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E il cliente che non lascia l'appartamento?

#1
Buongiorno,<br />
come deve comportarsi il titolare di un agriturismo con il cliente che non vuole lasciare l'appartamento alla scadenza della permanenza e che è già stato dato in prenotazione ad altri clienti?<br />
Grazie
 
D

Dottor X

Guest
#2
La prima considerazione da fare è che il rapporto tra cliente ed albergatore è regolato dal codice civile, si ricorda che l'articolo 1786 del codice civile ha esteso la disciplina per gli alberghi, anche alle altre strutture ricettive.
Pertanto, se il cliente non lascia la camera, l'albergatore, nel caso in cui tutte le altre unità ricettive sono occupate, può chiedere il risarcimento del danno che verrebbe causato, in particolare per non potere soddisfare altre prenotazioni per lo stesso periodo. Se, invece, ci sono altre camere libere, il cliente che paga ha il diritto di restare tutto il tempo che vuole, al proposito si ricorda che le strutture turistico ricettive, disciplinate dalle norme regionali, sono esercizi aperti al pubblico.
Per concludere bisogna valutare la possibile entità del danno, comunicarla al cliente e se è il caso procedere con l'assistenza di un bravo legale. Se ricorrono pericoli per la pubblica sicurezza, informare le autorità di pubblica sicurezza.

Per le ragioni sopra esposte, da una mia pubblicazione, che trovate all'interno del sito del Dipartimento turismo della Regione siciliana: nella sezione INFO E DOCUMENTI - RACCOLTA DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA SUL TURISMO- LIBRO COMPLETO

7.5 CODICE CIVILE - LE PRENOTAZIONI (CONTRATTI TRA TITOLARI DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO E CLIENTI)
Il termine prenotazione indica “la pattuizione preliminare ed accessoria con la quale ci si garantisce la stipulazione di un contratto finale”. La prenotazione alberghiera, in quanto effettuata per: telefono, fax, e-mail e tutte le possibile forme di internet, deve essere ricompresa fra i contratti a distanza, intendendosi per tali le forme dei contratti, aventi per oggetto erogazioni di beni o servizi, stipulati tra un professionista e un consumatore. In questo sistema di vendita o di prestazioni di servizi a distanza, il professionista impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto (art. 50, lettera a) del codice del Consumo. Ciò comporta che il consumatore ha il diritto di ricevere per iscritto, o a seguito di sua richiesta, su altro supporto duraturo a sua disposizione (ex art. 53 del codice del consumo). Pertanto, rientra tra gli obblighi dell’albergatore la conferma per iscritto al consumatore dell’alloggio per le date indicate, il prezzo e la validità dell’offerta (art. 52, 1° comma, lettera b), c), e), i) del codice del consumo). Il silenzio dell’albergatore, rappresenta l’accettazione della prenotazione. Se l’albergatore per salvaguardarsi da eventuali inadempimenti da parte del cliente, appone un termine alla prenotazione, questo deve considerarsi essenziale ai sensi dell’art. 1357 del Cod. Civ. ancorché nell’informazione resa al cliente non risulti specificato come tale.

La prenotazione pura e semplice
La prenotazione pura e semplice non è accompagnata dal versamento di una caparra o dalla garanzia di una carta di credito, fino al momento di presentazione del cliente in albergo, l‘albergatore è l’unica parte a carico della quale sorgono obbligazioni, il cliente non ha obblighi ed è libero di usufruire o meno dei servizi alberghieri, qualora ciò non avvenisse, egli non risponde dei danni derivanti dall’inadempimento; in base al principio del comportamento secondo correttezza (art. 1175 c.c.), il cliente dovrebbe usare l’accortezza di avvisare in caso di disdetta, il time limit configura un termine di carattere perentorio la cui inosservanza comporta l’automatica risoluzione del contratto (art. 1457 c.c.).
La prenotazione pura e semplice va configurata come contratto atipico (art.1322 cod.civ.), consensuale, tendenzialmente gratuito e con prestazioni a carico di una sola parte. Pertanto, si può affermare:
a) contratto atipico;
b) contratto consensuale, perché si perfeziona con l’accettazione (ancorché implicita) dell’esercizio alberghiero;
c) contratto tendenzialmente gratuito, a meno che non sia espressamente prevista una penale in caso di disdetta tardiva: detta penale rientrerebbe tra le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso sulle quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, 1° comma, lettera f), e 53, 1°,comma, lettera a del codice del consumo decreto legislativo 206/2005, l’imprenditore turistico deve informare per iscritto il consumatore – turista. Il consumatore, nel caso in cui tale informazione non venga resa non è tenuto dunque a corrispondere all’albergatore alcuna penale;
d) è un contratto con prestazioni a carico di una sola delle parti (albergatore), considerato che, nei confronti del turista, può al più configurarsi l’obbligo di comportarsi secondo buona fede, avvisando l’albergatore circa l’eventuale possibilità di fruire della prenotazione. Da queste considerazioni discenderebbe l’obbligo del cliente di risarcire i danni derivanti dall’inadempimento nel quale siano ravvisabili gli estremi del dolo o della colpa grave, ai sensi degli artt. 1337 e 1375 del Cod. Civ.

L’Overbooking alberghiero
Spesso gli albergatori accettano un numero di prenotazioni superiori alla capacità dei posti letto della struttura per garantirsi la massima produttività economica per tutelarsi da eventuali disdette (overbooking). Può succedere che tutti i clienti che si sono prenotati si presentino, ciò renderà impossibile l’adempimento dell’obbligo assunto con la prenotazione. L’overbooking è regolamentato, per quanto riguarda la disciplina comunitaria nel trasporto aereo, ma non esiste una regolamentazione specifica per i contratti di ospitalità. La prassi consolidata obbliga l’albergatore ad attivarsi per trovare una sistemazione confortevole, adeguata alla tipologia dei servizi richiesti e senza alcun aggravio di spese. Tale comportamento va inquadrato in una forma di risarcimento specifica (art. 2158 del Cod. Civ.)33, oltre la quale la giurisprudenza è incline a riconoscere il risarcimento dell’eventuale danno sofferto dal turista (Danno da vacanza rovinata). Tale risarcimento va sottoposto agli ordinari mezzi probatori, tipico esempio sistemazione in struttura ricettiva in categoria inferiore priva di servizi richiesti in fase di prenotazione. l’albergatore è obbligato a risarcire nel caso in cui abbia ricevuto direttamente la prenotazione, se l’albergo è stato prenotato attraverso un’agenzia di viaggi sarà quest’ultima a dovere rimborsare il cliente. L’organizzatore di viaggi, potrà esercitare azione di rivalsa nei confronti dell’albergatore, nel caso in cui il disservizio sia imputabile all’organizzazione alberghiera.

La prenotazione alberghiera “rafforzata”
La prenotazione rafforzata, detta anche confermata e garantita, è la prenotazioneaccompagnata da un corrispettivo economico: il versamento di una caparra o la garanzia di una carta di credito ed è regolata dai seguenti articoli del codice civile: clausola penale (art. 1382 c.c. ); caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.);
caparra penitenziale (art. 1386 c.c.); contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.); rappresentanza (art.1387 e succ.c.c.); contratto per persona da nominare (art.1402 co. 2 c.c.).
Questo tipo di prenotazione presenta evidenti analogie con i contratti di vendita dei pacchetti turistici, che trova una sua giustificazione nel garantire gli interessi di impresa all’imprenditore turistico. Per quanto riguarda i viaggi organizzati, l’entità della caparra viene definita nella misura massima del 25% da parte del legislatore, in merito al contratto d’albergo non viene specificata una percentuale da applicare in fase di prenotazione. L’albergatore concede al cliente una prima possibilità di disdetta senza l’applicazione di alcuna penalità,proponendo un termine temporale entro il quale può essere disdetta la prenotazione. In caso di revoca della prenotazione, da parte del cliente, la stessa revoca integra la sottrazione unilaterale al vincolo contrattuale e determina l'obbligazione di tenere indenne della perdita subita l'albergatore che non abbia effettivamente utilizzato la camera per il periodo prenotato Sicché, ove tale prenotazione sia stata effettuata
tramite un mandatario (quale, come in specie, un agenzia di viaggi) il rinunziante deve tenere indenne quest'ultimo di quanto pagato all'albergatore, per le perdite subite, nel limite tuttavia in cui tale pagamento possa considerarsi effettuato in esecuzione dei doveri di diligenza incombenti sul mandatario stesso, e cioè previa informazione del rinunziante circa le richieste dell'albergatore e previo accertamento della mancata utilizzazione della stanza da parte del medesimo, restando comunque escluso che, nell'ipotesi in cui debbano essere forniti anche prestazioni o servizi accessori (quali ad es. di somministrazione di pasti) tali perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l'importo de servizi non resi.Nel caso di prenotazione con carta di credito, il contratto si intende perfezionato quando il cliente comunica all’albergatore gli estremi della propria carta di credito, infatti, a seguito della predetta comunicazione l’albergatore si impegna a riservare la camera per il periodo indicato.
Una disdetta tardiva o la mancata presentazione del cliente (no show), darà diritto al titolare della struttura ricettiva di richiedere, a titolo di penale all’istituto che ha emesso la carta di credito, una percentuale del costo totale dei servizi confermati, fatto salvo il maggior danno subito, ciò va inquadrato nella clausola penale art. 1382 cod. civ. Nel caso in cui, con la carta di credito si segua la prassi della caparra, l’albergatore può immediatamente addebitare l’importo richiesto dalla carta di credito. Ciò comporta per i clienti un impegno effettivo in fase di prenotazione, di non impegnare inutilmente le camere delle strutture turistico ricettive. Va, comunque, considerato che una definitiva risoluzione in merito all’utilizzo della carta di credito, da parte dell’albergatore e la relativa tutela del turista consumatore andrebbe regolamentata dalla garanzia della firma digitale, al fine di garantire il turista consumatore da uso fraudolento della carta di credito (art. 56, 2° comma del codice del consumo).
Ove la disdetta sia successiva alla data proposta l’albergatore è legittimato a ritenere quanto richiesto secondo lemodalità appresso specificate:
• clausola penale (art. 1382 c.c.) Molti alberghi, per ogni prenotazione, stabiliscono una penalità di cancellazione, che generalmente portano a conoscenza dell’altra parte in forma scritta. Si tratta di una clausola penale cioè di un negozio accessorio al contratto d’albergo. La prestazione è dovuta indipendentemente dalla prova del danno, l’albergatore pertanto non ha l’onere di provare il danno subito, né, d’altronde, può pretendere il risarcimento del danno ulteriore ( la penale era per una notte, l’albergo non ha rivenduto la camera per le altre notti originariamente prenotate e non può chiedere il risarcimento per i pernottamenti cancellati e non rivenduti).
• caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) Se al momento della conclusione (1326) delcontratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantitàdi altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194). Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto edesigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164). Se però la parte che non èinadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) delcontratto, il risarcimento del danno è regolato dalle
norme generali (1223 e seguenti;att. 164).
• caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso peruna o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quellache ha ricevuta
• contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.) Accade che il prenotante riservi (e talvoltapaghi anche) non per sé ma a favore di terzi (esempio frequente prenotazioni effettuatedagli sposi per propri parenti in occasione del matrimonio). Questo contratto a favoredi terzo, è possibile, secondo i principi generali, (alla condizione che lo stipulante abbiaun interesse a tale prestazione e in questo caso i rapporti intercorrono tra i contraenti enon impegnano la sfera dei terzi, salvo responsabilità dirette del cliente per atti compiuti durante lo svolgimento del contratto (come danneggiamenti della camera).Per l’acquisto dei diritti il terzo deve dichiarare di voler approfittare della stipulazionein suo favore, fattispecie che si intende verificata al momento della presentazione inalbergo.
• rappresentanza (art.1387 e succ. c.c.) Diverso è il caso in cui un soggetto opera inrappresentanza del cliente; ipotesi tipica è l’agenzia di viaggio che funge daintermediario tra cliente e albergo. L’agenzia agisce in nome e per conto del cliente sul quale ricadono gli effetti del contratto concluso (ipotesi di rappresentanza diretta)oppure agisce in nome proprio e per conto del cliente (rappresentanza indiretta).L’attività intermediaria delle agenzie può avere carattere occasionale oppure essere oggetto di apposite convenzioni; tali contratti sono da taluno denominati contrattialberghieri ed hanno ad oggetto la fornitura di prestazione alberghiere da fornire agruppi o un singolo cliente dell’agenzia.
• contratto per persona da nominare (art. 1402 co. 2 c.c.) Il prenotante riserva per unapersona da nominare; in tal caso il prenotante si riserva al momento della prenotazionela nomina di una persona che acquisterà i diritti ed assumerà gli obblighi che derivano dal contratto (esempio tipico prenotazione effettuata da una azienda a favore di unproprio collaboratore il cui nome verrà comunicato in seguito)
restando, comunque,inteso che in caso di mancata nomina, lo stipulante rimane parte del contratto, e pertanto gli effetti negoziali si producono nei suoi confronti. Le parti in genere siaccordano sul termine di comunicazione della nomina; in mancanza l’accettazionedella nomina della persona nominata si intende verificata al momento di presentazionein albergo del cliente.

7.6 ALLOTMENT - OPZIONE
Proposta irrevocabile - Art. 1329 c.c.. “Se il proponente si è obbligato amantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. Nell'ipotesi prevista dalcomma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia allaproposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia. Art. 1331 c.c.” Opzione - Art. 1331 c.c “Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione el'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329. Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice”.
L’allotment è un accordo quadro che vale ad instaurare un rapporto tra i gestori delle strutture ricettive o vettori e i tour operator, in base al quale quest’ultimo prenota in blocco anticipatamente, (di solito un anno prima rispetto
alla stagione di riferimento) ed a condizioni più favorevoli. L’intermediarioturistico acquista il diritto di utilizzare i posti riservati fino ad un certo termine detto:Releasein questo arco temporale tenta di collocare mediante agenzie di viaggi le camere e i posti riservati presso la clientela. L’allotment comporta il sorgere delle obbligazioni a carico dei soli gestori delle strutture ricettive. L’intermediario turistico non assume alcun obbligo verso i fornitori nel caso di mancata vendita dei servizi. Sono evidenti le analogie di questo tipo di contratto atipico con la prenotazione pura e semplice, al punto che ù ricorrente il suo inquadramento nello schema di opzione. In assenza di conferma dei servizi richiesti entro il termine detto release gli albergatori riacquistano la disponibilità degli alloggi riservati. È inoltre possibile che le parti prevedono nel contratto di allotment la clausola <a href="http://academy.formazioneturismo.com/glossario-del-turismo/vuoto-pieno/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong><u>vuoto per pieno</u></strong></a>, per effetto della quale cambia la tipologia contrattuale in questo caso si tratterà di prevendita in blocco di determinati servizi: tale clausola rende l’accordo obbligatorio e vincolante anche per il tour operator. L’intermediario turistico deve corrispondere all’albergatore l’importo pattuito con eventuali riduzioni di percentuali, anche nel caso in cui non riesca a vendere tutte le camere prenotate con vuoto per pieno.
 

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