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Diploma per accompagnatore turistico in Sicilia.

#1
Sembra che sia indispensabile la licenza di scuola media superiore per diventare (dopo aver frequentato un corso) accompagnatore turistico. Questa regola, è valida in tutta la Sicilia?
Esiste un numero chiuso per gli accompagnatori turistici?
Grazie a chi saprà rispondere.
 
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Dottor X

Guest
#2
La norma che disciplina l'acquisizione della qualifica di accompagnatore turistico in Sicilia è la legge della Regione siciliana n. 8 del 2004. Ma dal 1999 non sono stati pubblicati bandi per la predetta qualifica professionale:


LEGGE REGIONALE 3 maggio 2004, n. 8 Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea.
Art. 4 Definizione dell'attività di accompagnatore turistico
1. E' accompagnatore turistico chi, per professione, accoglie o accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo, inoltre, informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
2. E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale degli accompagnatori turistici, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico indicata al comma 1. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 3. (2)
3. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore si consegue con la frequenza di appositi corsi, di durata non inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento del relativo esame. I corsi sono organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane o con gli istituti di istruzione secondaria della Regione.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le certificazioni di competenza attestate da istituti di istruzione secondaria, nonché le tipologie di corsi dell'area di professionalizzazione e di corsi finanziati con risorse dei Programmi operativi nazionali organizzati dai predetti istituti, utili per il riconoscimento di un credito formativo valido ai fini dell'esonero parziale o totale dalla frequenza dei corsi di cui al comma 3.
5. Restano valide le abilitazioni all'esercizio dell'attività di corriere o accompagnatore turistico rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della Regione.
6. Nell'ambito di una stessa attività di accompagnamento a singole persone o gruppi è vietato svolgere contemporaneamente le professioni di accompagnatore turistico e di guida turistica da chi sia in possesso di entrambe le abilitazioni.
 

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