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Guida Turistica per soci associazione culturale

#1
Salve, mi sono appena registrato .....grazie per avermi accettato nel forum.<br />
Non sono una guida turistica, ma avrei bisogno ,se possibile , di porre a voi esperti una domanda :<br />
Un associazione culturale durante le visite ai monumenti può avvalersi di uno dei suoi soci "esperti" (ad esempio un professore)<br />
per far da guida (naturalmente a titolo gratuito e esclusivamente ai soci) ? è contro la legge? Vi scrivo questo perchè durante una visita ad una chiesa (dalla parte esterna) siamo (io e i soci dell'associazione di cui faccio parte) stati avvicinati da una guida turistuica che ha "minacciato" di chiamere i contrololli e che ci avrebbero multato! afferma che non importa se la visita è rivoilta ai soli soci e se è gratuita ..."bisogna che chi guida sia abilitato". Sincermante credo che stia dicendo delle eresie...perchè se cosi fosse non potrei nemmeno commentare un monumento in presenza di mi moglie!! Sapreste darmi informazioni a riguardo? sapreste indicarmi esattamente l'articolo o la legge dalla quale si evince che è permesso o è vietato?<br />
Vi ringrazio anticipatamente.<br />
Buona pasqua
 

pedro

Professore
#2
<em>@fossilhunter wrote:</em><blockquote>Salve, mi sono appena registrato .....grazie per avermi accettato nel forum.<br />
Non sono una guida turistica, ma avrei bisogno ,se possibile , di porre a voi esperti una domanda :<br />
Un associazione culturale durante le visite ai monumenti può avvalersi di uno dei suoi soci "esperti" (ad esempio un professore)<br />
per far da guida (naturalmente a titolo gratuito e esclusivamente ai soci) ? è contro la legge? Vi scrivo questo perchè durante una visita ad una chiesa (dalla parte esterna) siamo (io e i soci dell'associazione di cui faccio parte) stati avvicinati da una guida turistuica che ha "minacciato" di chiamere i contrololli e che ci avrebbero multato! afferma che non importa se la visita è rivoilta ai soli soci e se è gratuita ..."bisogna che chi guida sia abilitato". Sincermante credo che stia dicendo delle eresie...perchè se cosi fosse non potrei nemmeno commentare un monumento in presenza di mi moglie!! Sapreste darmi informazioni a riguardo? sapreste indicarmi esattamente l'articolo o la legge dalla quale si evince che è permesso o è vietato?<br />
Vi ringrazio anticipatamente.<br />
Buona pasqua</blockquote><br />
<br />
Gentile utente,<br />
potrei, cortesemente, sapere in quale città si è verificato l'episodio che racconta?<br />
<br />
Le dico subito, tra l'altro, che esistono più leggi, regionali, che disciplinano il ruolo e la funzione di GT e in cui il caso da lei citato viene trattato in modo diverso e con sfumature anche molto differenti.<br />
La ringrazio
 
#3
beh, per quanto sia assurdo, spesso è così. dipende comunque dalle regioni e dalle norme in vigore nelle relative regioni. io volevo farlo in sicilia ad esempio, essendo socia di un gruppo archeologico, e volendo spiegare durante un'escursione, mi sono informata x tempo x non incorrere in sanzioni, ed ebbene si, mi avrebbero potuto fare la multa...
 
#4
<em>@aletxu80 wrote:</em><blockquote>beh, per quanto sia assurdo, spesso è così. dipende comunque dalle regioni e dalle norme in vigore nelle relative regioni. io volevo farlo in sicilia ad esempio, essendo socia di un gruppo archeologico, e volendo spiegare durante un'escursione, mi sono informata x tempo x non incorrere in sanzioni, ed ebbene si, mi avrebbero potuto fare la multa...</blockquote><br />
<br />
Aletxu80, hai per caso la legge della Regione Sicilia in cui è vietata tale attività come quella che ha descritto l'utente sopra?<br />
<br />
<br />
Nel Lazio, ad esempio, c'è la legge 50 del 1985 che, all'articolo 5, dice testualmente:<br />
<br />
""Non e' soggetto agli obblighi di cui ai precedenti commi (<strong>ci si riferisce alle condizioni per l'esercizio dell'attività di GT, nota mia</strong>):<br />
a) chi svolge senza compenso e senza carattere di professionalita' ed abitualita' le attivita' di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo, operanti nel settore del turismo e del tempo libero, ai sensi dell' articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, previa comunicazione all' assessorato al turismo della Regione od all' ente turistico periferico competente e nell' osservanza delle norme regionali in materia di agenzie di viaggio e turismo;<br />
b) chi occasionalmente presta la propria opera nell' ambito delle attivita' previste dalla presente legge come dipendente od in qualita' di esperto, in occasione di singoli viaggi o di iniziative promozionali organizzati da enti pubblici esclusivamente nell' espletamento dei loro compiti istituzionali, previa comunicazione all' assessorato al turismo della Regione od all' ente turistico periferico competente;<br />
c) chi svolge in qualita' di dipendente di agenzia di viaggi e turismo attivita' di accoglienza ed accompagnamento da e per porti, aeroporto, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;<br />
c bis) i ministri di culto e gli appartenenti agli ordini religiosi che, in occasione di iniziative religiose e/o di culto, svolgono le attività di cui alla presente legge nella propria sede di appartenenza, senza compenso ed abitualità"".<br />
<br />
L'utente di cui sopra rientra nel caso previsto alla lettera b) anche se avrebbe dovuto presentare una comunicazione all'ufficio competente... E ammesso sempre che la situazione nella quale è incorso avesse riguardato il Lazio (il signore non ha mai risposto, quindi non so dove sia stato redarguito).<br />
<br />
Ma, comunque, da quel che dice, l'ha fatto a titolo gratuito e non penso assolutamente che abbia "sottratto" lavoro a qualcuno: non si può certo impedire a qualcuno di descrivere un monumento o un sito, se lo si fa senza usurpare il titolo e senza chiedere un compenso!<br />
<br />
Questa situazione, anzi queste situazioni dovrebbero essere oggetto di una "vera" riforma del settore turistico... ma a nessuno interessa niente. Perché è assurdo, questo sì che è assurdo, che nel Lazio io possa spiegare il Colosseo ad un gruppo di miei amici o ai soci del club della pesca, facendo il tutto a titolo gratuito, e in Sicilia no poiché incorrerei in una sanzione... :roll:
 
#5
Ciao Pedro<br />
sono d'accordissimo con te, anch'io la trovo una cosa assurda. Il sign. Scirè dell'assessorato al turismo mi ha detto, dopo un'accurata ricerca dato che nessuno sapeva niente, che non esiste attualmente una legge in sicilia in cui è permesso svolgere l'attività senza compenso, per cui sarei ugualmente sanzionabile. ovviamente aggiungendo dopo che bisognerebbe rifare tutto il sistema ed eguagliarlo in tutta italia. ma intanto le cose non cambiano...
 
#6
<em>@aletxu80 wrote:</em><blockquote>Ciao Pedro<br />
sono d'accordissimo con te, anch'io la trovo una cosa assurda. <strong>Il sign. Scirè dell'assessorato al turismo mi ha detto, dopo un'accurata ricerca dato che nessuno sapeva niente, che non esiste attualmente una legge in sicilia in cui è permesso svolgere l'attività senza compenso, per cui sarei ugualmente sanzionabile</strong>. ovviamente aggiungendo dopo che bisognerebbe rifare tutto il sistema ed eguagliarlo in tutta italia. ma intanto le cose non cambiano...</blockquote><br />
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Scusami, ma se manca la normativa, come fai a dire che sei ugualmente sanzionabile? Se non è previsto il caso, non può essere prevista neppure l'infrazione, né tanto meno la multa...<br />
<br />
Esempio pratico: stai guidando un ipotetico "gruppo" senza compenso, ti ferma qualcuno dicendo che stai abusando della funzione (diversa dal titolo della GT), potresti tranquillamente dire che il "gruppo", anche se sotto forma di associazione, è composto da tuoi amici, che anche tu fai parte dell'associazione, che stai dando delle nozioni perché semplicemente sei ferrata sulla materia, che non percepisci un centesimo... Come farebbero ad elevarti una multa? Significa che, davvero, non potresti parlare in pubblico, neppure per dire che quella chiesa risale al XIV secolo... :roll:
 
#7
infatti in teoria è così ma, specie in sicilia, mi aspetto che mi facciano ugualmente la multa e che poi tocchi a me dovermi scagionare cercando la legge che permetta di esercitare la professione senza percepire un centesimo, la quale legge non esiste! o meglio, nella legge attuale della regione sicilia non si fa cenno alcuno su chi è esente dal possedere l'abilitazione. e quindi nessuno che voglia spiegare i siti di interesse a qualsiasi titolo, è esente dal possedere l'abilitazione.
 
#8
Sì, ma qual è la comunicazione prevista dalla L.R. Lazio 50/85? nessuno sa dare una risposta.....voi ne avete idea?un fac-simile?<br />
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<em>@Pedro wrote:</em><blockquote><em>@idealetxu80 wrote:</em><blockquote>beh, per quanto sia assurdo, spesso è così. dipende comunque dalle regioni e dalle norme in vigore nelle relative regioni. io volevo farlo in sicilia ad esempio, essendo socia di un gruppo archeologico, e volendo spiegare durante un'escursione, mi sono informata x tempo x non incorrere in sanzioni, ed ebbene si, mi avrebbero potuto fare la multa...</blockquote><br />
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Aletxu80, hai per caso la legge della Regione Sicilia in cui è vietata tale attività come quella che ha descritto l'utente sopra?<br />
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Nel Lazio, ad esempio, c'è la legge 50 del 1985 che, all'articolo 5, dice testualmente:<br />
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""Non e' soggetto agli obblighi di cui ai precedenti commi (<strong>ci si riferisce alle condizioni per l'esercizio dell'attività di GT, nota mia</strong>):<br />
a) chi svolge senza compenso e senza carattere di professionalita' ed abitualita' le attivita' di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo, operanti nel settore del turismo e del tempo libero, ai sensi dell' articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, previa comunicazione all' assessorato al turismo della Regione od all' ente turistico periferico competente e nell' osservanza delle norme regionali in materia di agenzie di viaggio e turismo;<br />
b) chi occasionalmente presta la propria opera nell' ambito delle attivita' previste dalla presente legge come dipendente od in qualita' di esperto, in occasione di singoli viaggi o di iniziative promozionali organizzati da enti pubblici esclusivamente nell' espletamento dei loro compiti istituzionali, previa comunicazione all' assessorato al turismo della Regione od all' ente turistico periferico competente;<br />
c) chi svolge in qualita' di dipendente di agenzia di viaggi e turismo attivita' di accoglienza ed accompagnamento da e per porti, aeroporto, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;<br />
c bis) i ministri di culto e gli appartenenti agli ordini religiosi che, in occasione di iniziative religiose e/o di culto, svolgono le attività di cui alla presente legge nella propria sede di appartenenza, senza compenso ed abitualità"".<br />
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L'utente di cui sopra rientra nel caso previsto alla lettera b) anche se avrebbe dovuto presentare una comunicazione all'ufficio competente... E ammesso sempre che la situazione nella quale è incorso avesse riguardato il Lazio (il signore non ha mai risposto, quindi non so dove sia stato redarguito).<br />
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Ma, comunque, da quel che dice, l'ha fatto a titolo gratuito e non penso assolutamente che abbia "sottratto" lavoro a qualcuno: non si può certo impedire a qualcuno di descrivere un monumento o un sito, se lo si fa senza usurpare il titolo e senza chiedere un compenso!<br />
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Questa situazione, anzi queste situazioni dovrebbero essere oggetto di una "vera" riforma del settore turistico... ma a nessuno interessa niente. Perché è assurdo, questo sì che è assurdo, che nel Lazio io possa spiegare il Colosseo ad un gruppo di miei amici o ai soci del club della pesca, facendo il tutto a titolo gratuito, e in Sicilia no poiché incorrerei in una sanzione... :roll:</blockquote>
 

pedro

Professore
#9
Non esiste un modulo prestampato, si tratta di una dichiarazione che va fatta su carta libera in cui si indicano i dati personali e della visita e in quale ambito/ruolo/funzione si opera...
 
#11
<em>@Anna Maria wrote:</em><blockquote>quindi la comunicazione va fatta dalla persona che guida la visita e non dall'associazione in cui opera?</blockquote><br />
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Sì, in effetti è la "guida" che ne risponde, in quanto esercita per quell'associazione. E' chiaramente indicato nel comma A dell'articolo 5 della legge regionale 59/1985. Mi riferisco solo e solamente alla regione Lazio, in questo caso.
 

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