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Guida accompagnatrice turistica

#1
Salve sono nuova Nel forum e sono un AT a Venezia, dove le lobby delle GT sono un' eccellenza e tu AT sei un niente, vali meno di zero... Guai dire due parole in più...<br />
non proprio prAtica di come funziona un forum... Apro Una NUOVA discussione... per quanto riguarda la nuova legge e riporto uno di Saverio " in proposito ricordo sempre che la figura professionale di guida accompagnatrice ed interprete turistico, di cui agli allegati del decreto legislativo n. 206/2007 articolo 30, preme ricordare che i predetti allegati riconoscono una figura unica di "GUIDA ACCOMPAGNATRICE TURISTICA". Pertanto, ritengo che coloro i quali siano in possesso di una delle due qualifiche, acquisite tramite esami regionali, possono svolgere entrambe le attività."<br />
C'è qualche novità a tal proposito per noi AT che viviamo nell'incubo a Venezia di farci ' beccare' dalle guide turistiche a dire che Venezia e' stata una Repubblica dal 697 al 1797, o che Venezia e' nata a causa delle invasioni barbariche? Ieri avevo una guida in una parte remota di Venezia che è venuta a controllare cosa raccontavo ai a riguardo dei pozzi ai miei clienti....ma di può? SOno esagerate!!!!!!!!!!!!!<br />
Che succederà alla nostra figura professionale?<br />
Grazie
 
#2
Non so, anche nelle leggi europee si parla del fatto che si dovrebbe accorporare in una sola figura la guida accompagnatrice turistica... Anche perché le guide estere posso venire in Italia a spiegare i monumenti italiani.<br />
<br />
L'unica cosa che mi lascia perplessa è il fatto che, da quello che ne so, l'accompagnatore deve inserire l'IVA del 22% in fattura, mentre la guida è esente IVA. E' così?
 
#3
Se non sei titolare di partita IVA, l'IVA non deve essere esposta in fattura, che tu sia accompagnatrice o guida turistica.<br />
L'obbligo di aprire la partita IVA scatta quando i ricavi lordi superano i 5.000 euro all'anno, in tal caso penso che l'obbligo di esporre l'IVA scatti anche per le guide, come per qualunque altra professione.
 
D

Dottor X

Guest
#4
Gent.ma Vce70, grazie per avere aperto questa pagina. Nessuno, in un paese democratico si può permettere di minacciare o condizionare un'attività lecita.<br />
Se scrivo che: in ambito U.E. le figure di guida e accompagnatore vengono considerate come unica professione, ciò dipende dal fatto che lo Stato italiano ha recepito tali professioni "Guida accompagnatrice turistica ed interprete turistico, con l'articolo 30 del decreto legislativo n. 206 del 2007", che richiama gli allegati, da te citati.<br />
Premetto che da oltre 30 anni opero nel comparto turistico, in qualità di Dirigente di P.A., mi occupo di legislazione turistica.<br />
Quando i vostri colleghi accompagnatori, vengono da me in ufficio, ponendomi i vostri stessi timori, diffusi in tutte le regioni italiane io suggerisco quanto segue:<br />
le guide turistiche autorizzate, non sono ufficiali di Polizia e, pertanto, non si possono permettere di intervenire sulla vostra attività;<br />
se un rappresentante delle Forze dell'ordine, in genere chiamato dalle guide, avesse intenzione di multarvi, mostrate il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 206 del 2007, che richiama gli allegati contenenti la dicitura:"Guida accompagnatrice turistica ed interprete turistico", chiedendo, con i dovuti modi, in base a quale norma lo stesso rappresentante delle forze dell'ordine intende multarvi.<br />
<br />
Abbiate la forza di lottare per i vostri diritti. In questo paese ognuno di noi può migliorare la DEMOCRAZIA, chiedendo la corretta applicazione del diritto.<br />
Se volete trovare le considerazioni da me citate, potete consultare il mio testo, da scaricare gratuitamente in PDF, sul sito Dipartimento turismo Regione siciliana - INFO e DOCUMENTI - Raccolta Documentazione e Normativa sul Turismo - Libro completo - Le professioni turistiche.
 
#5
Grazie Saverio,<br />
Purtroppo a Venezia le GT sono Una casta e Noi accompagnatori siamo Una sottoclasse.... Fatto accaduto La Scorsa sette anna a Torcello in Basilica...la nostra guidA causa maltempo non si e' presentata per il tour della basilica, e ci hanno dato un signore italiano, pagato dalla basilica (non GT autorizzata, ma un volontario della Basilica) e io ho dovuto tradurre quello che lui diceva... Una GT all'interno della Chiesa mi ha che sto se stavo Dando spiegazioni.. Ho cercato di spiegarle che stavo traducendo ai clienti quello che la mia guida stava dicendo....mi a accusata (davanti ai clienti) di essere un'abusiva e che per quanto la riguardava stavo dando spiegazioni io, nonostante la mia guida continuasse a dirle che stavo solo traducendo.. leggendo nome e cognome dal mio patentino (che tenevo esposto)se ne è andata dicendo che mi avrebbe denunciata..,, ma si può???? Questo non è lavorare.,,,<br />
Potrei avere il link per potermi stampare la legge di cui parli? Almeno girerò per Venezia con la stampa in tasca...sono 21 anni che faccio questo lavoro conosco i miei limiti....(non scritti,ndr)<br />
Si Sa qualcosa al riguardo Della guida nazionale? Cosa si può fare, a chi possiamo per chiedere di dare un limite ben definito a quello che noi AT possiamo DIRE e quello che non si può?<br />
Grazie....vce70 delusa ed amareggiata!!!!
 
D

Dottor X

Guest
#6
La mia mail: <a href="mailto:saveriopanzica@alice.it">saveriopanzica@alice.it</a><br />
A richiesta, vi mando: il decreto legislativo n. 206/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Supplemento ordinario n. 228. Importante leggere l'allegato all'articolo 30 "Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV" lo trovate a pag. 195 della gazzetta.<br />
Ripeto una guida non ha il potere di intervenire sul vostro operato, tale competenza è riservata alle autorità di Pubblica Sicurezza.<br />
Ti prego, non considerare la tua categoria professionale "sottoclasse", la dignità del lavoro si misura dalla serietà e dalla competenza. In bocca al lupo.
 
#7
Sarebbe fantastico puoi spedirmeli? Me li studiero' per bene e in questo periodo di Carnevale a Venezia girero' con il prezioso materiale in borsa!!! E' triste amare il proprio lavoro e non poter crescere lavorartivamente e soprattutto non poter trasmettere pienamente l'amore x la mia città agli ospiti che vengono a visitarla....
 
D

Dottor X

Guest
#9
SENTENZA N. 1926/2014 -TAR CATANIA - DEPOSITATA IN SEGRETERIA 1 LUGLIO 2014<br />
CON LA PREDETTA SENTENZA IL TAR DI CATANIA HA RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI SVOLGERE LA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA ANCHE AGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI.<br />
QUESTI I PRINCIPI NORMATIVI VALUTATI DAL TAR CATANIA CON LA SENTENZA N. 1926/2014<br />
LA DISCIPLINA SULLE PROFESSIONI ORMAI RICONOSCE LA FIGURA PROFESSIONALE UNICA DI GUIDA ACCOMPAGNATRICE TURISTICA: DECRETO LEGISLATIVO N. 206/2007 - ARTICOLO 29 LISTA IV ALLEGATO III; ANALOGAMENTE L'ARTICOLO 6 DEL CODICE DEL TURISMO STABILISCE, TRA L'ALTRO, " OSPITALITA', ASSISTENZA, ACCOMPAGNAMENTO E GUIDA", DOVE I TERMINI GUIDA E ACCOMPAGNAMENTO SANCISCONO IL NUOVO INDIRIZZO STATALE, QUINDI E' RIVOLTO ALLA SUSSISTENZA DI UN'UNICA FIGURA VOLTA ALL'ACCOMPAGNAMENTO E ALLA GUIDA.<br />
L'ARTICOLO 53 DELLA LEGGE N. 234/2012 DISPONE CHE NON TROVANO APPLICAZIONE NORME, NEI CONFRONTI DEI CITTADINI ITALIANI, CHE PRODUCANO EFFETTI DISCRIMINATORI NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DEGLI ALTRI PAESI MEMBBRI. PERTANTO, SE L'ITALIA RICONOSCE LA FIGURA DI GUIDA ACCOMPAGNATRICE, COME STABILITO IN AMBITO U.E., NON PUO' NON PERMETTERE AGLI ACCOMPAGNATORI ITALIANI DI OPERARE ANCHE COME GUIDE TURISTICHE.<br />
PER CONCLUDERE, RITENGO CHE L'ANALISI DEL TAR CATANIA SIA ESTREMAMENTE CORRETTA ED ANALITICA.<br />
TROVERETE LA SENTENZA IN PDF SU GOOGLE - SENTENZA N. 1926/2014 -TAR CATANIA
 
#10
Buongiorno Saverio,<br />
Se ho capito bene quindi anch'io accompagnatore posso lavorar come guida turistica<br />
Come posso muovermi ora velocemente per far riconoscere la mia abilitazione anche qui nel veneto?<br />
Grazie!!!!!
 
D

Dottor X

Guest
#11
In base alla sentenza sopra citata, non hai alcuna necessità di avere riconosciuto alcun ulteriore titolo. Se leggi bene il mio post, ancora meglio se studi la sentenza, il TAR Sicilia dispone che un accompagnatore turistico può svolgere l'attività di guida turistica.<br />
Dobbiamo renderci conto che questa dicotomia: guida o accompagnatore esiste in Italia.<br />
Per l'Unione Europea esiste solo la qualifica di: guida accompagnatrice. L'articolo 6 del "Codice del turismo", ribadisce tale concetto.<br />
Diffidate chiunque: lobby e rappresentanti delle forze dell'ordine se vogliono sanzionarvi. Portate con voi le leggi e le sentenze.<br />
Le rivoluzioni non devono mai essere violente. La cultura è il peggior nemico dell'assolutismo politico e del dispotismo amministrativo.<br />
Una vera rivoluzione, nel mondo del lavoro deve essere sostenuta dal diritto. Che ci preserva dalle prevaricazioni.
 
#12
La regione e la mia provinciaroprio oggi prima di leggere il post mi hanno detto che non e' possibile e Che quindi DEVO devo sostenere l'esame di guida turistica! Come posso quindi dimostrare (carta cantal dice a mio Nonno saggio gondoliere!)a Loro, autorita' colleghe guide e agenzie Che posso svolgere la stessa mansione?
 
D

Dottor X

Guest
#13
Se io fossi un accompagnatore turistico lavorerei con la normativa citata in mano e la mostrerei, per non dire la sbatterei in faccia, a chi si permette di mettere in dubbio il diritto dell'Unione Europea e la giurisprudenza di merito.
 
#14
Grazie Saverio! Quindi tu gireresti cn ricorso al TAR e art 6 del "Codice del codice del turismo" in borsa.... Altri che possono essere utile da sbattere in faccia a chi rompe e da girare alle agenzie?
 
#15
Buongiorno Saverio, scusami se ti assillo con una marea di domande ma qui non vengo a capo e comincio a non capir più niente.... Una delle agenzie, il Port agent che mi passa il 90% del lavoro, mi chiede di inviar loro la prova che posso svolgere l attività di guida...la risposta e' stata che quello che vale in Sicilia non è valido in veneto perché le leggi sono regionali...scusami ancora!!!
 
D

Dottor X

Guest
#16
Rispondigli che vadano a pulire i finestrini delle auto ai semafori, con tutto il dovuto rispetto per i poveri extracomunitari. Nella sentenza vengono riportate tutte le norme dell'Unione europea e dello Stato italiano che disciplinano la materia "concorrente" delle professioni", di cui all'articolo 117 comma 3 della Costituzione italiana. Se non trovi la sentenza posso inviartela. Questo paese va allo sfascio per l'ignoranza terrificante che regna ad ogni livello.<br />
<a href="mailto:saveriopanzica@alice.it">saveriopanzica@alice.it</a>
 
#17
Buongiorno, sono una guida turistica di Venezia. Ho seguito questo scambio di informazioni tra l'accompagnatrice turistica di venezia e saverio, il quale sostiene che le due figure professionali sono equiparabili. Potrei chiedere cortesemente di citare gli articoli che comprovano tale affermazione, li ho consultati ma non mi sembra che possano essere così interpretati. Un chiarimento mi sembra molto importante, incoraggiare gli accompagnatori turistici a svolgere una professione per la quale non sono stati abilitati mi sembra rischioso.
 
D

Dottor X

Guest
#18
Probabilmente, non ha letto il mio post, proprio qui sopra, nel quale riporto le considerazioni del TAR Catania sentenza n. 1926 del 2014.<br />
Se vuole approfondire l'argomento e, magari, studiare la materia, consulti il mio libro, gratuitamente, sulla mia pagina istituzionale: Dipartimento turismo, Regione siciliana, INFO DOCUMENTI, Raccolta normativa turistica, Libro completo.<br />
Da 35 anni mi occupo di normativa turistica, sono un dirigente di P A. E, pertanto lavoro super partes.<br />
Sarebbe, inoltre, opportuno che lei, prima di esprimere ulteriori giudizi, studiasse le 30 pagine della predetta sentenza del TAR Sicilia.<br />
Cordialmente<br />
Dott. X<br />
Dirigente Servizio 4 Dipartimento turismo Regione siciliana
 
D

Dottor X

Guest
#19
Per coloro i quali non avessero letto i miei precedenti articoli. Mi permetto di ricordare che la Sicilia e Catania fanno parte dello Stato italiano. Quindi le sentenze del Tar Sicilia, costituiscono GIURISPRUDENZA nel contesto normativo italiano, quando richiamano norme statali e dell'Unione europea. Scusate, ma sopra qualcuno ha asserito che le disposizioni normative emanate in Sicilia non valgono in Veneto.<br />
<br />
SENTENZA N. 1926/2014 -TAR CATANIA - DEPOSITATA IN SEGRETERIA 1 LUGLIO 2014<br />
<br />
Con la predetta sentenza n. 1926 dell’ 1 luglio 2014 il TAR di Catania ha riconosciuto il diritto di svolgere la professione di guida turistica anche agli accompagnatori turistici.<br />
<br />
Questi i principi normativi valutati dal TAR Catania con la sentenza n. 1926/2014. La disciplina statale, sulle professioni, ormai riconosce la figura professionale unica di guida accompagnatrice turistica: decreto legislativo n. 206/2007 - articolo 29 lista IV allegato III; analogamente l'articolo 6 del Codice del turismo stabilisce, tra l'altro, " ospitalita', assistenza, accompagnamento e guida", dove i termini guida e accompagnamento sanciscono il nuovo indirizzo statale, quindi e' rivolto alla sussistenza di un'unica figura volta all'accompagnamento e alla guida.<br />
L'articolo 53 della legge n. 234/2012 dispone che non trovano applicazione norme, nei confronti dei cittadini italiani, che producano effetti discriminatori nei confronti dei cittadini degli altri paesi membri. Pertanto, se l'Italia riconosce la figura di guida accompagnatrice, come stabilito in ambito Unione europea non puo' non permettere agli accompagnatori italiani di operare anche come guide turistiche.<br />
L’analisi del TAR Catania è estremamente corretta ed analitica.<br />
TROVERETE LA SENTENZA IN PDF SU GOOGLE - SENTENZA N. 1926/2014 -TAR CATANIA<br />
Dall’analisi delle disposizioni, previste dall’articolo 30 del d.lgs. 206 del 2007 (relativo allegato IV lista III) e dell'articolo 6 del “Codice del turismo”, si evince che, tra l’altro, è stata concretamente abolita la distinzione tra le figure di accompagnatore e guida turistica , identificando un’unica figura di professione turistica definita “guida accompagnatrice”.<br />
<br />
Come sopra specificato le guide turistiche appartenenti ad altri paesi menbri sono legittimate ad esercitare la professione anche in Itailia in libera prestazione di servizi.<br />
Era facile prevedere che ciò avrebbe determinato una «discriminazione alla rovescia» per le guide abilitate in Italia, la cui abilitazione viene rilasciata dalle regioni.<br />
Per tale ragione non si può escludere l’applicazione del d.lgs. 206 del 2007 ai professionisti italiani del settore. Inoltre, la limitazione territoriale per lo svolgimento dell’attività di guida turistica risulterebbe illegittima in base a quanto segue:<br />
 «lesione del principio della libera prestazione dei servizi» di cui art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE);<br />
 «Violazione del rispetto del vincolo comunitario» di cui all’art. 117 1° comma Cost.;<br />
 «tutela della libera concorrenza», che rientra nell’esclsuiva competenza statale dell’art. 117 2° comma, lettera e) Cost.<br />
<br />
Il TAR Sicilia, in relazione ad un ricorso presentato per l’equiparazione della figura di accompagnatore a quella di guida turistica, ha condiviso, tra l’altro, la tesi della discriminazione “al contrario” di guisa che le guide straniere, fornite di unica abilitazione possano in Italia svolgere il servizio in origine destinato (anche) agli accompagnatori.<br />
<br />
L’articolo 59 del Trattato dell’Unione europea ha, non di meno, lo scopo di eliminare le restrizioni alla libera prestazione di servizi da parte di persone non stabilite nello stato sul cui il territorio deve essere fornita la prestazione . Gli art. 59 e 60 del Trattato prescrivono l’eliminazione non solo di tutte le discriminazioni nei confronti del prestatore a causa della sua cittadinanza ma anche a tutte le sue prestazioni alla libera prestazione di servizi imposte dal fatto che il prestatore è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui deve essere fornita la prestazione.<br />
<br />
L’accompagnamento professionale, da parte di guide turistiche provenienti da altri paesi dell’Unione garantisce una qualità di acquisizione delle notizie, grazie alla famigliarità della lingua posseduta dal professionista che accompagna il gruppo. A tal proposito, è opportuno osservare che l’abilitazione prevista per una o più lingue, da parte delle regioni determina una discriminazione “al contrario” nei confronti delle guide italiane. Infatti, se una guida italiana viene abilitata per una determinata lingua, ma successivamente per conto proprio si specializza in altre lingue ed è, pertanto, in grado di offrire un servizio di qualità linguistica, sembra assolutamente discriminatoria l’imposizione data dalla precedente abilitazione linguistica. Va considerato, inoltre, che alcune regioni provvedono a bandire appositi concorsi, per l’acquisizione delle qualifiche professionali linguistiche, ivi inclusa l’estensione linguistica, in lassi temporali che non rispondono alle esigenze del mercato e degli stessi professionisti .<br />
<br />
Va inoltre osservato che una gestione redditizia dei viaggi, specialmente quelli di gruppo, dipende dalla reputazione professionale dell’organizzatore che è sottoposto alla pressione concorrenziale di altre imprese di turismo, e che la conservazione di tale reputazione e la pressione della concorrenza determinano già una selezione delle guide turistiche e un controllo della qualità delle loro prestazioni. Tale circostanza può contribuire alla tutela dei consumatori ed alla conservazione nazionale del patrimonio storico ed artistico.<br />
<br />
E, inoltre, le guide turistiche ci guadagnano pure, in quanto sono abilitate a svolgere la professione di accompagnatore turistico.
 
#20
Buongiorno,<br />
<br />
Ho saputo che un accompagnatore, con regolare licenza, e' stato sanzionato, non più di qualche settimana fa, in Liguria per aver dato spiegazioni al suo gruppo....1700€ di multa!!!!<br />
ho chiesto di farmi avere una copia della sanzione o almeno gli articoli in base ai quali è stata emessa la sanzione...appena torna e se possibile vorrei girarvela...<br />
<br />
il problema Ora e' questo:io giro con il pacco di fogli con sentenza TAR Sicilia, e leggi varie in borsa<br />
Ma CONCRETAMENTE<br />
come ci possiamo tutelare noi accompagnatori nei confronti delle guide turistiche che come a Venezia, salvo rare eccezioni, considerano noi accompagnatori una sottospecie, da evitare, eliminare, a volte umiliare (obbligando a volte a non seguirle all'interno del Palazzo Ducale, per paura che noi si carpisca i loro segreti, il loro sapere!) calpestare ogni volta sia possibile...non è bello e professionale , lo fanno davanti al cliente sapendo che noi non risponderemo davanti al cliente...nessuno ci può umiliare ma lo fanno sempre quando sanno che tu non puoi rispondere per etica professionale!!!<br />
Nessuno ha intenzione di portar via loro il lavoro... A tante di loro chapeau...sono davvero un pozzo di sapienza e lavorano con passione e questa viene trasmessa ai clienti!!!!!!<br />
Noi ci vorremmo limitare a Fare passeggiate con i clienti, fuori dai loro 'territori', fuori dalle loro competenze!<br />
Lavoro (stagionale) anche in un ufficio incoming di un noto tour operator/Port agent veneziano e posso assicurare che le guide a volte danno davvero filo da torcere anche come organizzativo! ,oltre vogliono fare solo Tour con partenza solo da San marco....Partenze da piazzale Roma? 30€ in più! paletta per i gruppi? non si porta!<br />
orari? impossibili e cmq non prima delle 9:30 perché altrimenti e' troppo presto e non dopo le 16:00 perché altrimenti il gatto rimane a casa troppo tempo da solo (non sto delirando ma questa e' fresca di ieri!).<br />
<br />
Portare i clienti a spasso per scoprire deve essere un piacere e non uno stress! Sono d'accordo che loro hanno superato un duro esame ma il mercato richiede un po' di elasticità mentale.... Quello che manca e' la volontà di Lavorare insieme x promuovere e far conoscere la nostra città!!!<br />
quando porto a spasso i miei clienti non mi sento di intaccare come una mela marcia il mercato... Cerco di far conoscere la mia città, e poi saranno loro a contattare le guide per conoscere meglio il nostro patrimonio artistico..... Non mi permetterei mai di spiegare la basilica di San Marco o Palazzo Ducale o a Torcello i mosaici all'interno della Basilica di Santa Maria AssuntA.. ma un cenno storico su come e perché è nata Venezia nel mezzo di una laguna/palude se lorsignori permettono, questo è dovuto a chi arriva da oltreoceano e non capiscono perché...e mi chiedono se abbiamo prima costruito Venezia e poi messo L'acqua o se in canal grande d'inverno viene tolta l'acqua...<br />
<br />
Le agenzie, la mia in primis ora chiedono la prova che esiste ora una sola figura, chiedono tesserino per tutelare il cliente e loro stesse (sanzioni ne hanno prese tutte x accompagnatori non abilitati o semplicemente perché hanno dato qualche informazione in + del dovuto....)<br />
Scusate lo sfogo
 
#21
Ho lavorato con la qualifica di accompagnatrice turistica per molti anni, in attesa del concorso per guida turistica che non usciva da ben dieci anni. L'ho superato e dal 2000 lavoro come guida turistica. Mi attengo alle tariffe, alla legge, spesso inizio il lavoro alle 8.30 e se richiesto, lavoro dopo le 16. Applico il supplemento di 30 Euro per pick up fuori centro storico in quanto previsto dalla legge e la paletta la porto se necessaria. E nonostante questo non ho mai perso nessuno. Lo scenario descritto sopra da Vce70 è veramente offensivo e non rispecchia davvero la realtà della mia professione. I casi descritti sono eccezioni, non la regola. E chi umilia gli accompagnatori non lo fa in quanto guida turistica, lo fa perché è un demente. E mi spiace. Tuttavia le professioni sono due professioni diverse, che richiedono un percorso diverso. Le passeggiate in centro storico, che ormai quasi tutti i visitatori vogliono fare perchè i tempi di permanenza si riducono sempre più, non rientrano nell'ambito di competenza di un accompagnatore turistico. Chi le vuole offrire deve attenersi alle normative di legge. E la legge non è cambiata a seguito della sentenza del Tar di Catania. Le regioni non regolamentano le professioni. Questa è competenza dello Stato. Inoltre, nell’ordinamento italiano una sentenza decide un controversia tra le parti, ma non è una legge valida per tutti. L’ Autorità Garante della Concorrenza non ha mai segnalato alla Regione del Veneto la necessità di equiparare guide turistiche ed accompagnatori turistici, per adeguare la normativa regionale a delle presunte norme comunitarie. Chi desidera fare questo lavoro, deve seguire il percorso previsto dalla legge. I concorsi si svolgono ogni due anni. Consiglio a Vce70 di consultare la Regione Veneto, e prepararsi per il concorso di guida. Come prevede la legge.
 
D

Dottor X

Guest
#22
Purtroppo, confrontarsi con gente che non conosce il diritto del turismo è un'impresa ardua, specialmente quando fanno parte di lobby.<br />
<br />
La sentenza del TAR Sicilia non fa altro che evidenziare lo scenario delle professioni in ambito: Unione europea e Stato italiano. Ricordo che, trattandosi di "materia concorrente (art. 117 comma 3 della Costituzione), lo Stato definisce le linee guida, le Regioni attuano le disposizioni statali. La norma di riferimento, dettata dallo Stato italiano, è il decreto legislativo n. 206/2007 art. 29 allegato IV lista III, che definisce , come disposto dall'Unione Europea la figura di "guida accompagnatrice". NESSUNA ALTRA NORMA STATALE DEFINISCE LE PROFESSIONI TURISTICHE.<br />
Ulteriore precisazione: lo Stato italiano recepisce le "direttive dell'Unione Europea" con decreti legislativi, in attuazione della legge n. 234/2012 "fase ascendente":<br />
1. La fase ascendente<br />
Per quanto concerne la cosiddetta "fase ascendente" del diritto comunitario, la legge 234/2012 ribadisce che tutti i progetti di atti comunitari dell'Unione europea, i relativi documenti preparatori (ivi inclusi i libri bianchi, i libri verdi e le comunicazioni), vengano trasmessi dal Governo alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti. Su tali progetti, le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tal fine possono richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica contenente informazioni sullo stato dei negoziati, sull'impatto della norma nell'ordinamento italiano nonché sulle osservazioni espresse da eventuali altri soggetti consultati. All'atto della trasmissione dei progetti normativi, il Governo è tenuto a indicare la data presunta per la discussione o adozione da parte degli organi comunitari.<br />
<br />
AGGIUNGO,<br />
Codice del turismo decreto legislativi n. 79/2011 ART. 6 (Definizione)<br />
1. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza,accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.<br />
Lingua italiana: accompagnamento e guida (studiate, per favore le congiunzioni).<br />
<br />
L'articolo 53 della legge n. 234/2012 dispone che non trovano applicazione norme, nei confronti dei cittadini italiani, che producano effetti discriminatori nei confronti dei cittadini degli altri paesi membri. Pertanto, se l'Italia riconosce la figura di guida accompagnatrice, come stabilito in ambito Unione europea non puo' non permettere agli accompagnatori italiani di operare anche come guide turistiche.<br />
<br />
Prima di intervenire nei forum studiate!
 
#23
<em>@Laura Sabbadin wrote:</em><blockquote> Le passeggiate in centro storico, che ormai quasi tutti i visitatori vogliono fare perchè i tempi di permanenza si riducono sempre più, non rientrano nell'ambito di competenza di un accompagnatore turistico. </blockquote><br />
Ah sì? E perché? (è una domanda onesta, non maliziosa)<br />
Una passeggiata per la città, in cui "il responsabile" fornisce qualche informazione, senza entrare in dettaglio, sui luoghi visitati dovrebbe essere più mestiere dell'accompagnatore che non della guida. Lo stesso Codice del Turismo (nelle versioni recepite dalle leggi regionali) dice:<br />
"La qualifica di accompagnatore turistico è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del<br />
programma turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, <strong><u>fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche anche in occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti </u></strong>."<br />
<br />
Come e quando si concretizzerà la sentenza del TAR?<br />
Cioè, immagino sia fin dal giorno successivo valida, ma non penso proprio che oggi mi lascerebbero entrare in un museo a spiegare con solo il patentino di accompagnatore...
 
D

Dottor X

Guest
#24
Lampo ha ASSOLUTAMENTE ragione.<br />
<br />
A rafforzare la sentenza del TAR Sicilia rendo noto che ha contribuito il Ministero MIBAC competente ha predisposto un disegno di legge per la definizione dei luoghi di interesse particolare che potranno essere illustrati solo dalle guide specializzate. Per acquisire la predetta NUOVA qualifica le regioni dovranno emanare bandi di esami specifici. Sono molto scettico in quanto già in passato la Unione europea ha sanzionato lo Stato italiano, in occasione del DPR 13 dicembre 1995 che aveva individuato nei siti UNESCO in Italia i luoghi da presentare, tramite guide specializzate. Quindi, intanto, le guide abilitate si mettano il cuore in pace che non rientrano nella predetta categoria.<br />
<br />
Purtroppo non si riesce a capire che l'Unione europea IMPONE la libera circolazione delle professioni. Nè tantomeno i cittadini italiani possono essere discriminati nei confronti di professionisti che provengono da altri paesi membri.<br />
<br />
La sentenza del TAR Sicilia è valida su tutto il territorio italiano, in quanto riporta la disciplina, in materia di professioni, sia in Italia e conseguentemente nelle regioni e ,tra l'altro, la compara con la disciplina dell'Unione europea.<br />
<br />
Per trovare materiale sulla normativa turistica visitate la mia pagina istituzionale: Dipartimento turismo regione siciliana - INFO E DOCUMENTI - RACCOLTA NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE TURISTICA- IN PARTICOLARE "LIBRO COMPLETO" Tra le slides troverete "Le professioni turistiche".<br />
<br />
A pag. 128 del mio libro<br />
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee è intervenuta a più riprese sulla questione relativa alla<br />
restrizione della libertà di prestazioni di servizi, questi orientamenti sono stati accolti dalla Cassazione<br />
secondo cui le guide stabilite in altro paese membro della U.E. che accompagnano un gruppo, nel corso di un<br />
viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, anche in assenza della prescritta<br />
autorizzazione dell’ente locale competente per territorio. Lo Stato italiano si è adeguato ai principi sanciti dalla<br />
Corte di Giustizia delle Comunità Europee con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995<br />
(Min. interno, circolari 24 ottobre 1996, n. 559/C.19551-10900(27)20). Ma il predetto decreto ha previsto la<br />
presenza di guide specializzate per l’assistenza alla visita dei siti italiani di particolare interesse. Ma l’elenco<br />
dei siti italiani, individuati dalle Sovrintendenze d’intesa con le regioni, consistente in circa 2.500 siti<br />
UNESCO è stato ritenuto come una sproporzionata restrizione alla libera circolazione delle professioni, dalla<br />
Commissione europea. La stessa Commissione europea, con “Parere motivato del 13 dicembre 2004<br />
(Procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana ex articolo 226 del Trattato istitutivo della<br />
Comunità europea, ha sottolineato che dette restrizioni impediscono: a) alle imprese di turismo di fornire la<br />
prestazione professionale con il proprio personale; b) alle guide turistiche indipendenti di offrire i propri<br />
servizi a tour operators nel corso di viaggi organizzati; c) ai turisti partecipanti a viaggi organizzati di scegliere<br />
la guida anche in base alla familiarità con la loro lingua, ai loro interessi ed alle loro specifiche aspettative.<br />
Pertanto, secondo il predetto parere, una guida, proveniente da altro Stato membro, può esercitare la sua attività<br />
professionale, in luoghi diversi da musei o monumenti storici senza l’autorizzazione del paese ospitante.<br />
<br />
X<br />
Dirigente Dipartimento turismo, sport e spettacolo Regione siciliana
 
#25
Tra l'altro, se non ho capito male, il discorso implica logicamente che<br />
SE guida = accompagnatore (questa sentenza)<br />
E la guida può operare in tutta Italia (sentenza sulla guida nazionale)<br />
ALLORA un accompagnatore può operare come guida in tutta Italia (e viceversa, ovviamente).<br />
Giusto?
 
D

Dottor X

Guest
#26
Oltre che giusto aggiungo: in tutti i paesi membri dell'Unione europea. Si tratta di "Libera circolazione delle professioni".<br />
<br />
L'Italia, per chi non l'avesse ancora capito, fa parte dell'Unione europea. Dal 1992 1993 Trattato di Maastricht siamo una Comunità di popoli, non più solo una Comunità economica.
 
D

Dottor X

Guest
#27
Per coloro i quali, mi auguro in buona fede, dovessero avere ancora dei dubbi o delle perplessità, se una sentenza di un TAR regionale ha valenza sul territorio nazionale:<br />
<br />
Servizio informativo del sito http://www.turismo-regioni.it, strumento di supporto alle attività della Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Se desideri cancellarti dalla newsletter clicca sul collegamento sottostante: http://www.turismo-regioni.it/dn.asp?eid=85&e=saverio.panzica@regione.sicilia.it
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Turismo Regioni n. 55 - Settembre 2014<br />
<br />
Legislazione nazionale<br />
Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133: “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014.<br />
Art. 10 (comma 1, lett. b): disposizioni per il potenziamento dell'operatività della Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia;<br />
art. 26: misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati;<br />
art. 31: misure urgenti per la riqualificazione degli alberghi;<br />
art. 32: marina resort e implementazione sistema telematico centrale - nautica da diporto.<br />
<br />
Documenti<br />
Proposta di designazione regionale al Comitato permanente di promozione del turismo in Italia (22.09.2014).<br />
<br />
Richiesta di designazione in seno all’organismo Comitato permanente della promozione del turismo in Italia (5.9.2014).<br />
<br />
Richiesta designazione di due rappresentanti regionali per il comitato permanente per la promozione del turismo in Italia (17.9.2014).<br />
<br />
Agenda<br />
Riunione sulle giornate europee del turismo del 25 gennaio 2014 presso il MIBACT.<br />
<br />
Sentenze europee<br />
Sentenza della Corte, del 4 settembre 2014, nella causa C-575/12<br />
Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 810/2009 - Articoli 24, paragrafo 1, e 34 - Visto uniforme - Annullamento o revoca di un visto uniforme - Validità di un visto uniforme apposto du un documento di viaggio annullato - Regolamento (CE) n. 562/2006 - Articoli 5, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1 - Verifiche di frontiera - Condizioni di ingresso - Normativa nazionale che richiede un visto valido apposito su un documento di viaggio valido.<br />
<br />
Sentenza della Corte, del 16 gennaio 2014, nella causa C-300/12<br />
Imposta sul valore aggiunto – Operazioni delle agenzie di viaggi – Concessione di sconti ai viaggiatori – Determinazione della base imponibile delle prestazioni di servizi fornite nell’ambito di un’attività di intermediazione.<br />
<br />
Sentenza della Corte, del 26 febbraio 1991, nella causa C-154/89<br />
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento - Libera prestazione di servizi - Guide turistiche - Qualificazione professionale prescritta dall'ordinamento nazionale).<br />
<br />
Sentenza della Corte, del 26 febbraio 1991, nella causa C-198/89<br />
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento - Libera prestazione di servizi - Guide turistiche - Qualificazione professionale prescritta dall'ordinamento nazionale).<br />
<br />
Sentenze nazionali<br />
TAR Sicilia – Sezione di Catania 1 luglio 2014, n. 1926.<br />
Il Tribunale ha accolto il ricorso di alcuni accompagnatori turistici (iscritti all’Albo della Regione Sicilia), che chiedevano all'Amministrazione regionale di essere autorizzati allo svolgimento della professione di guida turistica, annullando il provvedimento di diniego emesso dall'Ufficio competente.<br />
<br />
Tribunale di Napoli sentenza n. 2195 del 18 febbraio 2013.<br />
Risarcimento danni per inadempimento contrattuale in materia di turismo - Viaggio - Catalogo illustrato - Difformità tra le informazioni di cui al catalogo e la situazione reale - Inesatto adempimento della prestazione imputabile al produttore del pacchetto turistico - Vacanza rovinata - Azione di classe - Ammissibilità o meno dell'azione.<br />
<br />
Corte Costituzionale, sentenza n. 300/2012 depositata il 19 dicembre 2012.<br />
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici - Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei - Istituzione di una tassa annuale di stazionamento.Norme impugnate: Art. 16 del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22/12/2011, n. 214. Dispositivo: inammissibilità - cessata materia del contendere.<br />
<br />
Corte di Cassazione, ordinanza n. 22619 del 11 dicembre 2012<br />
Ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 111 del 1995 (emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 - cd. Codice del Consumo-), l'organizzatore e il venditore di c.d. "pacchetto turistico" o package rispondono dei danni subiti dal turista-consumatore in ragione della fruizione delle prestazioni oggetto del contratto (anche) allorquando si appropriano o avvalgono dell'attività altrui ai fini dell'adempimento della propria prestazione obbligatoria dovuta, assumendone il connaturato rischio.<br />
<br />
Corte di Cassazione, ordinanza n. 21725 del 4 dicembre 2012<br />
Il "tempo libero" non costituisce, di per sè, un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale e sovranazionale, e ciò per la semplice ragione che il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, che è libera di scegliere tra l'impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il proprio tempo libero da lavoro e da ogni occupazione, con la conseguenza che non può essere fonte di un obbligo risarcitorio in relazione al danno non patrimoniale.<br />
<br />
Corte di Cassazione, ordinanza n. 12859 del 23 luglio 2012<br />
TRIBUTI LOCALI - Tassa rimozione rifiuti solidi (TARSU) ed edifici alberghieri: si consolida l'orientamento della legittimità della tariffa maggiore rispetto a quella per le civili abitazioni.
 
#28
buonasera,<br />
dopo aver letto questo forum ed essendo interessato in prima persona alla questione,<br />
vorrei sapere ai fini pratici cosa possiamo/dobbiamo fare noi AT per vederci riconosciuto lo status di GT nazionale in questo periodo di transizione delle diverse figure professionali: bisogna ammettere che, seppur quasi involontariamente, c'è ancora molta confusione e spesso ignoranza fra i vari organi preposti (funzionari di province e regioni, ad esempio, che non sanno cosa rispondere o demandano a chi di competenza(?) la soluzione dei "misteriosi" quesiti)<br />
grazie!
 
D

Dottor X

Guest
#29
Ritengo che dobbiate operare richiedendo il riconoscimento di un diritto, che scaturisce dalle direttive dell'Unione europea. Portate con voi il decreto legislativo n. 206/2007 e gli allegati all'articolo 30 "GUIDE ACCOMPAGNATRICI TURISTICHE ED INTERPRETI TUIRSTICI". L'ARTICOLO 6 DEL " CODICE DEL TURISMO" che prevede il servizio di "guida e accompagnamento", nella lingua italiana la congiunzione "e" sta a significare, nel caso specifico, che si tratta di un unico servizio di prestazione professionale turistica.
 
#30
quindi, di fatto, non ci verrà cambiato il tesserino/patentino (o almeno non succederà a breve) e dobbiamo fornire noi le prove di "non colpevolezza" con le leggi sopracitate alla mano, giusto?<br />
ringrazio per la cortese risposta!
 

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