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Gestione Case Vacanze affittate da un privato.

#1
Buongiorno,
sono un privato che ha acquistato 4 immobili in zona turistica (Letojanni). Sto prendendo in considerazione di affittarli come casa vacanza nei mesi Maggio/Ottobre (circa 6 mesi l'anno) e a tal proposito vorrei inserire i suddetti immobili su portali online. Ovviamente, questo inserimento sui portali di settore non lo farei io ma delle agenzie che promuovono immobili turistici.
A questo punto vorrei avere delle delucidazioni poichè nella vita mi occupo di altro:
1) come privato posso operare con CF (quindi optare per cedolare secca) o devo aprire una partita iva (emettendo fattura)?
2) che tipo di contratto devo stipulare con le agenzie che dovranno promuovere i miei immobili?
3) che tipo di contratto devo stipulare con il cliente finale che potrebbe rivolgersi direttamente a me?
4) sono obbligato a presentare SCIA?
5) ho l'obbligo di comunicare i dati degli ospiti al sito della Questura?
6) il mio caso specifico è da considerarsi attività imprenditoriale o no?

Grazie per il supporto
 
D

Dottor X

Guest
#2
Buonasera,
premesso che lei può operare come privato, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n.50/2017, le rispondo punto per punto:
1) come privato può operare con CF (quindi optare per cedolare secca) se si avvale del supporto di un'agenzia immobiliare o di viaggi, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n.50/2017;
2) il tipo di contratto che dovrà stipulare con le agenzie che dovranno promuovere i miei immobili, sarà di mandato senza o con rappresentanza;
3) il tipo di contratto da stipulare, con il cliente finale che potrebbe rivolgersi direttamente a lei, se tramite portali nessun contratto perché ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) le forme contrattuali digitali hanno forza giuridica (le prenotazioni online), se il cliente non fruisce della rete ma viene contattato direttamente va stipulato un contratto, in forma scritta, ai senti dell'art. 1 coma 4 della legge n. 431/1998, (se desiderate essere assistiti posso fornire i modelli di contratti);
4) sono obbligato a presentare SCIA? Dipende se sceglie di operare come locazione turistica/breve, in questo caso no, se intende operare come casa per vacanze si;
5) ho l'obbligo di comunicare i dati degli ospiti al sito della Questura? Se opera come locazione turistica/breve, l'obbligo vale solo per gli extra comunitari; se come casa per vacanze per tutti gli ospiti;
6) il suo caso specifico può considerarsi attività imprenditoriale, se non sarà rappresentato da altri soggetti, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, altrimenti dovrà aprire partita IVA con specifico codice ATECO.
Allego la disciplina normativa di riferimento da me raccolta e curata.
Io vivo a Palermo, ma opero in tutta Italia.
Per consulenza dedicata, il mio contatto: ****
 

Allegati

#3
Gent.mo Dott. X,
la ringrazio per il celere riscontro e per l'eventuale disponibilità su alcuni aspetti tecnici e documentali, però mi sorge un dubbio. Mi spiego meglio.
Premesso che sarei intenzionata ad operare come privato e promuovere la locazione turistica/breve (massimo 30 giorni senza erogare servizi complementari e accessori), optare per la cedolare secca e stipulare contratti senza rappresentanza con delle agenzie per la promozione dei miei 4 immobili su portali online.....di seguito le espongo il mio dubbio principale:
a) il mio caso (ovvero: 4 immobili, locazione turistica/breve, max 30 gg, NO servizi complementari e accessori, cedolare secca, contratti senza rappresentanza con agenzie, locazione stagionale inferiore ai 180 giorni) è da considerarsi attività imprenditoriale?
Qualora fosse attività imprenditoriale, il motivo è riferito al numero di immobili (4) o alla promozione su portali online degli stessi immobili da parte delle agenzie a cui affiderei appunto la divulgazione?
Infine, per mia curiosità, la regione Sicilia non ha legiferato legge o norma sul turismo e/o sulle locazioni turistiche non alberghiere-ricettive?
 
D

Dottor X

Guest
#4
Nel contesto dell'articolo 4 del D.L. n. 50 del 2017 non è stato determinato, ancora, il numero degli appartamenti di proprietà dello stesso soggetto affinché questi possa svolgere attività non imprenditoriale.
In effetti, il numero massimo di appartamenti dovrebbe essere di 2, ma già la presenza sui portali, se non fosse vigente il predetto art. 4., costituirebbe attività d'impresa di "locazioni".
Proviamo a trarre le conclusioni, se vuole essere presente sui portali e non essere soggetta alla disciplina delle imprese, ma a quella dei redditi fondiari, può essere rappresentata da un'agenzia immobiliare ma, con quattro appartamenti non potrebbe fruire della cedolare secca bensì del regime IRPEF ordinario.
Altra ipotesi, svolgere l'attività d'impresa con propria partita IVA e codice ATECO 68.20.01.
Infine né la Sicilia, né altre regioni italiane possono legiferare in merito alle locazioni turistiche brevi in quanto si tratta di competenze esclusive dello Stato art. 117 della Costituzione comma 2 lettera L) (codice civile), infatti dette tipologie ricettive rientrano nel campo dell'art. 1571 del codice civile e, conseguentemente, sono disciplinate dalla legge n. 431/1998, come ribadito dall'art. 53 del decreto legislativo n. 79/2011 "Codice del turismo".
 
#5
Buonasera,

Mi permetto di suggerirle di prendere in considerazione di usare un gestionale, nello specifico penso Icnea sia il migliore per rapporto qualitá prezzo, per sincronizzare con tutti i canali che vuole, aumentare le prenotazioni, gestire il suo "hobby" professionalmente e, soprattutto, non trovarsi sotterrato dal lavoro.

in bocca al lupo!
 
#6
Nel contesto dell'articolo 4 del D.L. n. 50 del 2017 non è stato determinato, ancora, il numero degli appartamenti di proprietà dello stesso soggetto affinché questi possa svolgere attività non imprenditoriale.
In effetti, il numero massimo di appartamenti dovrebbe essere di 2, ma già la presenza sui portali, se non fosse vigente il predetto art. 4., costituirebbe attività d'impresa di "locazioni".
Proviamo a trarre le conclusioni, se vuole essere presente sui portali e non essere soggetta alla disciplina delle imprese, ma a quella dei redditi fondiari, può essere rappresentata da un'agenzia immobiliare ma, con quattro appartamenti non potrebbe fruire della cedolare secca bensì del regime IRPEF ordinario.
Altra ipotesi, svolgere l'attività d'impresa con propria partita IVA e codice ATECO 68.20.01.
Infine né la Sicilia, né altre regioni italiane possono legiferare in merito alle locazioni turistiche brevi in quanto si tratta di competenze esclusive dello Stato art. 117 della Costituzione comma 2 lettera L) (codice civile), infatti dette tipologie ricettive rientrano nel campo dell'art. 1571 del codice civile e, conseguentemente, sono disciplinate dalla legge n. 431/1998, come ribadito dall'art. 53 del decreto legislativo n. 79/2011 "Codice del turismo".
Salve! avrei anche io un paio di domande su questo argomento.
Se io prendo in affitto gli appartamenti per poi subaffittarli per i periodi brevi (meno di 30gg) con P.Iva (nel contratto mettiamo la clausola dove il proprietario permette il subaffitto):
1) devo presentare la SCIA? (affitto tramite Airbnb senza i servizi accessori);
2) devo pagare la Tassa di soggiorno?
3) il codice ATECO in questo caso deve essere 68.32 o 55.20 ?
4)i contratti con i proprietari posso fare con il mio CF o per forza devono essere intestati alla ditta ? I proprietari in questo caso non possono usare il regime di Cedolare secca e quindi diventa più difficile di convincerli ad affittarmi l'appartamento per questa attività. Come si può fare in questo caso?

Grazie!
 
D

Dottor X

Guest
#7
Gent.ma Yulya, provo a rispondere punto per punto:
1) devo presentare la SCIA? (affitto tramite Airbnb senza i servizi accessori); NO LA SCIA VA PRESENTATA SOLO PER CAV/AFFITTACAMERE E CASE PER VACANZE IMPRENDITORIALI

2) devo pagare la Tassa di soggiorno? NO L'IMPOSTA DI SOGGIORNO E' A CARICO DEGLI OSPITI CHE SOGGIORNANO NELLE STRUTTURE RICETTIVE - RIPORTO LA NORMA DI RIFERIMENTO "
IMPOSTA DI SOGGIORNO - DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 - Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.


3) il codice ATECO in questo caso deve essere 68.32 o 55.20 ? 68.20.01

4)i contratti con i proprietari posso fare con il mio CF o per forza devono essere intestati alla ditta ? I proprietari in questo caso non possono usare il regime di Cedolare secca e quindi diventa più difficile di convincerli ad affittarmi l'appartamento per questa attività. Come si può fare in questo caso?
I CONTRATTI VANNO STIPULATI TRA IL PROPRIETARIO E L'IMPRESA L'ARTICOLO 4 DEL D.L. N. 50/2017 PERMETTE LA CEDOLARE SECCA ANCHE NEL CASO I CONTRAENTI NON SIANO ENTRAMBI PERSONE FISICHE.
 
#8
Gent.ma Yulya, provo a rispondere punto per punto:
1) devo presentare la SCIA? (affitto tramite Airbnb senza i servizi accessori); NO LA SCIA VA PRESENTATA SOLO PER CAV/AFFITTACAMERE E CASE PER VACANZE IMPRENDITORIALI

2) devo pagare la Tassa di soggiorno? NO L'IMPOSTA DI SOGGIORNO E' A CARICO DEGLI OSPITI CHE SOGGIORNANO NELLE STRUTTURE RICETTIVE - RIPORTO LA NORMA DI RIFERIMENTO "
IMPOSTA DI SOGGIORNO - DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 - Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.


3) il codice ATECO in questo caso deve essere 68.32 o 55.20 ? 68.20.01

4)i contratti con i proprietari posso fare con il mio CF o per forza devono essere intestati alla ditta ? I proprietari in questo caso non possono usare il regime di Cedolare secca e quindi diventa più difficile di convincerli ad affittarmi l'appartamento per questa attività. Come si può fare in questo caso?
I CONTRATTI VANNO STIPULATI TRA IL PROPRIETARIO E L'IMPRESA L'ARTICOLO 4 DEL D.L. N. 50/2017 PERMETTE LA CEDOLARE SECCA ANCHE NEL CASO I CONTRAENTI NON SIANO ENTRAMBI PERSONE FISICHE.
Gentile Dott. X,
La ringrazio per la sua risposta.
Quindi se ho capito bene, l’unica cosa che devo cambiare è il codice ATECO e l’intestazione dei contratti (alla ditta invece del mio CF), giusto?
gli appartamenti li devo registrare sul sito di comune (fare la comunicazione di inizio attività, permette registrare solo 2 appartamenti però)?
 
D

Dottor X

Guest
#9
Quindi se ho capito bene, l’unica cosa che devo cambiare è il codice ATECO e l’intestazione dei contratti (alla ditta invece del mio CF), GIUSTO
gli appartamenti li devo registrare sul sito di comune (fare la comunicazione di inizio attività, permette registrare solo 2 appartamenti però) ERRATO LE LOCAZIONI TURISTICHE BREVE NON SONO SOGGETTE ALLA REGISTRAZIONE AL COMUNE - SCIA - MA GLI OSPITI CHE ALLOGGIANO NELLE LOCAZIONI TURISTICHE/BREVI DEVONO ESSERE COMUNICATI IN QUESTURA.
 
#10
Quindi se ho capito bene, l’unica cosa che devo cambiare è il codice ATECO e l’intestazione dei contratti (alla ditta invece del mio CF), GIUSTO
gli appartamenti li devo registrare sul sito di comune (fare la comunicazione di inizio attività, permette registrare solo 2 appartamenti però) ERRATO LE LOCAZIONI TURISTICHE BREVE NON SONO SOGGETTE ALLA REGISTRAZIONE AL COMUNE - SCIA - MA GLI OSPITI CHE ALLOGGIANO NELLE LOCAZIONI TURISTICHE/BREVI DEVONO ESSERE COMUNICATI IN QUESTURA.
Buobgiorno, Dott. X!
Ho parlato con il commercialista, e come mi ha spiegato lui, il codice ATECO 68.20.01 non può essere usato per la mia attività (affitto case per brevi periodi 2-28 gg tramite AIRBNB), dato che gli affitti sono brevi e non di lunga durata come risulta nella descrizione del codice ("
  • affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing: edifici ed alloggi residenziali, edifici non residenziali, incluse sale per esposizioni, strutture di magazzinaggio, terreni, centri commerciali
  • affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing: case, appartamenti e camere ammobiliate o meno per soggiorni di lunga durata, generalmente su base mensile o annuale"). Il mio commercialista si sbaglia oppure no?
Grazie!
 
D

Dottor X

Guest
#11
Corretto il codice ATECO 68.20.01 può essere usato per le locazioni turistiche gestite in forma imprenditoriale. Le locazioni brevi possono essere gestite come attività saltuaria, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017.
 
#12
Corretto il codice ATECO 68.20.01 può essere usato per le locazioni turistiche gestite in forma imprenditoriale. Le locazioni brevi possono essere gestite come attività saltuaria, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017.
Questo vale anche se non sono proprietaria di questi appartamenti, ma li subaffitto (pago l’affitto ai proprietari e subaffitto gli appartamenti tramite Airbnb, gestisco tutto io)?
 
D

Dottor X

Guest
#13
Con il codice ATECO 68.20.01. può gestire immobili di proprietà o in affitto. Pertanto la risposta è affermativa alla sua ultima domanda.
 
#16
Gent.mo Dott. X,
ho letto diverse discussioni e molte sue esaustive risposte sul forum. Ma mi rimane un dubbio, soprattutto sul fatto o meno di aprire partita iva. Le spiego la mia situazione.
Ho intenzione di locare un’immobile in Sicilia, presentandolo come “Casa Vacanza”, usufruendo dell’art. 4, L. 50/2017 (locazioni brevi turistiche). Non offrirò nessun servizio aggiuntivo, nemmeno quelli previsti dalla Legge 50. Il Comune mi ha informato che non sono obbligato né a presentare Scia, né ad aprirmi la partiva Iva, dato che la gestione delle case vacanze si presume in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità di un minimo di tre appartamenti nel territorio comunale. Tuttavia, mi ha obbligato a pagare la tassa di soggiorno, mostrandomi la delibera comunale che obbliga i soggetti che operano nell’ambito delle locazioni turistiche a versarla (condivido con Lei che tutto ciò non è legittimo).
Ho inoltre intenzione di promuovere la locazione turistica tramite i portali web (es. booking, Arbnbr).
Mi chiedo:
  1. Mantenere l’inserzione su tali siti web per tutto l’anno, può implicare la presunzione di svolgere l’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale? (purtroppo l’art.4 della L. 50/2017 non dice nulla a riguardo. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto emanare un regolamento nella quale specificare i limiti oltre il quale la locazione turistica sarebbe stata considerata imprenditoriale);
  2. Ho letto che parlare di “casa vacanza” con la L50/2017 è una sorta di abusivismo; quindi è preferibile utilizzare come descrizione dell’immobile nei siti web “appartamento locazione turistica” invece di “casa vacanza”?
  3. Infine, nel caso di locazione promossa tramite il sito web, non è obbligatoria la forma scritta del contratto di locazione turistica. È opportuno conservare/stampare le prenotazioni, le email od qualsiasi altro prospetto scaricabile dal sito web?
 
D

Dottor X

Guest
#17
Premetto che non può utilizzare il termine "casa per vacanze" quando opera ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017. Ciò premesso, a mio parere le locazioni turistiche/brevi non sono soggette all'imposta di soggiorno (legga le mie relazioni allegate)

Mantenere l’inserzione su tali siti web per tutto l’anno, può implicare la presunzione di svolgere l’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale? (purtroppo l’art.4 della L. 50/2017 non dice nulla a riguardo. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto emanare un regolamento nella quale specificare i limiti oltre il quale la locazione turistica sarebbe stata considerata imprenditoriale); No può operare senza partita IVA:
  1. Ho letto che parlare di “casa vacanza” con la L50/2017 è una sorta di abusivismo; quindi è preferibile utilizzare come descrizione dell’immobile nei siti web “appartamento locazione turistica” invece di “casa vacanza”? si appartamento
  2. Infine, nel caso di locazione promossa tramite il sito web, non è obbligatoria la forma scritta del contratto di locazione turistica. È opportuno conservare/stampare le prenotazioni, le email od qualsiasi altro prospetto scaricabile dal sito web? Corretto - meglio se stampate e stipulate un contratto inserendo soltanto il netto incassato, escluse le commissioni dei portali, in quanto, ai sensi del: Testo Unico del 22/12/1986 n. 917

    Art. 163 - Divieto della doppia imposizione. (ex art. 127)

    Testo: in vigore dal 01/01/2004
    inserito da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1

    1. La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi
 
#18
Gent.mo Dott. X,
La ringrazio per la risposta e per tutte le preziose informazioni che ha fornito. Grazie a Lei, credo di avermi fatto un’idea più chiara e completa su come gestire la locazione del mio immobile nel rispetto delle norme.
Dunque, se ho ben capito, data la mia intenzione di locare un mio immobile nella regione Sicilia, escludendo le fattispecie B&B e affittacamere, ho due opzioni:
Prima opzione: locare l’immobile ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017 (locazione turistica); in tal caso:
  1. Non identificare o pubblicizzare l’immobile con il termine “casa vacanze”, ma con altri termini (riporto quelli da Lei indicati in un suo Articolo: case, appartamenti, locazioni, locazioni turistiche, locazioni pure, rooms, apartments, short lets);
  2. No imposta di soggiorno, poiché nell’ambito della L.50/2017 l’immobile non è una struttura ricettiva;
  3. No partita iva e No Scia, se la locazione viene effettuata occasionalmente (ad esempio, viene proposta in affitto solo nei mesi estivi). In tal caso, obbligo contratto scritto (eccetto prenotazione siti web), no registrazione contratto, rilascio ricevuta non fiscale, possibile opzione cedolare secca;
  4. Si partita iva e Scia, codice ateco 68.20.01, se la locazione non è occasionale (ad esempio, viene promossa tramite un portale web tutto l’anno). In tal caso, emissione fattura fiscale; è consigliato redigere un contratto scritto, da non registrare.
Seconda opzione: locare l’immobile come struttura “casa vacanza”; in tal caso:
  1. Possibilità di utilizzare il termine “casa vacanza” per identificare la struttura, ad esempio nei siti web, nella targa apposta davanti l’immobile, negli elenchi o siti territoriali dedicati alle strutture ricettive extra-alberghiere;
  2. Si imposta di soggiorno;
  3. Indipendentemente dal numero di immobili gestiti e dal fatto che l’attività non venga svolta in forma imprenditoriale, è necessario sempre presentare la Scia al fine di acquisire la qualifica di “casa vacanza”;
  4. Se l’attività di Casa Vacanza è svolta occasionalmente (es. solo nei mesi estivi), no partita iva; in tal caso, rilascio di una ricevuta non fiscale, No opzione cedolare secca; è consigliato redigere un contratto scritto, da non registrare;
  5. Se l’attività di Casa Vacanza è svolta abitualmente (es. tutto l’anno viene promossa nei siti web), allora si partiti iva, codice ateco 55.20.51; in tal caso rilascio fattura fiscale; è consigliato redigere un contratto scritto, da non registrare;
  6. Infine, tenendo conto della legge regionale siciliana, se gestisco un minimo di tre immobili come casa vacanza, vige la presunzione di imprenditorialità, dunque sempre partita iva.
La ringrazio nuovamente per il suo supporto.
 
Ultima modifica:
D

Dottor X

Guest
#19
Tutto giusto, tranne:
Se l’attività di Casa Vacanza è svolta occasionalmente (es. solo nei mesi estivi), no partita iva; in tal caso, rilascio di una ricevuta non fiscale, No opzione cedolare secca; è consigliato redigere un contratto scritto, da non registrare. LA CASA PER VACANZA DEVE ESSERE SVOLTA SEMPRE IN FORMA IMPRENDITORIALE. A MIO PARERE MAI IN FORMA NON IMPRENDITORIALE. HO SEMPRE SCRITTO CHE, A MIO PARERE, LE CAV NON IMPRENDITORIALI SONO UN'ABERRAZIONE DI ALCUNE NORME REGIONALI.
 
#20
Tutto giusto, tranne:
Se l’attività di Casa Vacanza è svolta occasionalmente (es. solo nei mesi estivi), no partita iva; in tal caso, rilascio di una ricevuta non fiscale, No opzione cedolare secca; è consigliato redigere un contratto scritto, da non registrare. LA CASA PER VACANZA DEVE ESSERE SVOLTA SEMPRE IN FORMA IMPRENDITORIALE. A MIO PARERE MAI IN FORMA NON IMPRENDITORIALE. HO SEMPRE SCRITTO CHE, A MIO PARERE, LE CAV NON IMPRENDITORIALI SONO UN'ABERRAZIONE DI ALCUNE NORME REGIONALI.
Buongiorno, dottore!
non ho capito bene una cosa: prima Lei mi ha detto che con il codice ATECO 68.20 non c’è bisogno NE di presentare la SCIA, NE pagare la tassa di soggiorno.
Adesso invece, leggo, che la SCIA va presentata. Potrebbe chiarire gentilmente questo momento?

Come ho detto prima, io CON la P. IVA prendo IN AFFITTO gli appartamenti dai proprietari, e li subaffitto tramite AIRBNB.
Quindi, come ho capito, il contratto TRA ME E IL PROPRIETARIO deve essere intestati alla mia P. IVA. SÌ- Cedolare secca. NO - SCIA e TASSA DI SOGGIORNO, Codice ATECO 68.28. NO - registrazione contratti con gli ospiti (prenotazioni online).
Dove sbaglio?

Grazie mille!
 
D

Dottor X

Guest
#21
Gent.ma Yuliya, forse non ha letto con attenzione.
Riepilogo
Quindi, come ho capito, il contratto TRA ME E IL PROPRIETARIO deve essere intestati alla mia P. IVA. SÌ- Cedolare secca. NO - SCIA e TASSA DI SOGGIORNO, Codice ATECO 68.28. NO - registrazione contratti con gli ospiti (prenotazioni online).
Il contratto tra lei e il proprietario è un rapporto di mandato con rappresentanza (procura). In questo caso lei può operare, per conto dl proprietario, con partita IVA. No SCIA- No imosta di soggiorno, se il codice ATECO è 68.20.01.
 
#22
Gent.ma Yuliya, forse non ha letto con attenzione.
Riepilogo
Quindi, come ho capito, il contratto TRA ME E IL PROPRIETARIO deve essere intestati alla mia P. IVA. SÌ- Cedolare secca. NO - SCIA e TASSA DI SOGGIORNO, Codice ATECO 68.28. NO - registrazione contratti con gli ospiti (prenotazioni online).
Il contratto tra lei e il proprietario è un rapporto di mandato con rappresentanza (procura). In questo caso lei può operare, per conto dl proprietario, con partita IVA. No SCIA- No imosta di soggiorno, se il codice ATECO è 68.20.01.
Okay.
In questo caso si può optare il regime di cedolare secca?
E dal punto di vista fiscale va bene, che i pagamenti dai ospiti (online) arrivano a me ed io pago semplicemente le mensilità ai proprietari?
Grazie!
 
D

Dottor X

Guest
#23
Gent.ma Yuliya, la cedolare secca devono pagarla, esclusivamente, i proprietari. Di quali mensilità parla se lei opera come gestore sui portali? I proprietari, in relazione al mandato con rappresentanza, le pagano una provvigione per ogni affitto breve.
Se vuole essere seguita, mi scriva alla mia e.mail
****
 
#24
Buon giorno Dott . Panzica ,
io affitto una villetta in puglia e piu' precisamente nel salento - porto cesareo(le) ...in forma privata per periodi inferiori ai 30 gg . Ho letto le sue relazioni e i riferimenti normativi contenuti , volevo solo chiederle conferma sugli adempimenti relativi alla comunicazione in questura post decreto salvini .Se ho ben compreso , prima della di questi emanazione non vi era obbligo di comunicazione se non per gli extracomunitari mentre dopo il 2018 ovvero dopo il decreto salvini anche chi affitta in forma privata con la formula delle locazioni brevi-turistiche deve comunicare sul portale della questura la presenza dei propri ospiti ...
Grazie e buona domenica .
 
#27
Buon giorno Dott. Pancia ,
apprendo oggi che la Regione Puglia con delibera n. 22 del 13.1.2020 ha disciplinato le modalità attuative del registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere ed ha classificato come tali anche i cosiddetti " altri alloggi privati" comprendendo in questa tipologia praticamente TUTTO . Ville - appartamenti e camere privare anche se coabitate dal proprietario qualora siano date in locazione per finalità turistiche ai sensi della 431/98 . In virtù di questo ultimo riferimento normativo pubblicato se non sbaglio il 23.1.2020 , cosa cambia per i proprietari pugliesi che affittano appartamenti ovvero "altri alloggi privati" ? Oltre alla comunicazione della presenza alla questura conviene registrarsi e farsi dare un codice di identificazione struttura ????
Le alleggo file della delibera regionale Puglia n.22 .
Grazie .
 

Allegati

#29
Egr. Dott. X, leggo con molto interesse i suoi interventi in questo forum. Vorrei chiederle aluni quesiti sulla locazione turiscita (nel solo territorio regione sicilia) gestita i forma non impreditoriale, quindi come privato:

1) é previsto l'obbligo di indicare il codice identificativo dell'immobile offerto in locazione turistica (nei vari portali airbnb booking ect)?

2) é prevista la comunicazione alla regione dei dati inerenti alle LT ai fini statistici?

3) per quanto riguarda le promozioni/pubblicità dell'immobile locato LT, assodato che é permesso pubblicarlo nei vari portali come booking e airbnb ect, é invece permesso al privato creare un sito web personale? O ancora creare un profilo Facebook dedicato all'immobile in questione? O ancora pagare facebook o google per ottenere maggiori visualizzazioni o migliori posizionamenti on line?

La ringrazio in anticipo

Saluti

Giovanni
 
D

Dottor X

Guest
#30
Preg.mo Giovanni Greb,
1) é previsto l'obbligo di indicare il codice identificativo dell'immobile offerto in locazione turistica (nei vari portali airbnb booking ect)? La Sicilia non ha legiferato in merito al CIR.

2) é prevista la comunicazione alla regione dei dati inerenti alle LT ai fini statistici?NO

3) per quanto riguarda le promozioni/pubblicità dell'immobile locato LT, assodato che é permesso pubblicarlo nei vari portali come booking e airbnb ect, é invece permesso al privato creare un sito web personale? O ancora creare un profilo Facebook dedicato all'immobile in questione? O ancora pagare facebook o google per ottenere maggiori visualizzazioni o migliori posizionamenti on line? SI COME PREVISTO DA:
Art. 4 Regime fiscale delle locazioni brevi 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ((ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare))
 

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