. Inoltre, il Ministero delle finanze con la “Risoluzione 14 dicembre 1998, n. 180 Quesito dell'Azienda di promozione turistica della provincia di Roma: IVA - servizio di alloggio e prima colazione disciplinato dall'art. 8 della legge regionale del Lazio 29 maggio 1997, n. 18”, tra l’altro<br />
evidenzia che, “ in particolare, la compresenza del titolare e degli ospiti nelle unità immobiliari messe a disposizione lascia intendere che l'attività non rientra tra quelle di sfruttamento dell'immobile per fini commerciali, essendo questo destinato principalmente a soddisfare le esigenze abitative di coloro che offrono ospitalità. Ancora, il Ministero delle finanze “Risoluzione 13 ottobre 2000, n. 155 IVA - Trattamento tributario applicabile al servizio di alloggio e prima colazione per il bed and breakfast reso nella Regione Emilia Romagna, ai sensi della legge regionale 26 maggio 1999, n. 170”, ribadisce “Peraltro, l'obbligo di residenza nelle unità immobiliari per i proprietari o i possessori delle stesse e quindi la necessaria compresenza con gli ospiti, come chiarito d'altronde nella menzionata risoluzione n. 180/E del 1998, fa presumere che l'immobile non venga utilizzato per fini commerciali bensì per quelli che caratterizzano più tipicamente una normale conduzione familiare.<br />
Per converso, nell'eventualità in cui l'attività in oggetto venisse svolta in modo sistematico e con carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, la medesima attività si qualificherebbe in termini abituali e quindi professionali.<br />
Per quanto disposto dalle norme di cui sopra, l’esercizio di Bed and breakfast non è contemplato tra le attività commerciali ricettive. Suggerisco di rispondere con gli elementi sopra riportati, che potrete rendere noti al vostro legale in caso di ricorso.<br />
Per ricevere materiale specifico: <a href="mailto:saveriopanzica@alice.it">saveriopanzica@alice.it</a><br />
Dott. X
 

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