• Ciao! perché non prendi parte alle discussioni e non dici la tua? Registrati ora!

Guida autorizzata- Accompagnatrice autorizzata - autorizzazione NCC

#1
Salve
sono guida e accompagnatrice autorizzata e da due anni ho anche autorizzazione NCC.
Vorrei sapere se posso promuovere e vendere escursioni giornaliere inferiori alle 24 ore, senza pernottamento.
Non mi e' chiaro perche' l'escursione prevede due servizi (guida e NCC) e penso che avendoli io stessa entrambi potrei farlo senza problemi.
Grazie
Annajei
 
D

Dottor X

Guest
#2
Buongiorno ANNAJEI, nessun problema, lei può operare con le sue competenze ed autorizzazioni, nell'ambito dei servizi turistici collegati, disciplinati dal "Codice del turismo articolo 32-51.
In questo SITO troverà una risposta esaustiva:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/holidays/package-travel/index_it.htm

Servizi turistici collegati
Per servizi turistici collegati si intendono due o più servizi turistici acquistati da professionisti diversi con vari contratti ma tra loro collegati. Sono classificati come collegati quando un professionista agevola la prenotazione dei servizi successivi, e quando vengono acquistati per uno stesso viaggio o vacanza.
I servizi turistici collegati sono considerati tali solo se la combinazione di servizi di viaggio non costituisce un pacchetto (vedi sopra) e se un rivenditore consente:
  • le prenotazioni sulla base di un'unica visita o contatto con il punto vendita, ad esempio nel corso di un'unica visita presso un'agenzia di viaggio o su un sito web
oppure
  • una seconda prenotazione di un secondo servizio turistico, in risposta a un invito mirato, ad es. via e-mail o con un link a una pagina web, e concludi un contratto per il secondo servizio turistico con un altro fornitore entro 24 ore da quando hai ricevuto la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Una combinazione di un servizio turistico, ad esempio l'alloggio, e di un altro servizio turistico (visita guidata o biglietto per un concerto) può essere classificata come servizio turistico collegato solo se il servizio aggiuntivo rappresenta almeno il 25% del valore totale del viaggio, oppure ne costituisce un elemento essenziale.
Servizi turistici collegati - informazioni chiare e dettagliate
L'operatore che agevola l'acquisto di servizi turistici collegati deve fornirti informazioni chiare sui tuoi diritti, basate su un modulo standard dell'UE che ti spiega che ti è stato offerto un servizio turistico collegato (non pacchetto) e quali sono i tuoi diritti.


Dott. X
 
Ultima modifica da un moderatore:
#3
Buonasera Dott. X,
ma chi non ha NCC come può espletare autonomamente il proprio lavoro di accompagnatore turistico con un proprio mezzo di trasporto? NOn riesco a vederci chiaro su questo argomento.
Grazie, Giuseppe
 
D

Dottor X

Guest
#4
Buongiorno Giuseppe, premetto che l'art. 41 comma 1 della Costituzione tutela la libera attività economica, conseguentemente chi è titolare di partita IVA svolge la propria attività economica come ritiene più opportuno. Ciò premesso ho più volte citato 2 sentenze del Consiglio di Stato, che allego a questo post, nelle quali viene sancito il diritto allo svolgimento di attività economica con mezzi propri, a condizione che il mezzo sia intestato al titolare di attività economica.

Dott. X
 

Allegati

#5
Buongiorno Giuseppe, premetto che l'art. 41 comma 1 della Costituzione tutela la libera attività economica, conseguentemente chi è titolare di partita IVA svolge la propria attività economica come ritiene più opportuno. Ciò premesso ho più volte citato 2 sentenze del Consiglio di Stato, che allego a questo post, nelle quali viene sancito il diritto allo svolgimento di attività economica con mezzi propri, a condizione che il mezzo sia intestato al titolare di attività economica.

Dott. X
Caro Dottor panzica proprio questo pomeriggio ho avuto conferma dall'aci locale che un'attività di agenzia viaggi TO non può intestare un proprio mezzo per trasportare persone per espletare servizi di accompagnamento turistico o pacchetto turistico. Così mi hanno detto. Anzi hanno aggiunto che per fare questo servizio devo per forza appoggiarmi ad un noleggio con conducente. Per me sono risposte assurde Ma cercherò di approfondire attraverso la motorizzazione provinciale. Colgo l'occasione per un'altra domanda sempre su questo stesso argomento: un accompagnatore turistico con partita IVA ho una agenzia viaggi può noleggiare un mezzo minivan senza conducente? Penso questo per aggirare il problema: io che ho la regolare patente e abilitazione posso espletare in questa maniera il servizio di accompagnamento turistico? Perché pensavo a questo Di noleggiare un minivan a lungo termine. Sarà possibile?
 
D

Dottor X

Guest
#6
Buongiorno Giuseppe, può dire, a nome mio, che dovrebbero andare a studiare. Ha provato a mostrare il Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 7 luglio 1994. Lo stampi e lo spieghi.

La norma che disciplina la libera attività economica vale anche per i professionisti, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, principio di leicità ciò che non è proibito è lecito, conseguentemente, un accompagnatore turistico può noleggiare un mezzo intestato alla sua partita IVA.

Ho seguito altri casi simili al suo in diverse regioni italiane. Se vuole essere assistito con una consulenza dedicata mi contatti alla mia e.mail: ****
 
#7
Salve Dott. Saverio,
Sono titolare di agenzia viaggi e vorrei noleggiare minivan 9 posti per accompagnare i miei clienti in stazione o aeroporto, mi può dire se posso farlo o devo avere una licenza ncc o mi basta la patente B con l’estensione per il trasporto pubblico??Grazie per l’attenzione . Saluti
 
D

Dottor X

Guest
#8
Gent.ma Giorgina,
la risposta a mio parere, è che lei può svolgere l'attività con i mezzi intestati all'agenzia.

Riporto un mio precedente POST sul tema:

I mezzi di proprietà dell'impresa possono essere utilizzati, dalla stessa impresa nello svolgimento dei compiti dell'attività autorizzata.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con le sentenze: n. 4998/09 del 2009 e SEZ. IV sentenza 14 aprile 2010 n. 2085 ha stabilito la possibilità per una impresa, nel caso specifico un’agenzia di viaggi, di immatricolare ad uso proprio un veicolo da destinare al trasporto di propri clienti. Inoltre, viene chiarito che “per la categorie imprenditoriali (i.e. strutture alberghiere) che – in funzione della propria specifica vocazione d’impresa – trasportino la propria clientela da e per mete specifiche, ubicate all’interno del territorio comunale di appartenenza (i.e. una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di bus, un aeroporto, uno stabilimento od una spiaggia per la balneazione, un impianto sciistico), non vi è pratica incidenza economica, da far predire neppure alla cosiddetta contrattazione a titolo gratuito, che pure tra cliente ed imprenditore avrebbe senz’altro natura economica.”

Tale affermazione, secondo il Ministero, trova riscontro nella circostanza che il prezzo unitario della prestazione di base (i.e. soggiorno e/o pasti) non varia tra il cliente che ha usufruito del trasporto ed il cliente che non ne ha fruito, sicché appare incontrovertibile considerare tale trasporto come di cortesia. Sussiste trasporto (contrattuale) a titolo gratuito, e non mero trasporto di cortesia, invece, quando il vettore abbia un interesse al trasporto.

È ravvisabile, ad esempio, un contratto di trasporto gratuito qualora un'impresa, in vista del soddisfacimento di un proprio interesse (anche mediato, purché giuridicamente rilevante come trasferire i propri clienti dalla stazione all’albergo) assuma, nei confronti di altri soggetti, l'obbligo di trasferirli da un luogo ad un altro, (Cassazione civile, sez. III, 20 aprile 1989, n. 1855.)

Il Ministero dei trasporti ha emanato il decreto ministeriale 4 luglio 1994 “Direttive e criteri per l’immatricolazione in uso proprio degli autobus”, che stabilisce (articolo 2, comma 1) che "gli enti pubblici, la collettività o le imprese che intendono ottenere l’immatricolazione in uso proprio devono rivolgerne domanda all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione della provincia nella quale hanno residenza"; il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale dispone, inoltre, che la predetta "domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente dovrà contenere la specificazione delle ragioni che dimostrano che l'attività di trasporto è funzionale al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività principale".

Pertanto, le attività escursionistiche possono essere svolte solamente da agenzie di viaggi, se ci sono altri servizi turistici, o dalle imprese di nolo con autista se trattasi di semplice trasporto di passeggeri.
Allego sentenze Consiglio di Stato e D.M. 4-7-1994.
 

Allegati

Membri online

Statistiche forum

Discussioni
6,314
Messaggi
38,425
Utenti registrati
19,236
Ultimo utente registrato
Oksana khramova
Top