secondo il mio modesto parere non c'è nessuna incompatibilità fra l'attività di direttore tecnico e quella di guida turistica nè rispetto ad altre attività.<br />
il carattere di "continuità ed esclusività" (citato in alcune leggi regionali ma che ormai va scomparendo, vedi testo unico della regione marche LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, n. 9 in cui è scomparso, ad esempio) con cui il direttore tecnico deve svolgere la sua attività si riferisce sa due concetti:<br />
- continuità: un'agenzia deve avere un direttore tecnico stabilmente e se viene a mancare questa figura per molto tempo (un mese o più in base alle varie leggi) deve essere sostituito con un altro direttore tecnico per garantire la trasparenza nelle comunicazioni rivolte ai clienti, nei contratti, nel rispetto delle leggi ... insomma deve garantire la professionalità dell'agenzia e tutelare i clienti / turisti in generale. E' la funzione che ha un qualsiasi iscritto ad un albo professionale: l'agente immobilitare dovrà assicurare la professionalità nell'attività di intermediazione immobiliare, quello finanziario altrettanto, etc.<br />
- esclusività: deve svolgere questo ruolo per una sola agenzia di viaggi e, al massimo, per le filiali di questa agenzia.<br />
Alcune leggi regionali o autodichiarazione richieste dalle province richiedono il tempo pieno, che non si debba lavorare per altre aziende private o enti pubblici ma, secondo me, non ha nessun fondamento con i criteri ispiratori della legge.<br />
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non vedo inoltre nessuna incompatibilità del direttore tecnico con la guida turistica: l'improtante è che la guida turistica, nello svolgimento delle sue funzioni, non approfitti del suo ruolo per falsare la concorrenza e percepire indebiti compensi. Non può quindi consigliare ai turisti un hotel, un ristorante, un'agenzia di viaggi, un negozio di prodotti tipici o artigianali, etc. in cambio di un compenso (provvigione o merci). I turisti infatti tendono a fidarsi del giudizio imparziale della guida turistica (un po' come se fosse un ufficio informazioni turistiche) e devono essere tutelati.<br />
La guida turistica può quindi anche essere un direttore tecnico (o addirittura un titolare di agenzia di viaggi) secondo me; l'importante è che quando fa la guida turistica si comporti in modo imparziale. Potrà fornire indicazioni basate su dati oggettivi: per intenderci potrà quindi indicare i ristoranti che fanno cucina tipica, in un ambiente caratteristico ... ma non potrà consigliare il ristorante dove si mangia meglio.<br />
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l'art. 9 della legge della regione marche già citata recita:<br />
1. È vietato esercitare dietro compenso attività incompatibili con l'esercizio delle professioni di cui al presente capo (professioni turistiche: guida, accompagnatore,tecnico di comunicazione e marketing, guida naturalistica o ambientale) nei confronti dei turisti. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.