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io personalmente non sono assolutamente d'accordo con quanto espresso dai colleghi e cioè del fatto di considerare il biglietto come spesa anticipata in nome e per conto del cliente di cui all'art. 15 del DPR 633/72, e questo perchè a mio parere quando l'agenzia intermediaria acquista su internet un biglietto aereo non agisce in nome e per conto del cliente ma in nome proprio e non pone così in essere un mandato di intermediazione ( mandato dalla compagnia aerea) ma una azione di compravendita imprenditoriale vera e propria configurabile come vendita di singolo servizio.<br />
Si differenzia infatti il caso in cui l'agenzia di viaggi intermediaria si pone solo come assistente al cliente, cioè assiste il cliente alla prenotazione on line del ticket; il cliente paga con sua carta di credito e l'agenzia effettua una mera consulenza. In questo caso emette solo la fee d'agenzia per il servizio prestato e il cliente ha come ricevuta il suo biglietto acquistato in proprio che, se integrato dal CF della compagnia aerea assolve alla funzione di ricevuta fiscale.<br />
Viceversa se l'agenzia acquista in proprio il biglietto, rideterminandone il prezzo di vendita pone in essere la vendita di un singolo servizio con inserimento di mark up e non di fee che segue le regole della fatturazione ordinaria e cioè imponibile iva 10% se bgt nazionale o non imponibile se bgt internazionale.<br />
Tale orientamento si evince anche dalle risoluzioni dell'agenzia delle entrate che si sono espresse in proposito in relazione alla domanda della Fiavet per l'integrazione della fee direttamente nella stampa del biglietto IATA in fase di prenotazione nel CRS che si riporta in allegato:<br />
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<strong><em>"In conclusione, l’Amministrazione finanziaria è dell’avviso che i tagliandi annessi al biglietto aereo possano assolvere agli obblighi di certificazione delle agenzie di viaggi per i compensi corrisposti direttamente dai clienti, riconoscendo quindi al tagliando la stessa funzione sostitutiva di scontrino fiscale assolta dal titolo di viaggio.<br />
Resta inteso che quando l’agenzia richiede al cliente un diritto di agenzia a titolo di semplice rimborso spese per la prenotazione, da tale corrispettivo dovrà essere scorporata l’I.V.A. al 20% e non dovrà essere certificato fiscalmente in quanto riferibile a prestazioni di marginale importanza."</em> </strong><br />
<strong>L’unica riserva posta dall’Agenzia delle Entrate riguarda esclusivamente la vendita tramite il canale web, laddove non esiste neppure un titolo elettronico emesso dal vettore a cui si possa integrare il tagliando dell’agenzia. In tale ipotesi le agenzie di viaggi dovranno certificare il corrispettivo nelle forme ordinarie, mediante l’emissione di scontrino o ricevuta fiscale, ovvero, se richiesta dal cliente, una fattura che potrà assumere anche la forma di una fattura elettronica così come disciplinata dal novellato art. 21 del D.P.R. n. 633/72.</strong>