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Dubbi sul master per diventare receptionist

#1
Salve a tutti. Mi sono iscritta in questo forum perché sarei interessata a effettuare un master che fornisca le conoscenze e le capacità per diventare receptionist. Sono una neolaureata in scienze del turismo culturale e ho 22 anni, ho letto però che per alcuni master si deve avere tra i 25 ai 28 anni, mentre per altri è richiesta una certa esperienza professionale.
Vorrei chiedervi alcuni consigli a riguardo.
 

Francesco Mongiello

Consulente Web Marketing Turistico & Social Media
Staff Forum
#2
Ciao Federica probabilmente si tratta di Master di specializzazione il cui accesso è riservato a chi ha già un pò di esperienza di lavoro nel settore alberghiero, magari non necessariamente nel ruolo specifico, o con età che eslude i più giovani che tendenzialmente dopo la laurea sono orientati verso generici master di hotel management invece che master specialistici come potrebbe essere quello in front office management o food and beverage.

Abitualmente i Master prevedono l'accesso con laurea, in alcuni casi però è data possibilità di partecipazione anche ai non laureati, purchè abbiano un'esperienza minima documentabile nel settore.

Potresti linkarlo così da conoscere il contesto e aiutarti meglio?

 
#3
Buonasera,vorrei sapere urgentemente se io come privato senza nessuna qualifica nel settore,posso prendere in affitto un albergo e gestirlo_Ovviamente il fatturato verrà dichiarato nella denuncia dei redditi.Grazie.
 

Francesco Mongiello

Consulente Web Marketing Turistico & Social Media
Staff Forum
#4
Sei fuori argomento qui...
Tuttavia certo che puoi.purché vi siano alcuni requisiti.

Per aprire o gestire una struttura ricettiva in Italia occorre fare riferimento alla normativa di riferimento in base ai servizi erogati agli ospiti. Il titolare/gestore della struttura, deve essere iscritto al Registro delle Imprese e deve possedere i requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza.

Procedure di inizio attività
Per aprire un’attività ricettiva di qualsiasi tipo occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Comune in cui è ubicata la struttura. L’attività può essere iniziata dal momento della presentazione della S.C.I.A. La modulistica è fornita dal Comune di competenza. Il Comune può verificare in ogni momento tutte le dichiarazioni, le certificazioni e i documenti presentati, nonché le condizioni di esercizio delle strutture.
La struttura in cui è svolta l’attività deve essere conforme a tutte le normative, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
Le strutture ricettive sono classificate in base alle caratteristiche e ai servizi offerti. Il titolare/gestore dovrà quindi autocertificare al Comune in cui è ubicata la struttura, l'esistenza di determinate caratteristiche strutturali e di determinati servizi con i parametri indicati dalla normativa.

Semplificazione delle procedure per l'avvio di un'attività d'impresa
Camera di Commercio - Registro Imprese: a partire dal 1/04/2010, a seguito della Legge 40/2007 che ha introdotto la semplificazione per le procedure di avvio delle imprese, tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle Imprese (INPS, INAIL, Agenzia dell'Entrata, etc..), possono essere assolti attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica). La stessa, permette di effettuare in un'unica operazione tutte le formalità necessarie la costituzione d’impresa. Le Camere di Commercio hanno predisposto un sito per i servizi per la Comunicazione Unica.

Requisiti morali
In particolare il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante ed i soci o il preposto della società devono essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, comma 1 del Decreto Legislativo n. 59/2010, più precisamente non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previstida leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia" , ovvero a misure di sicurezza non detentive.

Eventuali Requisiti strutturali e requisiti accessori professionali e qualitativi da verificare nella zona specifica.

Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti morali, il subentrante che non sia in possesso dei requisiti professionali può continuare nell'esercizio dell'attività, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi, che deve essere dimostrata entro un anno dal subingresso, salvo proroga per casi comprovati di forza maggiore

Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione o il centro dell'attività principale all'interno dell'Unione europea, l’accertamento dei requisiti morali e professionali viene effettuato in base a quanto previsto dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 248; per i cittadini non appartenenti all'Unione europea l’accertamento dei requisiti morali e professionali viene effettuato in base alle disposizioni delle normative internazionali vigenti
 

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