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info adv - affitto case e appartamenti per vacanze

#1
ciao ripropongo qua il mio quesito, visto che avevo sbagliato sezione, mi hanno risposto lo stesso però vorrei avere maggiori delucidazioni se è possibile, vorrei sapere se l'agenzia di viaggi può svolgere attività di agenzia immobiliare, affittando case e appartamenti per vacanze, se così fosse quale sarebbe la legislazione per l'agenzia di viaggi?e a quali obblighi fiscali va incontro? deve far parte di qualche federazione?potreste aiutarmi? io dalle ricerche fatte e da ciò che ho studiato penso che la cosa nn possa essere fatta, non si tratta di un'attività che compete alle adv. cmq se qualcuno sa di più potrebbe chiarirmi il concetto? è una cosa urgente grazie e spero in una risposta. ciao ciao
 
#2
La vendita di soggiorni per vacanze è una delle attività previste generalmente dalla normativa specifica di autorizzazione all'esercizio di attività di Agenzia di VIaggi.<br />
Che poi si tratti di soggiorni in hotels, o altre strutture ricettive così come inquadrate dalla normativa poco importa. Infatti esiste un vincolo solo per la vendita di case, espressamente riservato alle agenzie immobiliare ma le case vacanze sono a tutti gli effetti dei prodotti turistici e sebbene le agenzie di viaggi preferiscano ripiegare sui pacchetti e/o villaggi, sono comunque vendibili anche dalle agenzie di viaggi (normalmente questo avviene da parte di agenzie su base locale situate in piccoli comuni turistici ).<br />
Di fatto l'agenzia di viaggi non svolge funzione di agenzia immobiliare ma solo di intermediazione; in questo caso tra proprietario di immobile casa vacanza e potenziale cliente viaggiatore e solo unicamente su immobile casa vacanza, agisce cioè in nome e per conto del cliente, rivolgendosi non al T.O. ma direttamente al proprietario dell'alloggio.<br />
La normatica di riferimento è provinciale per cui ti invito ad informarti presso la città dove risiedi e richiedere alla provincia di appartenenza se esiste un vincolo eventuale sugli immobili casa vacanza.<br />
Dopo aver ottenuto la licenza, ai fini giuridici devi redigere un contratto tra te e il proprietario della casa, che ti rilascerà ai fini fiscali una ricevuta detraibile come costo. Mentre tu dovrai emettere ricevuta fiscale o fattura al cliente in esenzione Iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72. La tipologia della vendita è di servizio singolo.<br />
Ovviamente, se il tuo core business si svilupperà solo e unicamente sull'affitto di immobili casa vacanza, non è conveniente per te richiedere una licenza di ADV ma eventualmente di agenzia immobiliare che è più semplice da ottenere e meno costosa. La licenza immobiliare ha come presupposto l'iscrizione quale agente immobiliare.<br />
<br />
Ciao :D
 
#3
ma può l'agenzia di viaggi ad esempio affittare un'appartamento???il concetto di vendita di soggiorni mi è chiaro, nn capisco quale sia il comportamento dell'agente di viaggi, può fare quanto scritto da te anche se non è proprietario degli appartamenti?? sai io ho studiato legislazione del turismo e tra le attività dell'adv nn c'è affittare appartamenti, anche se si tratta di appartamenti per vacanze, nn viene menzionato nulla in proposito. scusa se insisto, però vorrei capirci qualcosa!!!
 
#4
L'appartamento casa vacanza non è un normale appartamento ma è considerata una struttura " ricettiva" se hai studiato legislazione del turismo saprai perfettamente che, la vecchia legge quadro del 17/05/1983 n. 217 ( ora abrogata dalla legge 135 del 19/03/2001) prevedeva all'art. 6:<br />
<br />
<strong><em>Strutture ricettive.<br />
Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventú, i rifugi alpini</em></strong><br />
<br />
(Definizione ed attività delle agenzie di viaggi e turismo)<br />
<br />
<br />
1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano<br />
l'attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni o di<br />
intermediazione nell'acquisto di tali servizi od anche entrambe le<br />
attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai<br />
turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale<br />
relativa ai contratti di viaggio, di cui alla legge 27 dicembre 1977,<br />
n.1084, nonché secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17<br />
marzo 1995, n. 111 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti<br />
"tutto compreso", in attuazione della direttiva 90/314/CEE.<br />
<br />
Sempre in materia di legislazione del turismo la vecchia normativa delle agenzie diviaggi della regiona Lazio ( anch'essa ristrutturata) la n. 10 del 27/01/2000<br />
prevedeva:<br />
<br />
<em>2. Le agenzie di viaggi e turismo svolgono, congiuntamente o<br />
disgiuntamente, le seguenti attività:<br />
a) produzione ed organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per<br />
via terrestre, marittima ed aerea, per singole persone o gruppi, senza<br />
vendita diretta al pubblico, anche con sistemi totalmente o<br />
parzialmente informatici;</em><strong>b) intermediazione mediante la vendita diretta al pubblico di titoli<br />
<em>di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere prodotti ed organizzati </strong><br />
dalle imprese di cui alla lettera a), anche con sistemi totalmente o<br />
parzialmente informatici.</em><br />
<br />
<br />
La regione Puglia con la Legge n. 34 del 15/11/2007 prevede fra le competenze di un'agenzia di viaggi dettagliante l aprenotazione di servizi ricettivi in genere.<br />
Pertanto nella sua attività d'intermediazione l'adv dettaglainte può intermediare nella vendita ( intesa anche come affitto) di strutture ricettive acquistate in proprio o prenotate per conto del cliente così come queste sono definite dalla legge quadro sul turismo.
 
#5
Salve a tutti,<br />
come già sottolineato qui in questo blog, il fatto che le case vacanza sono considerate a tutti gli effetti strutture ricettive, l'affitto delle stesse rientra nelle competenze delle agenzie di viaggio. Nasce una domanda spontanea: come fa una agenzia immobiliare ad affittare le case vacanza, senza possedere la necessaria licenza di ADV, che per essere esercitata è richiesta anche la figura del Direttore Tecnico di ADV e T.O.<br />
A loro volta le agenzie di viaggio non possono invece vendere immobili perchè questa è assoluta competenza delle agenzie immobiliari, che richiedono invece la figura dell' agente immobiliare.<br />
<br />
Qualcuno sa dirmi se questo quesito è fondato? perchè a mio avviso, le agenzie immobiliari, operando nella locazione delle case vacanze, invadono il campo e le competenze normativamente assegnate alle ADV, provocando così una concorrenza sleale.<br />
<br />
Potreste anche indicarmi quale è la normativa o la legge che potrei eventualmente consultare e che potrebbe delucidarmi?<br />
<br />
Grazie mille<br />
Roberto
 
#6
8) L'affitto di una casa vacanza può essere effettuato anche da un'agenzia immobiliare trattandosi comunque di un immobile, per il quale l'agenzia immobiliare ha specifica abilitazoine; personalmente non ritengo che questo settore delle case vacanza sia una " forte concorrenza" per le agenzie di viaggio che, sono abilitate per ben altre situazioni.
 
#7
Spett.le Turismo e Fisco,<br />
grazie per il contributo.<br />
Devo però sottolineare che il tema proposto non è così semplicistico, come è invece la risposta da Voi cortesemente inoltrata qui.<br />
<br />
Sono d'accordo che le agenzie immobiliari possono affitare case e/o appartamenti, ma di tipologia differente dalle case vacanze, che come detto sono invece ritenute vere e proprie strutture ricettive, gestibili perciò solo esclusivamente dalle agenzie di viaggio.<br />
<br />
Aggiungo: sbirciate o leggete a fondo un qualsiasi manuale di agente immobiliare, come quelli utilizzate per poter partecipare all'esame per l'ottenimento della licenza di agente immobiliare (ad. es. AGENTE IMMOBILIARE - EDIZIONI SIMONE), e provate a cercare un solo paragrafo o qualsiasi nota che affronta il tema dell'affitto delle case vacanze. Non lo troverete mai!!! Ci sarà un motivo o no? la legge parla chiara.<br />
Questo argomento è invece ben spiegato nel manuale per l'esame di Direttore Tecnico, figura necessaria per l'apertura di un'agenzia viaggi.<br />
Che si voglia rispettare e osservare le norme o meno, questo è un'altro discorso. Nessuno si lamenta, così le cose vanno avanti così già da tanto tempo, come spesso accade quì in Italia.<br />
<br />
In ogni caso, tornando all'argomento:<br />
<br />
L'agenzia immobiliare non può perciò comportarsi come una agenzia di viaggio, utilizzando cioè tutti quei mezzi multimediali, quali ad esempio siti internet di affitto case vacanze, offrendo la prenotazione diretta con tanto di calendario disponibilità ed indisponibilità, con affitti settimanali e/o a volte addirittura per periodi più brevi. In diversi casi ho constatato anche che le agenzie immobiliari offrono servizi opzionali, come: transfers, escursioni, guide e traduttori, prenotazioni ristorante ed un numero di assistenza durante il soggiorno del cliente.. etc.. etc..<br />
Quà si va oltre la semplice intermediazione immobiliare.<br />
<br />
Per terminare, se un proprietario di immobile vuol affittare la propria casa per le vacanze, può senz'altro rivolgersi ad un'agenzia immobiliare, la quale può solo vendere l'affitto per conto del titolare dell'immobile. In pratica l'agenzia immobiliare dovrebbe connettere il potenziale turista cliente col proprietario, nulla di più. Semplice e pura intermediazione. Le due parti interessate (proprietario e turista) perfezionano poi l'affitto a loro piacimento. Questa è la sostanza.<br />
Purtroppo però, le agenzie immobiliari vanno oltre... e questo danneggia noi operatori del turismo, che lavoriamo esclusivamente nelle stagioni di vacanza, e non ci sogneremmo mai di affittare case per altri usi o vendere immobili, competenze queste giustamente delle agenzie immobiliari.<br />
<br />
Spero essere stato chiaro... Perchè purtroppo si fa sempre molta confusione su questo tema.<br />
<br />
Grazie a tutti per eventuali ulteriori contributi.
 
D

Dottor X

Guest
#8
Il tema delle case per vacanza é molto interessante. Cercherò di chiarire le diverse possibilità di operare in questo settore. Locazione art. n. 1571 c.c. (inquilino), disponibilità esclusiva dell’immobile locato.<br />
Albergatore art. 2322 c.c. contratto d’opera (locatio operis), art. 1365 c.c. appalto, art. 1470 c.c. vendita, art. 1559 c.c. somministrazione ( articolo 1786 del codice civile ha equiparato tutte le strutture ricettive agli alberghi, pertanto gli obblighi dell'albergatore valgono anche per i gestori delle altre tipologie ricettive). Strutture ricettive extra-alberghiere o complementari: Affittacamere, case per vacanze, case per ferie, ostelli, rifugi alpini /montani,campeggi, villaggi turistici, agriturismo; Agriturismo L.96/2006 Turismo rurale; B and B; Ittiturismo art. 7 lettera b) del D. Lgs. 154/2004 - I gestori delle strutture ricettive aperte al pubblico devono essere autorizzati a svolgere l’attività, previa licenza rilasciata dal Comune D.p.r.616/1977 e art. 9 L.135/2001. Dal 2010 alcune regioni hanno adottato la SCIA ex DIA (dichiarano di possedere i requisiti, il controllo da parte di Province e Comuni avviene dopo l'inizio attività). Attività di intermediazione turistica, ai sensi dell'articolo 7 della legge 135 del 2001 è di competenza delle Agenzie di Viaggi e dei Tour Operators. Devono essere forniti servizi turistici: pulizia camere, cambio biancheria, cambio lenzuola.<br />
Ricettività turistica privata, non necessita la licenza: Alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche lettera c art. 1 legge 431/1998 (meno di 30 giorni i contratti non vanno registrati, obbligo certificato ex legge 46/1990, il certificato di abitabilità ingloba il certificato di agibilità artt. 24,25,26 legge 443/2001). Competenza delle Agenzie Immobiliari. Non possono essere forniti servizi turistici: pulizia camere, cambio biancheria, cambio lenzuola.<br />
Esiste una terza ipotesi, che alcune regioni hanno normato: Veneto e Sicilia per esempio. Agenzie Immobiliari Turistiche. Sono definite agenzie immobiliari turistiche quelle agenzie immobiliari regolarmente iscritte all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, nell'ambito della propria attività, si occupano di locazioni brevi stagionali di case ed appartamenti per vacanze.2.  Per essere riconosciute come agenzie immobiliari turistiche è necessario presentare una comunicazione all'Assessorato competente, dimostrando la propria attività nel settore turistico ed elencando le unità immobiliari a disposizione, al fine di ricevere dall'Assessorato medesimo la necessaria attestazione.3.  Le agenzie immobiliari turistiche, una volta riconosciute dalla Regione, godono degli stessi benefici riservati alle agenzie di viaggio in termini di sovvenzioni, promozioni e partecipazioni alle iniziative turistiche e possono fornire ai propri clienti servizi ed accessori legati ai soggiorni, quali transfert e viaggi, formulare pacchetti, fornire biancheria nelle case locate e quant'altro ritenuto utile al miglioramento delle proprie offerte turistiche-<br />
Per ricevere materiale specifico potete contattarmi. <a href="mailto:saveriopanzica@alice.it">saveriopanzica@alice.it</a>
 
#9
Non ritengo di aver fornito una risposta semplicistica e meno che mai professionale; le agenzie immobiliari e turistiche sono di fatto agenzie immobiliari <strong>pure e semplici </strong>.<br />
Sono infatti agenzie immobiliari, che posseggono l' iscrizione al Ruolo dei mediatori presso le camere di commercio e la novità, se vogliamo chiamarla tale, è solo nell'invio di una comunicazione da fare al comune ( SCIA) in cui sono ubicati gli immobili da locare e/o da gestire allegando l´elenco degli appartamenti.<br />
Pertanto con una semplice comunicazione l'agenzia immobiliare diventa agenzia immobiliare turistica, senza alcuna responsabilità e nessuna cauzione o RC obbligatoria come invece avviene per l'agenzia di viaggi.<br />
Inoltre non mi risulta che godano degli stessi benefici riservati alle agenzie di viaggio e cioè della possibilità di effettuare transfert e viaggi e formulare pacchetti ma solo una serie di servizi aggiuntivi specificati dalla normativa regionale quali fornire biancheria etc e devono svolgere le incombenze amministrative previste per il proprietario, in particolare l´invio della comunicazione antiterrorismo alla competente autorità di Pubblica Sicurezza<br />
Resta inteso che solo alcune Regioni in Italia ( tra queste l'Emilia Romagna e non la Sardegna) hanno deliberato in merito a questa fattispecie.
 
#10
Concordo in toto con quanto detto da turismoefisco e credo che sia stato molto esaustivo nelle risposte a differenza di quello che credete! Io conosco agenzie di viaggio che affittano tranquillamente appartamenti, certo non è detto che uno che faccia una cosa sia di conseguenza legale farlo, ma considerando le risposte date da qualcuno di sicuro più preparato di me e la mia esperienza personale, 1+1 fa 2 :D
 
D

Dottor X

Guest
#11
Quando si affronta un tema, ritengo si debbano conoscere le norme e la giurisprudenza di merito.<br />
<br />
La Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza n. 10671 del 4 febbraio 1987 ha delineato una netta differenza tra: il contratto d'albergo (art. 1786 del codice civile, le norme relative agli alberghi si estendono alle altre strutture ricettive) e la locazione: “Il contratto d'albergo, e quello affine di residence, si differenziano dal contratto di locazione d'immobile arredato…perché in quest'ultimo l'oggetto della prestazione si esaurisce nel godimento del bene (ancorché il concedente possa eventualmente fornire prestazioni accessorie rientranti comunque nel novero dei normali servizi condominiali), mentre nel contratto di albergo e di residence il godimento dell'immobile, avente di regola carattere temporaneo e<br />
transitorio, si accompagna e si integra con una serie di servizi, di natura genericamente alberghiera, riconducibili sinallagmaticamente al contratto di somministrazione od al contratto di opera, che assumono una rilevanza paritetica rispetto alla prestazione dell'alloggio.”<br />
<br />
La netta distinzione tra il contratto d'albergo e la locazione delimitano le sfere di competenza tra le agenzie di viaggi e le agenzie immobiliari.<br />
Pertanto, in base alla sentenza della Cassazione Civile, Sezione Terza, n. 10671 del 4 febbraio 1987, la promo-commercializzazione delle case per vacanze, classificate dalle Province e autorizzate dai Comuni, in base alle leggi regionale sulle case per vacanze, aperte al pubblico, spetta alle agenzie di viaggi, perchè all'interno delle case e appartamenti per vacanze devono essere erogati servizi turistici alberghieri quali: pulizia delle camere, cambio delle lenzuola e degli asciugamani.<br />
<br />
L'attività di agente immobiliare è regolamentata dall'articolo 1754 del codice civile che definisce la figura del mediatore. Secondo le disposizioni della legge n.39/1989, il mediatore deve essere iscritto alla Camera di Commercio al ruolo degli agenti in affari. Il codice civile disciplina, la locazione dall'articolo 1571 all'articolo 1614.<br />
<br />
In merito alle case e appartamenti per vacanze, di competenza delle agenzie immobiliari, non rientranti nella normativa di cui sopra, sono vigenti le disposizioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1, comma c) "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo".<br />
Art. 1 - Ambito di applicazione.<br />
1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati “contratti di locazione”, sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano: c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.<br />
L'affitto di tali alloggi prevede la stipula di "contratti per finalità turistica", escludendo l'erogazione dei servizi turistici, previsti dalla sentenza della Cassazione Civile, Sezione Terza, n. 10671 del 4 febbraio 1987.<br />
<br />
"Codice del Turismo" - Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79<br />
ART. 12 (Strutture ricettive extralberghiere) 1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell’esercizio del potere amministrativo statale di cui all’articolo 15, sono strutture ricettive extralberghiere:<br />
d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;<br />
Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive, escluse le strutture agrituristiche che sono disciplinate ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell’agriturismo,sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e acquisita l’intesa con la Conferenza<br />
permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.<br />
Diversa la considerazione per l'articolo 53 del "Codice del Turismo" "Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche" 1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi<br />
luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.<br />
L'articolo di cui sopra, ribadisce le competenze esclusive delle agenzie immobiliari in materia di locazioni, richiamando il codice civile.
 
#12
quali sono le norme contrattuali tra TURISTA che affitta l'appartamento anche per tre giorni e l'INTERMEDIARIO(Ag. Immobiliare) ?<br />
Dovendo riconoscere io agenzia una percentuale di quello che ho percepito dal turista al proprietario dell'immobile come mi comporto al livello fiscale?<br />
Devo registrare come agenzia ogni contratto di breve durata alla procura come affitto normale? mi sebra molto macchinoso
 
D

Dottor X

Guest
#13
Prima considerazione, non capisco la parola "macchinoso", la invito, piuttosto a studiare le norme da me citate. Comunque, le trasmetto un contratto proposto da agenti immobiliari che operano nel settore e che conoscono le norme. Chi le scrive ha già tenuto corsi di formazione agli agenti immobiliari del settore turismo.<br />
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE PER FINALITÀ TURISTICA<br />
<br />
La sottoscritta Agenzia “ …………………………………………………” di seguito denominata come “Agente”, rappresentato dalla Sig. ……………………………………………. , iscritto nella sezione “Agenti con mandato a titolo oneroso” presso il ruolo della Camera di Commercio di ……………….., al n…………, con sede in ……………………, via ……………………………….., n…., Tel…………………., e-mail…………………………. in nome e per conto del Mandante, titolare, nella veste di___________________________, del potere di concedere in locazione il seguente immobile, idoneo ad essere concesso in locazione in base alle vigenti disposizioni di legge e conforme alle normative sulla sicurezza degli impianti, completamente arredato …………………………………………………………………………………………………………… sito in ………………., via ……………. n°…… piano ……………..così censito al catasto fabbricati di ……………… al Foglio …., Part……, Sub …. Zc …., Cat…., Classe …,Vani …, Rendita € …………..<br />
<br />
CONCEDE IN LOCAZIONE<br />
<br />
1. il suddetto immobile a …………………….……………, nato/a a …………………… (….), il …./…./………., residente a ………………….. , via …………………………….., n………, tel…………………….C.Fiscale: ……………………………… documento di identificazione, ……………………………………………………………………………………………..., rilasciato da _____________________________________________il___________________________________,<br />
di seguito denominato come “ Conduttore”, che si impegna ad ospitarvi non più di …… persone, lei compresa, per il periodo, dal 04/07/2012 al 31/07/2012, allorché la locazione di cui al presente contratto cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, che si intende sin d’ora data per allora, per un canone complessivo di € ……………(……………………………..//00).<br />
2. Al momento della firma del presente contratto il Conduttore versa all’Agente, che la incassa in nome e per conto del Mandante e qui rilascia quietanza dell’avvenuto pagamento, la somma di €___________ (__________________________________) a titolo di caparra penitenziale, ai sensi dell’art. 1385 c.c.<br />
3. Il pagamento del canone dovrà avvenire nel momento in cui il Conduttore si presenterà presso l’Agente per ritirare le chiavi dell’immobile. La caparra già versata sarà imputata al canone dovuto. Quindi nel momento in cui si presenterà per ritirare le chiavi dell’immobile, il Conduttore dovrà versare la somma di € _______________________ (____________________________________________).<br />
4. Sempre nel momento in cui si presenterà presso l’Agente per ritirare le chiavi dell’immobile, il Conduttore, oltre alle somme già precisate, verserà all’Agente, la somma di € 300,00 (trecento/00) a titolo di deposito cauzionale infruttifero, somma che gli verrà restituita al termine della locazione, previa verifica dello stato dell’immobile e degli arredi.<br />
5. Il Conduttore potrà ritirare le chiavi dell’immobile presso l’Agente a partire dalle ore 12:00 del giorno d’inizio della locazione, e dovrà riconsegnarle entro le ore 10:00 del giorno ultimo della locazione. L’Agente sarà disponibile per la consegna e il ritiro delle chiavi nell’arco dell’orario di apertura, e cioè tutti i giorni, dalle ore 09:30 alle ore 13:00, dalle 15:30 alle 19:30 escluso sabato pomeriggio.<br />
6. Le spese concernenti l’erogazione di acqua, gas, spese condominiali, tassa asporto rifiuti e le spese di manutenzione dell’immobile comprese le spese di piccola manutenzione, rimarranno a carico del Mandante locatore.<br />
Rimarranno a carico del conduttore le spese riguardanti il consumo di energia elettrica.<br />
Di tutte le spese di cui sopra a carico del Mandante locatore per utenze, condominiali ed asporto rifiuti, si è già tenuto conto nella misura del canone di locazione, dovendosi pertanto ritenere le medesime già ricomprese forfetariamente nella determinazione del medesimo.<br />
7. Il Conduttore dovrà segnalare all’Agente eventuali difetti dell’immobile e degli arredi o loro ammanchi rispetto all’inventario all’interno dell’immobile, entro ventiquattro ore dalla consegna delle chiavi. In mancanza di segnalazione, i suddetti difetti od ammanchi si presumeranno imputabili al Conduttore.<br />
8. Le parti espressamente dichiarano e si danno reciprocamente atto: che l’immobile è concesso in locazione esclusivamente per finalità turistica ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera c), della legge n. 431/98. che l’unità immobiliare verrà utilizzata dal conduttore esclusivamente quale abitazione secondaria, dichiarando il medesimo, di avere la sua abitazione principale nel Comune di …………………… in via ……………………n. ……, che il locatore si è determinato alla conclusione del presente contratto esclusivamente in funzione di quanto dal conduttore come sopra dichiarato”.<br />
<br />
9. La consegna delle chiavi avverrà solo a seguito del versamento di tutte le somme dovute.<br />
10. Nel caso in cui il Conduttore non provveda al ritiro delle chiavi e al contestuale saldo di quanto dovuto entro il secondo giorno successivo a quello d’inizio del periodo di locazione, l’Agente, per conto del Mandante, potrà recedere dal contratto, ritenendo la caparra.<br />
11. Il Conduttore dichiara di conoscere e di accettare il regolamento condominiale. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.<br />
12. Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare sopra indicata, di volerla locare quale casa vacanze e di prenderla in consegna ad ogni effetto di legge con il ritiro delle chiavi, costituendosi della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’appartamento locato nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.<br />
13. La presenza, anche occasionale, nell’immobile, di un numero di persone superiore a quello convenuto comporterà la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod.civ., e l’obbligo di versare all’Agente, che la incasserà per conto del proprio Mandante, una somma pari all’ammontare del canone convenuto, a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 cod.civ.<br />
14. La sublocazione, il comodato o la cessione in godimento a qualsiasi altro titolo a terzi è vietata. pena la risoluzione di diritto del contratto.<br />
15. Dalla somma che il Conduttore consegnerà a titolo di cauzione verranno detratti, al momento della restituzione, gli importi necessari per riparare gli eventuali danni sofferti dall’immobile e/o dagli arredi o loro ammanchi, a lui imputabili. Qualora l’ammontare dei danni o degli ammanchi dovesse superare quello del deposito cauzionale, anche questa differenza dovrà essere versata all’Agente, che la incasserà sempre per conto del proprio Mandante.<br />
16. Qualora l’immobile venga riconsegnato in condizioni di pulizia non corrette, saranno addebitate euro 30,00 di spese di pulizia.<br />
17. Nel caso di riconsegna delle chiavi anticipata rispetto al termine di scadenza della locazione il canone già versato non verrà restituito.<br />
18. Eventuali proroghe della locazione dovranno essere convenute per iscritto.<br />
19. Le parti si danno reciprocamente atto che, per quanto non previsto, il presente contratto è esclusivamente regolato dalle norme del codice civile, trattandosi di locazione stipulata per soddisfare esigenze abitative aventi finalità turistica.<br />
20. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).<br />
21. Trattandosi di contratto di locazione di durata non superiore ai trenta giorni il medesimo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’Art. 2-bis dell’Allegato A – Tariffa, Parte Seconda, al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.<br />
22. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della<br />
competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.<br />
23. Privacy: il Conduttore dichiara di avere ricevuto scheda informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, preso atto di essa, consente al trattamento dei propri dati personali; ❏ non consente al trattamento dei propri dati personali.<br />
<br />
Presso gli uffici dell’Agenzia, ………………..………/……/…….<br />
<br />
Il Conduttore_______________________________ L’Agente______________________________<br />
<br />
Ai fini degli artt. 1341 e 1342 c.c., vengono qui specificatamente approvate le clausole che vanno dalla 1 alla 23.<br />
<br />
Presso gli uffici dell’Agenzia, ………………..………/……/…….<br />
<br />
Il Conduttore_______________________________ L’Agente______________________________
 
#14
Buona sera a tutti. Sono giunta molto tardi sul vostro sito e lo trovo molto interessante. Chiedo gentilmente un chiarimento. Riguardo alla risposta di turismoefisco.it » lun apr 27, 2009 9:19 am<br />
<br />
La frase sulla quale vi chiedo chiarimenti è la seguente:<br />
<br />
"devi redigere un contratto tra te e il proprietario della casa, che ti rilascerà ai fini fiscali una ricevuta detraibile come costo. Mentre tu dovrai emettere ricevuta fiscale o fattura al cliente in esenzione Iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72. La tipologia della vendita è di servizio singolo".<br />
<br />
Ditemi se ho capito bene:<br />
Un agente immobiliare può redigere un contratto con il proprietario della casa, che gli rilascerà ai fini fiscali una ricevuta detraibile come costo, mentre l'Agente può emettere ricevuta fiscale o fattura al cliente finale (turista) in esenzione iva al sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 perchè la tipologia della vendita è di servizio singolo?<br />
Se così fosse, che tipo di contratto consigliate?<br />
Ringrazio anticipatamente per la gradita risposta.
 

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