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Differenza tra locazione turistica e casa vacanza

#1
Salve,
la mia domanda è rivolta ad esperti del settore.
Vorrei avere maggiori info sulla locazione ad uso turistico , se vi sono limiti nel periodo annuale in cui poter locare l'immobile, se vi sono adempimenti al suap, se posso offrire servizi (colazione, pulizia, cambio lenzuola ecc..) e la differenza con la "casa vacanza".
Mi piacerebbe conoscere la normativa di riferimento, oltre che a livello nazionale, anche a livello regionale(regione sicilia ) e locale(comune di palermo).
Attendo risposta.
Cordialmente
 
D

Dottor X

Guest
#2
Gent.ma Laura,
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE: per quanto riguarda le norme emanate dalle regioni, ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione, si fa presente che il titolare dell’attività turistico
ricettiva deve avviare e gestire l’impresa, nel caso specifico la stessa viene definita “ricettività turistica aperta al pubblico”, tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), competente territorialmente. In questo caso sono obbligatori “i servizi turistici o servizi alle persone” (cambio biancheria da bagno e lenzuola,pulizia e sistemazione delle camere, durante il periodo di presenza degli ospiti).

• L’altra tipologia di gestione di immobili turistici riguarda la “LOCAZIONE BREVE/TURISTICA
PRIVATA”, ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo", dell’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); trattandosi
di competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione.
Dette norme prevedono la predisposizione di contratti per finalità turistica, per l’intero immobile o per parti di
esso redatti in forma scritta ai sensi dell’art. 1 comma 4, della citata legge n. 431/1998.
Non èp previstala registrazione del contratto se questo non supera i 30 giorni: la durata del contratto devee essere determinata computando tutti i rapporti di locazione intercorsi nell’anno con il medesimo locatario (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 16 gennaio 1998 e n. 26/2011).

Per una visione più completa legga le mie relazioni allegate.
 

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