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Gestione case vacanza

#1
Salve, ho già dato un'occhiata ai topic relativi all'argomento, ma qualche dubbio rimane quindi vorrei capire quale soluzione si applica meglio alla mia situazione.

Gestisco da qualche anno un B&B in Sicilia e diversi proprietari di appartamenti per vacanze mi hanno contattata per affidarmi la gestione dei loro immobili.

Al momento non posso che procurare ai suddetti proprietari una prenotazione, ma null'altro.

Volendo gestire invece direttamente gli immobili insieme ad un familiare offrendo anche accoglienza, biancheria e tutti i servizi consentiti, sarei interessata a capire qual è la via da intraprendere nel mio caso e quali adempimenti dovremmo assolvere. Grazie.
 
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Dottor X

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#2
Oggetto: Agenzie immobiliari e agenzie di viaggi per la promo-commercializzazione delle "case e appartamenti per vacanze" in Sicilia.

La Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza n. 10671 del 4 febbraio 1987 ha delineato una netta differenza tra: il contratto d'albergo (art. 1786 del codice civile, le norme relative agli alberghi si estendono alle altre strutture ricettive) e la locazione: “Il contratto d'albergo, e quello affine di residence, si differenziano dal contratto di locazione d'immobile arredato…perché in quest'ultimo l'oggetto della prestazione si esaurisce nel godimento del bene (ancorché il concedente possa eventualmente fornire prestazioni accessorie rientranti comunque nel novero dei normali servizi condominiali), mentre nel contratto di albergo e di residence il godimento dell'immobile, avente di regola carattere temporaneo e
transitorio, si accompagna e si integra con una serie di servizi, di natura genericamente alberghiera, riconducibili sinallagmaticamente al contratto di somministrazione od al contratto di opera, che assumono una rilevanza paritetica rispetto alla prestazione dell'alloggio.”

La netta distinzione tra il contratto d'albergo e la locazione delimitano le sfere di competenza tra le agenzie di viaggi e le agenzie immobiliari.

La norma vigente, nella Regione Siciliana per la regolamentazione delle agenzie di viaggi è il Regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523 "Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo", e successive modifiche ed integrazioni:

Art. 2 - Sono uffici viaggi e turismo le aziende che svolgono tutte o gran parte delle attività di seguito elencate:

e) organizzazione di viaggi isolati od in comitiva e di crociere con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno.

La legge della regione siciliana 6 aprile 1996 n. 27 disciplina le "case e appartamenti per le vacanze" con l'art. 3 punto 11. Pertanto, dette strutture ricettive, con i successivi articoli 4,5,6 della stessa legge, sono soggette alle disposizioni, in merito alla classifica, da parte delle Province Regionali e successivi adempimenti previsti dalla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). I relativi parametri di classifica sono stati determinati con il decreto 11 giugno 2001, dell'Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti ( Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo) i cui termini di scadenza sono stati prorogati dal decreto dello stesso Assessorato del 12 febbraio 2008.

Pertanto, dal combinato disposto: 1) della sentenza della Cassazione Civile, Sezione Terza, n. 10671 del 4 febbraio 1987, 2) dall'articolo 2 del Regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523 e 3) dall'articolo 2 della L.r. n. 27/1996 appare evidente che, in Sicilia, la promocommercializzazione delle case per vacanze spetta alle agenzie di viaggi, perchè all'interno delle case e appartamenti per vacanze devono essere erogati servizi turistici alberghieri quali: pulizia delle camere, cambio delle lenzuola e degli asciugamani.

L'attività di agente immobiliare è regolamentata dall'articolo 1754 del codice civile che definisce la figura del mediatore. Secondo le disposizioni della legge n.39/1989, il mediatore deve essere iscritto alla Camera di Commercio al ruolo degli agenti in affari. Il codice civile disciplina, la locazione dall'articolo 1571 all'articolo 1614.<br />
In merito alle case e appartamenti per vacanze, di competenza delle agenzie immobiliari, non rientranti nella normativa di cui sopra, sono vigenti le disposizioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1, comma c) "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo".

Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati “contratti di locazione”, sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presentel legge ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano: c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

L'affitto di tali alloggi prevede la stipula di "contratti per finalità turistica", escludendo l'erogazione dei servizi turistici, previsti dalla sentenza della Cassazione Civile, Sezione Terza, n. 10671 del 4f febbraio1987. "Codice del Turismo" - Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79

ART. 12 (Strutture ricettive extralberghiere) 1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell’esercizio del potere amministrativo statale di cui all’articolo 15, sono strutture ricettive extralberghiere:

d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;

Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive, escluse le strutture agrituristiche che sono disciplinate ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell’agriturismo,sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e acquisita l’intesa con la Conferenzap permanentedei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L' articolo 12 del "Codice del Turismo" non può essere applicato nella regione Siciliana, ma deve essere recepito con norma specifica, in quanto Regione a Statuto Speciale, con competenza esclusiva in materia turistica (articolo 14 lettera n dello Statuto). Diversa la considerazione per l'articolo 53 del "Codice del Turismo" "Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche" 1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi
luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.

L'articolo di cui sopra, ribadisce le competenze esclusive delle agenzie immobiliari in materia di locazioni, richiamando il codice civile.
 
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#3
Gentile Saverio,
trovo tutte le sue risposte molto esaustive e l'argomento case vacanza mi interessa enormemente in quanto agente immobilare. Vorrei approfondire l'argomento per non commettere errori. Trattasi di seconde case di piccoli proprietari che mi contattano per la locazione solo estiva, poichè sono immobili in località di mare e senza riscaldamento. Se ci fossero varie formule di contratto, puoi consigliarmi quella migliore da redigere con loro e col turista? Fiscalmente come dovrei comportarmi? Queste locazioni sono soggette a quale aliquota iva ? Chiedo scusa se Le sembrerò un po confusa ma non è facile avere delle risposte chare e professionali come le sue. Fiduciosa in un aiuto chiarificatore, aspetto una sua gradita risposta e La ringrazio anticipatamente.
 
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#5
Salve,

scrivo per un paio di info in merito all'apertura di una casa vacanze in provincia di Napoli. Dalla lettura della normativa attuale mi pare di capire che l'attività possa essere gestita alternativamente come casa vacanze o come affittacamere, con la differenza principale residente nel fatto che nel primo caso debbo impiegare a fini turistici l'intero appartamento mentre nel secondo potrei procedere a frazionamento in stanze da fittare singolarmente. Mi confermate tale lettura o c'è una possibile terza via? Ho letto che in altre discipline regionali sia prevista la fattispecie autonoma dell'affitto quale casa vacanza di monolocali senza distinzioni. La mia idea sarebbe di creare da appartamento sviluppato su due piani comunicanti a mezzo scala interna due o tre monolocali indipendenti da destinare in modo individuale a fitto a titolo "casa vacanze", è fattibile alla luce della normativa campana?

Grazie per la risposta
 
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Dottor X

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#6
Prima ipotesi norma nazionale:

Con l'articolo1 lettera c della legge 431 del 1998 "contratti per finalità turistica", si possono affittare le case per vacanze in tutte le regioni italiane. Gli affitti, possono essere anche giornalieri, ma non superare i 30 giorni. I contratti non vanno registrati. Deve essere rilasciata una ricevuta, le somme introitate devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi. Se opera per conto proprio non deve essere né agente immobiliare né agente di viaggi. Infatti l'intermediazione immobiliare turistica è permessa a dette categorie. La partita IVA dipende dalle modalità di attività se saltuaria o di impresa. Le condizioni che determinano l'attività d'impresa sono: periodo di attività in genere, ma varia da regione a regione, non deve superare i 180 giorni all'anno; l'organizzazione, se lei ha bisogno di personale, evidentemente deve gestirlo e il reddito.

Seconda ipotesi regione Campania:
Campania Legge Regionale n. 17 del 24 novembre 2001Art. 2

ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con un massimo
di dodici posti letto, gestite da privati, ubicate in non più di due appartamenti situati nello stesso
stabile, purché singolarmente dotati di servizi igienici.

2. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono essere conformi alle prescrizioni edilizie edi igienico- sanitarie previste dai regolamenti comunali.

3. I requisiti e i servizi minimi obbligati, compresi nel prezzo della camera, sono quelli di cui all'allegato A) , che è parte integrante della presente legge.

4. Ciascuna camera da letto deve avere accesso indipendente dagli altri locali letto.Art. 3

- Allegato A
REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER ESERCIZI AFFITTACAMERE

Legge Regionale n. 17 del 24 novembre 2001 Pagina 9 di 13

a) servizio di ricevimento assicurato per dodici ore su ventiquattro;

b) servizio di notte a chiamata;

c) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, almeno due volte alla settimana

e, comunque, ad ogni cambio di cliente;

d) pulizia quotidiana dei locali;

e) un locale bagno completo ogni sei posti letto;

f) chiamata di allarme in tutti i servizi;

g) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento nella stagione invernale;

h) sistemazione delle camere:
- letto, una sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio, comodino;
- specchio con presa di corrente nella camera senza bagno;
- cestino rifiuti
i) linea telefonica con apparecchio per uso comune.

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

1. Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni.

2. Le case e gli appartamenti per vacanze devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed
igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali.

3. Le case e gli appartamenti per vacanze devono garantire, compresi nel prezzo, i requisiti e i
servizi minimi obbligati di cui all' allegato B) , che è parte integrante della presente Legge.

4. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:

a) in forma imprenditoriale fornendo solo i servizi di cui all'allegato B;

b) in forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un
massimo di tre unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di
impresa e senza promozione pubblicitaria, e con la fornitura dei soli servizi di cui all' allegato B

5. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei proprietari delle unità abitative di cui al presente articolo.

- Allegato B -
REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

a) una superficie minima utile non inferiore a otto mq. per ciascun posto letto;

b) fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, e riscaldamento nella stagione invernale;

c) manutenzione dell'immobile e degli arredi;

d) pulizia delle unità abitative a cambio di cliente.
 
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#7
Grazie mille, quindi mi pare di capire che la frazionabilità di un appartamento in più locali con passaggio comune può essere riconosciuta (nel rispetto delle estensioni minime richieste) se tale facoltà è presente nel regolamento edilizio del comune di ubicazione, un'ultima info: ma per esercitare l'attività è necessaria sempre la residenza nel luogo di svolgimento della stessa o è possibile risiedere altrove (specie nel caso di casa vacanze)?

Grazie mille ancora
 
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#9
Buongiorno.
Vista la difficoltà di gestione delle case vacanza (seconde case) da parte dei proprietari, sarei interessato, insieme ad altri colleghi, ad aprire una società che si vada ad occupare di pubblicità, accoglienza, pulizia ed eventuale cambio biancheria se richiesto.
L'intenzione è quella di trovare la forma che più possa agevolare dal punto di vista delle tasse sia i proprietari che la società stessa. Da quel che ho capito questa forma dovrebbe tradursi in una società di intermediazione turistica, quindi è necessario che uno dei soci sia un agente immobiliare (amministratore delegato nel caso di srl?), dico bene?
Andando a stipulare dei contratti che non superano i 30 giorni annui, mi sapete indicare qual è la tassazione sia lato proprietario che lato società?

Grazie
 
D

Dottor X

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#10
Il problema che affligge una la corretta interpretazione del fenomeno relativo alla "ricettività diffusa" consiste nella discrasia tra le leggi regionali di settore e il TUIR. A seguire una mia sintesi sul fenomeno.

Premetto che dopo il 2008, anno in cui "esplode la promozione e la commercializzazione delle strutture ricettive extralberghiere o "locazioni pure" sui portali, in Italia si é creata una discrasia tra la disciplina regionale e le norme che regolano il TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi). Infatti da un lato la gente pensa di potere svolgere attività saltuaria, di contro la Guardia di Finanza considera la presenza sui portali come attività d'impresa soggetto ad IVA. Conseguentemente, la presenza sui portali (Booking.,AirB&amp;B,Expedia, etc.) rappresenta attività d’impresa, che può essere distinta in: 1) locazione turistica privata ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge 431/1998 e dell’art. 53 del codice del turismo, in questa prima ipotesi si dovranno predisporre contratti per finalità turistica; 2) ricettività turistica aperta al pubblico disciplinata dalle leggi regionali sulle strutture ricettive, in questo secondo caso sarà obbligatoria presentare la SCIA al SUAP.
Come premesso, se la struttura sarà presente sulle OTA o sui portali, in genere, dovrà essere gestita con partita IVA.
Per non operare come impresa ma come attività saltuaria devono ricorrere alcune condizioni: svolgere l’attività in modo saltuario per meno di 180 giorni per anno, svolgerla come attività non prevalente (il reddito non deve essere prevalente rispetto ad eventuali altri redditi),non superare un certo reddito (5.000,00 annui); non offrire servizi turistici detti anche servizi alle persone: (cambio biancheria e lenzuola, pulizia e sistemazione camere), in sintesi non deve essere presente nessun tipo di organizzazione, non ci possono essere dipendenti che lavorano per la casa locata per “finalità turistiche”,
Nel caso della locazione turistica si potrà locare l’intero appartamento o parte dell’immobile, ai sensi dell’art. 12 legge n. 191/1978 che così dispone. “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.
A seguito di una circolare del Ministero dell’Interno del giugno 2015, l’obbligo di comunicazione delle presenze scatta, entro 24 ore dall’arrivo dell’ospite. Conseguentemente, il titolare dell’attività dovrà registrarsi al servizio ALLOGGIATIWEB, presso la Questura competente territorialmente.
Per quanto riguarda l'intermediazione (operare per conto di altri soggetti privati), rendo noto che solo gli agenti immobiliari o gli agenti di viaggi possono svolgere tale attività.
Per essere assistiti in tutte le fasi, sopra citate, comunico che la Società, DES S.r.l. di Palermo propone contratti di consulenza in tutta Italia sia a soggetti privati che a società di intermediazione, attraverso e.mail e video conferenze con SKYPE, nelle seguenti aree tematiche: giuridico-amministrativa, fiscale e tecnico-edilizia.
Il giorno 22 febbraio terrò a Palermo un seminario sul tema delle "locazioni pure". Nei giorni: 14-15-16-21-22-23- marzo 2017 terrò un corso specifico sulla ricettività diffusa.
Potete scaricare i programmi di entrambi gli eventi.



Dott. X

 
#11
Buongiorno Saverio, grazie per la risposta e per la disponibilità. Ti propongo alcuni quesiti.
Il caso di agente intermediario, esterno alla società, che prende il mandato delle case vacanza direttamente dal proprietario (quindi fattura al proprietario la sua percentuale) e la nostra società di servizi turistici che funge da procacciatori di affari per l'agente intermediario (quindi fattura all'agente intermediario), è una soluzione legale?
Trattandosi di periodi al di sotto dei 30 giorni ci sono obblighi da osservare?
La società può pubblicizzare gli appartamenti sul proprio sito web e su altri siti tipo casevacanza e homelidays?
Possono essere dati servizi come la fornitura di settimanale di biancheria e la pulizia iniziale dell'appartamento?

Grazie
 
D

Dottor X

Guest
#12
Prima di rispondere, premetto che per agente intermediario intendo, esclusivamente, agente immobiliare o agente di viaggi.
Per consulenza dedicata e specifica, nella considerazione che le sue richieste rivestono un aspetto legale e di responsabilità contrattuale, se siete interessati, propongo le stesse condizioni contrattuali che intercorrono con diverse agenzie immobiliari, in Italia e all'estero, in qualità di consulente per la DES di Palermo. La consulenza avviene tramite: e.mail - SKYPE, contatti telefonici.
Primo contatto ****
 
#13
Snale.com è l'agenzia tour operator che cerca e raggruppa gestori di case vacanza in località turistiche. Offriamo forma di franchising senza quota di iscrizione e seguiamo tutto liter di formazione e start-up della agenzia.
 
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#14
Buonasera a tutti, sono Diana Petrocelli vivo ad Isernia e da qualche mese mi occupo della gestione di una casa vacanze, è stata una vera sorpresa per me confrontarmi con il mondo del turismo e spero tanto che il mio Molise continui ad affascinare i turisti, trovo che questo forum sia fantastico e soprattutto molto esaustivo
 
#16
Gentilissimi,
Ho scelto di iscrivermi a questo forum in quanto siete sempre comparsi nelle mie ricerche e grazie a voi ho potuto acquisire molte delle informazioni che stavo cercando. Nonostante questo però, ancora non mi è chiaro il quadro della mia situazione personale e quindi spero in un vostro supporto. Vi spiego: è da anni che gestisco due appartamenti in forma di case vacanze e sono praticamente il concierge dei miei clienti. Ad oggi sto valutando l’ opzione di iniziare una versa e propria attività di servizi turistici che non andrei a svolgere io direttamente, ma che vorrei promuovere e pubblicizzare utilizzando i servizi di terzi come fatto fino ad ora. Tralasciando servizi come taxi ed escursioni vorrei valutare l’ opzione di offrire anche servizi accessori Ed experiences personalizzate ai turisti in arrivo. Ora dopo avendo letto moltissime discussioni l’unica cosa che mi è chiara è che non avendo un’ abilitazione non posso aprire come tour operator chiaramente, ma non sono neanche accompagnatore turistico ( cosa che mi interesserebbe diventare) sono laureata in mediazione linguistica e culturale nell’ ambito turistico imprenditoriale e ho vissuto diversi anni all’estero. Ritornare in Italia ed avviare questa attività sarebbe per me importantissimo in quanto mi aiuterebbe a restare. Ho sempre lavorato in hotel nei dipartimenti di front office e sales. Online vedo che esiste codice ateco come: altri servizi non svolti dalle agenzie di viaggio. Dunque la mia domanda per avviare un ‘ agenzia di promozione turistica con i vari servizi , quali sono i requisiti secondo la burocrazia?
Ringrazio ogni tipo di supporto e consiglio in merito.
Saluti
 
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#17
buongiorno
mi sono appena iscritto, e vi ringrazio per l'accettazione.
Avrei una domanda, ho da poco comprato una casa, da gestire come casa vacanza.
Solo che io abito al nord e la casa vacanza si trova in Puglia.
Ci sono le agenzie che possono gestire tutto eventualmente, prendendo una bella fetta di commissione.
Altrimenti devo trovare delle persone affidabile, per la gestione del check-in/out, pulizia etc.
In quel caso dovrei dare una ricompensa. Ma non ho la più pallida idea su cosa dare, cosa si paga per 1 check in/out?
Cosa mi consigliate?
Ci sono i pro e contro, sto cercando di capire cosa è meglio fare.
grazie dei vostri preziosi consigli
Jacqueline
 

Mod

Amministratore
Staff Forum
#18
Ciao @Jacqueline Pepita, non credo ci siano dei parametri di riferimento perchè le variabili possono esser tante e differenti.
Se ricomprendi anche il servizio di pulizia della casa vacanze, oltre alla gestione dell'accoglienza, dovresti forfettizzare anche in funzione del prezzo medio di vendita, e da cui ne conseguono dimensioni, tipo di servizio, etc della stessa.
Alcuni automatismi potrebbero allegerirti sul servizio di check-in, ma quello delle pulizie e controllo della casa... è insostituibile. Dovrai necessarimente accordarti con persona di fiducia.

Mi auguro qualcuno possa darti qualche dritta in più per regolarti sulla ricompensa.
 
#19
la ringrazio, adesso vedo innanzitutto se riesco a trovare una persona di fiducia, e sto cercando di capire come funzionano le agenzia che fanno da tramite. Chiedono da 20% a 30% in base al servizio offerto, quindi sarebbe una bella fetta del guadagno.
 

Francesco Mongiello

Consulente Web Marketing Turistico & Social Media
Staff Forum
#20
Sentire entrambe può aiutarti in ogni caso, perché non è mica detto che la persona di fiducia possa costare meno di metterla in mano ad una agenzia che fa da property management.
 

Sergio Lombardi Taxbnb

Dottore Commercialista - Fondatore taxbnb.it
#22
Jacqueline, benvenuta.
Dai contatti che ho con i maggiori property manager, la percentuale media è proprio fra il 20% e il 30%. Se intendi seguire da te parte del processo, puoi chiedere un servizio personalizzato (non full service), per una percentuale minore.
In generale però, attenta alle pulizie, biancheria e accoglienza: risparmiare su questi elementi può avere effetti disastrosi sul gradimento degli ospiti, sulle recensioni e indirettamente sulle tariffe
 
#23
Buongiorno a tutti, ho una casa vacanze, e ho trovato molto interessante, il vostro forum,e grazie ai vostri commenti, mi sono rasserenato,e tolti molti dubbi che mi affliggevano, grazie a tutti voi
 
Mi Piace: Mod
#24
Mi sembra che si potrebbe installare un sistema di domotica o qualcosa di simile per evocare emozioni positive da parte dei clienti. Uno degli hotel in cui ho soggiornato aveva un sistema ajax ed era davvero fantastico, quindi credo che dobbiate pensare alla sicurezza e alla comodità dei vostri clienti.
 
#25
Salve,
Scrivo per avere delucidazioni in merito ad una situazione.
Sono un agente immobiliare e vorrei occuparmi della gestione di case vacanze, servizi di affittanza ecc..potrei ricoprire il ruolo di amministratore unico della societa' srl che avrebbe come oggetto sociale la gestione di case vacanze ecc (cav)?
Grazie
 
#26
Sì, come agente immobiliare, potresti avere le competenze e le conoscenze per gestire la tua società che si occupa della gestione di case vacanze e affitti brevi. L'amministratore unico di una società a responsabilità limitata (SRL) è il massimo rappresentante legale dell'azienda e ha il potere di prendere decisioni e gestire gli affari dell'azienda.

Per creare una SRL è necessario soddisfare i requisiti legali e formalità previsti dalla legge, tra cui la redazione di un atto costitutivo e la registrazione presso il Registro delle imprese, oltre alla predisposizione di un bilancio e la nomina di un revisore dei conti qualora siano previsti requisiti fissati per legge. E' importante che tu abbia una buona comprensione della legislazione immobiliare e delle leggi fiscali che riguardano l'attività di locazione turistica nella zona dove vorresti operare, e anche essere in grado di gestire la parte amministrativa e fiscale dell'attività.

In generale, se hai esperienza e conoscenze in materia di gestione immobiliare, la tua competenza e le tue abilità potrebbero rappresentare un'ottima base per avviare un'attività di questo tipo. Ti consiglio di valutare bene le tue capacità e di considerare i rischi e gli sforzi legati alla creazione e alla gestione di un'attività come questa prima di procedere.
 

Francesco Mongiello

Consulente Web Marketing Turistico & Social Media
Staff Forum
#27
Ciao Vix Rix siamo lieti di sentire che il nostro forum ti ha aiutato a chiarire i tuoi dubbi e che ti sei sentito rasserenato.
Siamo qui per supportare e aiutare gli utenti a risolvere i loro problemi e a condividere le loro esperienze.
Siamo felici di sapere che la tua casa vacanze sta funzionando bene e che sei stato in grado di trovare risposte alle tue domande qui.
Continua a seguirci e sentiti libero di chiedere aiuto quando ne hai bisogno, siamo sempre qui per te. Grazie per aver condiviso la tua esperienza con la community!
 

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