Il comma 2 dell’articolo 2 al capitolo I del Titolo II (soppressione dei controlli alle frontiere interne e circolazione delle persone), del trattato noto ormai con la sola parola “SCHENGEN”, recita: “tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una Parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione. Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata, la Parte contraente interessata adotta le misure necessarie e ne informa il più rapidamente possibile le altre Parti contraenti. Si può, altresì, «in via eccezionale, ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni».
Sempre in caso di «circostanze eccezionali», si può arrivare a una proroga massima di due anni.
Sempre in caso di «circostanze eccezionali», si può arrivare a una proroga massima di due anni.